Ricorso Inammissibile: Quando la Prova Indiziaria è Decisiva
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul valore della prova indiziaria nel processo penale e sui limiti del giudizio di legittimità, culminando nella dichiarazione di un ricorso inammissibile. Anche in assenza di un riconoscimento diretto dell’imputato da parte della vittima, un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti può essere più che sufficiente a fondare una declaratoria di penale responsabilità. Questo principio è stato ribadito con forza in un caso riguardante una serie di furti.
I Fatti di Causa
Un individuo veniva condannato dalla Corte di Appello, in sede di rinvio, per una serie di furti aggravati. I reati erano stati commessi da una persona a bordo di uno scooter, con il volto coperto da un casco integrale e la targa del veicolo occultata. L’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. A suo dire, la condanna era ingiusta poiché nessuna delle parti offese lo aveva formalmente riconosciuto come l’autore materiale dei furti.
Il ricorso inammissibile e la Valutazione della Prova
La difesa sosteneva che l’assenza di un’identificazione diretta minasse alla base l’impianto accusatorio. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto questa linea argomentativa, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato che il ricorso non faceva altro che riproporre questioni di fatto, già adeguatamente esaminate e risolte dal giudice di merito. La Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità, non ha il compito di riesaminare i fatti, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello congrua e priva di vizi. I giudici di merito avevano costruito la prova della colpevolezza su una serie di elementi indiziari convergenti, che nel loro insieme formavano un quadro probatorio solido e convincente. Nello specifico, la condanna si basava su:
1. Descrizioni Convergenti: Una delle vittime aveva fornito una descrizione dettagliata del ciclomotore e delle caratteristiche fisiche del conducente.
2. Riconoscimento Fotografico: Un testimone oculare aveva effettuato il riconoscimento fotografico dell’autore dei reati.
3. Identificazione dei Veicoli: Altri testimoni avevano riconosciuto il casco e i veicoli utilizzati per i furti, risultati identici a due scooter di proprietà dell’imputato, uno dei quali era stato anche ripreso da telecamere di sorveglianza.
4. Ritrovamento della Refurtiva: Elemento decisivo è stato il ritrovamento di parte della refurtiva nella materiale disponibilità dell’imputato, successivamente riconosciuta come propria da una delle persone offese.
La Cassazione ha concluso che, sebbene la singola identificazione fotografica da parte delle vittime avesse dato esito negativo, la pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti era sufficiente a fondare la dichiarazione di responsabilità penale. Il tentativo di rimettere in discussione la valutazione di questi elementi in sede di legittimità costituisce un motivo di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni della Corte Suprema
Con la dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha confermato la condanna. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il processo penale non si fonda esclusivamente sulla prova diretta, come la confessione o il riconoscimento oculare. La prova indiziaria, quando costituita da elementi molteplici e coerenti, possiede la stessa dignità e può legittimamente condurre a una sentenza di condanna. Inoltre, viene riaffermato il confine invalicabile tra il giudizio di merito, dedicato all’accertamento dei fatti, e quello di legittimità, destinato al controllo sulla corretta applicazione del diritto.
È possibile essere condannati per furto anche se la vittima non riconosce direttamente l’autore?
Sì, è possibile. La sentenza chiarisce che una condanna può essere fondata su un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti (prova indiziaria), anche in assenza di un riconoscimento diretto da parte della persona offesa. Nel caso di specie, elementi come testimonianze, riconoscimento di veicoli e casco, e il ritrovamento della refurtiva sono stati ritenuti sufficienti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato considerato una riproposizione di censure già esaminate?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché, invece di contestare errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza, si limitava a criticare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove già effettuate dal giudice di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo controllare la corretta applicazione delle norme e la logicità della motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45591 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45591 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento da parte Corte di Cassazione, Sezione 4, ha condanNOME il ricorrente per i reati di cui agli artt. 62 81 comma 2, 624 bis cod. pen., deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità, posto che le parti offese non COGNOME individuato il rico quale l’autore dei furti contestati, realizzati da individuo a bordo di uno scooter, con coperto dal casco integrale e con la targa del ciclomotore coperta;
Considerato che la doglianza non è consentita in sede di legittimità in quanto riprodutti profili di censura attinenti alla ricostruzione del fatto già adeguatamente vagliati e disat corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critic motivazionale della sentenza impugnata. Invero, i giudici di merito COGNOME, con motivazio congrua ed esente da vizi, rilevato che, sebbene l’individuazione fotografica abbia avuto e negativo, tutti e tre gli episodi di furto sono stati realizzati dall’imputato, a caric sussistono numerosi indizi idonei a fondare la declaratoria di penale responsabilità, posto ch parte offesa COGNOME COGNOME COGNOME il ciclomotore e le caratteristiche fisiche del suo conduc che la teste COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME assistito al furto, ha effettuato il riconoscimento fot dell’autore dei reati contestati, che i testi COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME riconosciuto il casco e utilizzati nei furti, identici a due scooter di proprietà del ricorrente, di cui uno r telecamere eiin ultimo, in ragione del ritrovamento, nella materiale disponibilità del ricor di parte della refurtiva sottratta ad una delle persone offese e dalla medesima riconosc come propria;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023
Il Presidente