Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35148 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35148 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCUTARI( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso, con i quali si censura l’omesso riconoscimento del vincolo della continuazione e la mancata assunzione di una prova decisiva, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede;
che, invero, la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d’impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può ssere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il giudice di merito non si sia avvalso dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285722; Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269270);
che, inoltre, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatta rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente ésplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e (lella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al Ragannento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore délla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 maggio 2024.