Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16922 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16922 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 19/08/1966
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE di APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore genera NOME COGNOME che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria d inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso chieden l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 1 dicembre 2023 la Corte d’Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa, all’esito di giudizio abbreviato, novembre 2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, dichiarava estinti per prescrizione i reati di lesione personale e resist pubblico ufficiale ascritti all’imputato NOME Domenico ai capi F), N) ed E dell’imputazione e, ritenuto assorbito il reato di ricettazione di cui al capo quello di riciclaggio contestato al capo I), rideterminava la pena infli
relazione ai residui reati di rapina pluriaggravata, sequestro di persona e p abusivo di armi (capi A, B, C, D, G, I, L, M) nella misura di anni undici reclusione ed euro 3.900 di multa.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando d motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo deduceva manifesta illogicità della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’Ottomano in ordine ai re ascrittigli.
Assumeva, in particolare, che la Corte territoriale non aveva considerato u fondamentale dato probatorio costituito dall’assenza di tracce biologic riconducibili al ricorrente sui berretti, sul passamontagna, sui guanti fasciacollo rinvenuti dagli agenti operanti all’esito dell’inseguimento degli a dei reati e utilizzati dai correi per il travisamento, nel corso della richiamava anche un dato probatorio definito come contraddittorio evidenziando, da un lato, che in sede di verbale di arresto si era dato conto fatto che tutti gli occupanti de veicolo utilizzato per darsi alla fuga travisati, e, dall’altro, che il teste di polizia giudiziaria COGNOME COGNOME affermato che l’imputato era uscito dal detto veicolo a viso scoperto.
2.2. Con il secondo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale assumendo, in particolare, che, per effetto dell’interven prescrizione e del ritenuto assorbimento, la pena detentiva finale era s ridotta di un anno rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado, p ad anni otto di reclusione, laddove la stessa era stata dalla Corte territ rideterminata non in anni sette di reclusione bensì, erroneamente, in anni se e mesi quattro di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile.
La Corte d’Appello ha reso una motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità denunciato in relazione alla ritenuta responsabilità dell’COGNOME ordine ai reati ascrittigli, dando conto in maniera completa degli elementi a carico e traendo logiche conseguenze dalla loro valutazione.
Ha, in particolare, evidenziato che i rapinatori erano stati colti in flagran reato dai militari operanti, che si erano posti al loro inseguimento, all’esi quale l’Ottomano era stato osservato uscire dal veicolo utilizzato dai rapinat per darsi alla fuga e tentare di allontanarsi a piedi, per poi essere bloccato.
La Corte territoriale ha richiamato in proposito il contenuto del verbale arresto, pienamente utilizzabile in ragione del rito prescelto, a tenore del q all’esito dell’inseguimento il veicolo sul quale viaggiavano i rapinatori era costretto ad arrestare la propria marcia a causa di una collisione con un’a vettura, così che i malviventi “erano costretti a fermarsi ed abbandonare il veicolo per strada e scappare a piedi per le campagne limitrofe. Al che gli operanti si ponevano anche loro a piedi all’inseguimento per le campagne ed a seguito di ciò riuscivano a bloccare solo uno dei cinque malviventi e precisamente uno dei tre che sedeva nella parte posteriore della Lancia Delta targata TARGA_VEICOLO, riconosciuto subito nel pregiudicato COGNOME NOME, in epigrafe compiutamente generalizzato. Dopo aver bloccato COGNOME NOME, gli operanti si avvicinavano …” (v. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata).
La Corte d’Appello ha anche dato atto della testimonianza del Carabiniere COGNOME che ha confermato le circostanze dell’arresto, precisando c l’Ottomano era stato inseguito e bloccato quanto distava circa venti metri da vettura dalla quale era sceso.
Ha, dunque, ritenuto, in maniera del tutto congrua e logica, che t emergenze fossero idonee a smentire la versione difensiva, secondo la quale l’imputato non aveva partecipato alla rapina e si trovava sui luoghi dell’arr perché intento alla raccolta delle olive.
Del pari manifestamente infondato, e pertanto inammissibile, è i secondo motivo, dovendosi considerare immune da errori il calcolo della pena, effettuato dalla Corte d’Appello considerando l’estinzione per prescrizione d reati di cui ai capi E), F) ed N) e l’assorbimento del reato di cui al capo quello di cui al capo I), calcolo che è stato esplicitato alle pagine 14 e 15 sentenza impugnata come segue: pena base, ritenuto più grave il reato d rapina pluriaggravata in concorso sub A), anni sette di reclusione ed eu 1.500,00 di multa, aumentata di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 d multa per ciascuno dei reati di cui ai capi B), C), D) e G), e dunque fino ad a nove, mesi otto di reclusione ed euro 3.100,00 di multa, ulteriorment
aumentata di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato sub e dunque fino ad anni dieci e mesi due di reclusione ed euro 3.400,00 di multa
ulteriormente aumentata di mesi cinque ed euro 250,00 per ciascuno dei reati di cui ai capi L) ed M), e dunque fino ad anni undici di reclusione ed eu
3.900,00 di multa, ridotta di un terzo per il rito ad anni sette e mesi quat reclusione ed euro 2.600,00 di multa.
3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichi inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’
616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù del statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 1
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato prese senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in equitativa, di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa dell ammende.
Così deciso il 16/01/2025