Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9094 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9094 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a VILLA LITERNO il 04/02/1971
NOME nato a VILLA LITERNO il 05/07/1968 NOME nato a VILLA LITERNO il 02/11/1971
COGNOME NOME nato ad AVERSA il 25/05/1983
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
sentiti l’avv. NOME COGNOME nell’interesse dei coimputati COGNOME e COGNOME e l’avv. NOME COGNOME nell’interesse di NOMECOGNOME che hanno concluso chiedendo accogliersi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza impugnata ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Nola in data 22 febbraio 2022 nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME Mario, in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso, sequestro di persona, porto e detenzione di armi comuni da sparo e ricettazione. 2.Hanno proposto ricorso, tramite atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia, gli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME, deducendo:
2.1 violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., per avere erroneamente applicato i criteri di valutazione della prova indiziaria; la sentenza impugnata ha confermato la condanna dei ricorrenti sulla scorta di elementi costituenti al più meri sospetti, non dotati della richiesta precisione e gravità, in contrasto con l’accertata impossibilità di comparare le registrazioni della rapina contestata con quelle della rapina, commessa dopo soli 6 giorni, nel corso della quale i ricorrenti erano stati tratti in arresto in flagranza di reato.
2.2. Violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., nonché vizio della motivazione sia per l’immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia in ordine alla misura dell’aumento sanzionatorio a titolo di continuazione ex art. 81 cod.pen. .
3.La difesa dell’imputato NOME con il ricorso ha dedotto:
violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., e vizio della motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell’imputato per la partecipazione alla rapina contestata; la colpevolezza è fondata su pretese similitudini tra le circostanze della rapina commessa la settimana successiva dal NOME assieme ad altri imputati, quando era stato tratto in arresto, e le modalità della rapina in oggetto; similitudini smentite dalla pessima qualità del materiale fotografico, dal carattere ordinario dell’abbigliamento descritto in entrambe le occasioni, dall’irrilevanza dei dati estratti dai tabulati telefonici che ben potevano esser giustificati da ragioni diverse rispetto all’ipotizzata partecipazione di tutti gli imputati alla rapina contestata.
3.2 Violazione di legge e vizio della motivazione, per l’affermata responsabilità dell’imputato per il delitto di sequestro di persona, che erroneamente non è stato ritenuto assorbito dalla condotta di rapina, nonostante il carattere strettamente necessario della privazione della libertà della vittima per l’esecuzione della rapina.
3.3 Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, pur in presenza di dati positivi risultanti dagli atti e non considerati dal giudice d’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME I ricorsi sono tutti inammissibili perché generici e formulati con modalità non consentite in quanto reiterano le considerazioni e le doglianze già formulate con i motivi di appello e non si confrontano con le argomentazioni della Corte, ma invocano una diversa lettura dei dati indiziari considerati.
Trattandosi di censure perlopiù sovrapponibili e comuni a tutti i ricorrenti, le stesse possono essere trattate congiuntamente.
Giova premettere che in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non essendo l’inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame. (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016 – dep. 15/09/2017, COGNOME e altro, Rv. 27129401)
1.1 La Corte di merito ha reso ineccepibile motivazione, immune da travisamenti della prova e da manifeste illogicità, valorizzando tutti gli elementi indiziari desumibili dalla comparazione tra le due rapine, consumate a pochi giorni di distanza, ed è pervenuta alla ragionevole conclusione che si tratta di delitti posti in essere dai medesimi soggetti, perché eseguiti con analoghe modalità da soggetti con sembianze e abbigliamento simili, ai danni di obiettivi omogenei siti nel medesimo territorio e in un breve arco temporale.
In particolare, la Corte dopo avere in maniera convincente ritenuto provata la partecipazione ai due episodi delittuosi di COGNOME, in quanto riconosciuto con certezza dai testi, ha motivatamente considerato implausibile che questi avesse agito a distanza di pochi giorni con analoghe modalità, unitamente a correi diversi da quelli arrestati con lui nella flagranza della seconda rapina.
A questa prima considerazione si accompagna la valorizzazione di numerosi elementi di fatto che confortano la tesi accusatoria dell’esecuzione delle due rapine ad opera del medesimo gruppo, tra cui l’abbigliamento e l’aspetto degli altri correi, ritratti dalle videocamere di sorveglianza, le modalità di irruzione nei due uffici postali, la scelta dell’obiettivo delle due rapine nel medesimo territorio. Di contro la difesa tende a proporre una lettura diversa e parcellizzata del robusto compendio probatorio, valorizzando quel margine di incertezza residua che è proprio di ogni singolo indizio e che tuttavia risulta superato dal concorso di plurimi e concordanti elementi di fatto di analoga valenza indiziaria, che si
rafforzano reciprocamente e non consentono ricostruzioni alternative, se non implausibili.
Neppure rappresenta un effettivo profilo “critico” la asserita contraddittorietà, dell’affermazione della Corte sulla possibilità di confrontare i filmati di videosorveglianza delle due rapine, che avrebbe consentito di esprimere il giudizio di sovrapponibilità delle fisionomie degli imputati. Tale affermazione, secondo la difesa, si porrebbe in insanabile contrasto con l’informativa di reato in cui si parla di “pessima qualità dei filmati”.
Va al riguardo osservato che nella motivazione della Corte non si rinviene alcuna contraddizione logica, in quanto immagini che per la loro scarsa qualità risultano inidonee a consentire l’autonoma identificazione dei soggetti ritratti, ben possono essere adeguate ad effettuare la comparazione con l’aspetto e le immagini di soggetti già identificati, perchè tratti in arresto nella flagranza di un reato.
1.2 Il secondo motivo di ricorso, formulato dalla difesa di NOME, sul sequestro di persona, risulta generico in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza, in cui si dà conto che ad essere sequestrato non fu un cliente ma un passante, che si trovava fuori dall’ufficio postale, sicché la limitazione della sua libertà era funzionale non alla commissione del reato, ma ad assicurarsi l’impunità, impedendogli di dare l’allarme.
1.3 Anche i motivi in tema di circostanze attenuanti generiche sono generici in quanto non tengono conto della motivazione del diniego formulata dalla sentenza di primo grado (pag. 17) che ha correttamente valorizzato il riconoscimento del vincolo della continuazione con la precedente condanna definitiva per la rapina all’altro ufficio postale, ciò che ostava alla valutazione delle condizioni per riconoscere le invocate attenuanti.
Deve infatti tuttora riconoscersi la validità del principio, affermato da questa Corte in epoca remota, secondo il quale l’accertamento del vincolo della continuazione tra il reato giudicato ed altro precedente per il quale è intervenuta condanna con sentenza irrevocabile richiede al giudice la sola applicazione dell’aumento dovuto per la continuazione, mentre non possono essere applicate le attenuanti generiche, la cui concedibilità richiederebbe l’esame dell’intera attività antigiuridica del condannato, ivi compresa quella già considerata dal precedente giudicato penale, cui osta la res iudicata (Sez. 6, n. 9561 del 20 dicembre 1973; Sez. 3, n. 897 del 29/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251907 – 01).
2.Alla stregua di tali considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi con le conseguenti statuizioni.
L’inammissibilità dei ricorsi preclude la possibilità di rilevare d’uffici l’improcedibilità del reato di sequestro di persona per mancanza della querela,
che a seguito della novella del 2022 risulta necessaria per esercitare l’azione penale. E’ stato infatti precisato, sulla scia della sentenza COGNOME resa dalle Sezioni unite di questa Corte il 21/06/2018 ( Rv. 273551 – 01), che nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di “abolitio criminis”, capace di prevalere sull’inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale. (Sez. 4 , n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467 – 01)
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Così deciso, il 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore
La Presidente