Ricorso Inammissibile: Quando la Difesa non Affronta i Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere dichiarata un ricorso inammissibile quando i motivi addotti non si confrontano con le precise statuizioni della sentenza impugnata. Il caso riguarda una condanna per furto in abitazione, la cui prova principale era un’impronta palmare. La difesa ha tentato di smontare l’impianto accusatorio con un argomento che, tuttavia, è stato giudicato dalla Suprema Corte completamente slegato dalla realtà processuale.
I Fatti di Causa
Un individuo veniva condannato sia in primo grado che in appello per il reato di furto pluriaggravato, commesso all’interno di un’abitazione. La condanna si basava su un elemento probatorio decisivo: un’impronta palmare rinvenuta sulla scena del crimine e attribuita con certezza all’imputato.
Nel presentare ricorso per Cassazione, la difesa ha articolato un unico motivo, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Il punto centrale dell’argomentazione difensiva era che l’impronta sarebbe stata trovata sulla superficie esterna di una finestra, un luogo accessibile a chiunque, e che quindi non potesse costituire una prova certa della sua partecipazione al furto all’interno dell’appartamento.
La Decisione della Corte: un ricorso inammissibile e generico
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede in una palese discrepanza tra quanto sostenuto dal ricorrente e quanto effettivamente accertato e scritto nella sentenza della Corte d’Appello.
I giudici di legittimità hanno evidenziato come la sentenza di secondo grado avesse affermato ‘a chiare lettere’ che l’impronta digitale era stata trovata all’interno dell’abitazione e non all’esterno. Pertanto, il motivo di ricorso si fondava su un presupposto fattuale errato e in totale contrasto con le risultanze processuali già consolidate.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si concentra sul concetto di aspecificità del ricorso. Un’impugnazione, per essere ammissibile, deve criticare in modo puntuale e specifico le ragioni della decisione che si contesta. Non può limitarsi a riproporre una versione alternativa dei fatti o, come in questo caso, a basarsi su una premessa che è stata esplicitamente smentita dal giudice del merito.
Il ricorso dell’imputato non si è confrontato con la circostanza, pacifica e affermata in appello, del rinvenimento dell’impronta all’interno dei locali. Ignorando questo dato fondamentale, l’argomentazione è risultata generica, astratta e priva di qualsiasi aderenza al caso concreto. Di fronte a un motivo di ricorso così strutturato, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità, senza nemmeno entrare nell’esame del merito della questione. La decisione è stata ulteriormente rafforzata dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, non ravvisando alcuna assenza di colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Quando un ricorso ignora le fondamenta fattuali della decisione impugnata e costruisce una critica su presupposti inesistenti, la sua sorte è segnata: l’inammissibilità. Per gli operatori del diritto, ciò serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi che affrontino specificamente e criticamente il ragionamento del giudice precedente, pena la reiezione dell’impugnazione e le conseguenti sanzioni economiche per il proprio assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era ‘aspecifico’ e ‘manifestamente infondato’. La difesa basava la sua argomentazione sul presupposto che un’impronta fosse stata trovata all’esterno dell’abitazione, mentre la sentenza d’appello aveva già accertato in modo inequivocabile che la stessa era stata rinvenuta all’interno. Il ricorso, quindi, non si confrontava con le reali motivazioni della sentenza impugnata.
Qual era la prova principale contro l’imputato?
La prova principale e decisiva era un’impronta palmare, sicuramente riconducibile all’imputato, che è stata trovata all’interno dell’abitazione oggetto del furto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per colpa del ricorrente?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa da parte di chi lo ha proposto, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11075 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11075 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 19/02/1990
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo il 12 marzo 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Palermo il 9 maggio 2022, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di furto consumato pluriaggravato in abitazione, fatto commesso 1’8 giugno 2020, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche, applicata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.
L’imputato si affida ad un unico motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di furto ed inoltre travisamento della prova in riferimento al rinvenimento delle impronte palmari dell’imputato, che sarebbero trovate sulla superficie esterna di una finestra e, dunque, in un posto accessibile a chiunque.
3. L’impugnazione è manifestamente infondata.
Infatti il motivo di ricorso, strutturato in termini assai generici, non confronta con la circostanza, affermata a chiare lettere alla p. 2 della sentenza impugnata, secondo cui l’impronta digitale, sicuramente riconducibile all’imputato, è stata trovata all’interno, e non già all’esterno, dell’abitazione oggetto di furto. L’impugnazione risulta, pertanto, con ogni evidenza aspecifica.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e anche della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/12/2024.