Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37356 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37356 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Paterno il DATA_NASCITA
averso l’ordinanza del 2/05/2024 del Tribunale del riesame di Catania
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catania del 2 aprile 2024, che applicava la misura della custodia cautelare in carcere a COGNOME NOME per i reati di cui agli artt. 416-bis e 353 cod. pen., quest’ultimo aggravato ex art. 416-bis 1 cod. peri.
Si contesta all’indagato di avere partecipato alla associazione mafiosa operativa a Paternò guidata da COGNOME NOME e COGNOME NOME (articolazione territoriale del RAGIONE_SOCIALE) dal 2015 ‘al novembre 2022, nonché di avere concorso a turbare la procedura esecutiva di vendita dell’immobile sito a Biancavilla per favorirne l’aggiudicazione a COGNOME NOME, figlio degli esecutati (in violazione dell’art. 571 cod. proc. civ.), allontanando gli altri offerenti in cambio di una somma di denaro, destinata in parte al RAGIONE_SOCIALE.
Gli elementi indiziari sono costituiti dalle sentenze definitive di condanna sulla sussistenza dell’associazione mafiosa e sulle figure apicali della stessa, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, da intercettazioni telefoniche e ambientali e da altri atti di polizia giudiziaria compendiati nella C.N.R. conclusiva delle indagini.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione COGNOME, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di associazione a delinquere di stampo RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale del riesame non ha preso in considerazione le deduzioni difensive tese a dimostrare l’insussistenza degli elementi costitutivi del suindicato reato.
Il compendio accusatorio scaturisce dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME NOME, che ha riconosciuto l’indagato come «un affiliato al gruppo dei RAGIONE_SOCIALE, che si accompagnava sempre a NOME e NOME COGNOME».
Manca, tuttavia, ogni valutazione sulla attendibilità soggettiva del chiamante e sui necessari riscontri alle dichiarazioni rese.
COGNOME NOME è l’unico chiamante in reità, ha reso la sua dichiarazione in quanto ristretto in carcere e appartenente a un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE diverso da quello asseritamente di appartenenza del ricorrente e, in ogni caso, le sue propalazioni sono generiche.
Il contenuto delle intercettazioni non evidenzia la messa a disposizione di COGNOME in favore del sodalizio, né giova come riscontro alle dichiarazioni di COGNOME. Anzi, i Giudici del riesame hanno ritenuto riscontrate le dichiarazioni di COGNOME da quelle stesse intercettazioni (relative alle estorsioni con il meccanismo dei “cavalli di ritorno”) per le quali il G.i.p., nell’ordinanza applicativa, escludeva la sussistenza di elementi idonei a giustificare un effettivo collegamento con l’operatività del sodalizio RAGIONE_SOCIALE.
Ulteriore vizio del provvedimento impugNOME si palesa là dove i Giudici del riesame hanno ritenuto di ravvisare elementi indizianti della pprtecipazione mafiosa del COGNOME, al reato di cui al capo 9) dell’incolpazione provvisoria relativo
al rato di turbativa d’asta, in quanto aggravato dall’agevolazione afiosa. Tale reato veniva contestato a COGNOMECOGNOME, COGNOME, COGNOME COGNOME e all’indagato. Non risulta indicato nell’ordinanza applicativa della misura alcun elemento che dimostri una consapevole attività finalizzata a favorire l’associazione di stampo RAGIONE_SOCIALE; dalle conversazioni intercettate non emerge nulla da cui possa desumersi che COGNOME abbia conosciuto e fatta propria la finalità di agevolare il sodalizio. Il fatto che alcuni correi erano indiziati di appartenere a un’associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE non autorizza automaticamente l’applicazione dell’aggravante.
Il Tribunale del riesame attribuisce, infine, all’intercettazione nel corso della quale COGNOME riferisce all’indagato che non riescono a raccogliere neppure “gli stipendi” un significato particolarmente rilevante, nonostante la Stessa debba interpretarsi come una confidenza fatta dal COGNOME a COGNOME per giustificare il diniego di acquistare un immobile a titolo di amicizia per quest’ultimo.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza le esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame non ha tenuto conto del tempo trascorso dai fatti addebitati, e cioè due anni, e dello svolgimentò di regolare attività lavorativa da parte dell’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è generico perché meramente reiterativo di, questioni in fatto tutte già esaminate e disattese con motivazione adeguata dal Tribunale del riesame.
Contrariamente all’assunto difensivo, l’ordinanza non incorre nei vizi denunciati, in quanto risulta esaminata ogni censura difensiva e confutata la prospettazione riduttiva o alternativa proposta e nuovamente reitérata, senza minimamente confrontarsi con il coerente percorso giustificativo seguito dal Collegio della cautela.
Il ricorso, infatti, si limita a svalutare la significatività degli eleme valorizzati dal Tribunale del riesame, analizzandoli singolarmente, segmentandoli e riproponendone l’interpretazione alternativa ed innocua, già disattesa dai giudici di merito, che invece, li hanno coordinati e letti unitariamente.
2.1. L’ordinanza impugnata, dopo avere dato atto delle prOve circa la sussistenza del RAGIONE_SOCIALE, quale articolazione della famiglia COGNOME, ha richiamato i provvedimenti giudiziari succedutisi nel tempo e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in merito all’esiStenza della
organizzazione. Il Collegio della cautela ha, inoltre, motivato puntualmente sulle dichiarazioni del collaboratore COGNOME relative al ruolo di COGNOME all interno della associazione, correttamente ritenute riscontrate dalle intercettazion telefoniche. Si richiama puntualmente la conversazione nel corso della quale COGNOME si offriva, parlando con COGNOME e COGNOME, di partecipare ad azioni di ritorsione contro coloro che osavano commettere furti nel territorio del RAGIONE_SOCIALE senza renderne conto. In tale occasione COGNOME incaricava, inoltre, COGNOME di reclutare altri sodali di provata fedeltà e quest’ultimo criticava la inaffidabilità di alcuni sodali dediti al “fumo”.
2.2. Ulteriore conferma della partecipazione del ricorrente all’associazione è stata considerata, con motivazione congrua e logica, la commissione del reato di cui al capo 9), e cioè la turbativa d’asta. Il Tribunale del riesame ha richiamato le riprese video filmate e le intercettazioni che permettevano di ricostruire analiticamente la condotta del ricorrente. In particolare, l’ordinanza impugnata ha così ricostruito la dinamica dei fatti:
il 30 settembre 2020, COGNOME giungeva in auto con COGNOMEo a Catania per presenziare a un’asta presso lo studio di un avvocato delegato dal Tribunale. In tale circostanza incontravano i sodali COGNOME e NOME e COGNOME invitava il primo a ritirare l’offerta presentata dalla persona che lo aveva incaricato; ‘si avvedeva della presenza di malavitosi di altro gruppo e commentava che, se non avessero visto lui, avrebbero controllato l’asta;
-immediatamente dopo COGNOME rimarcava che, se i proprietari :iell’immobile non avessero partecipato a sorpresa all’asta, dalla stessa avrebbe ricavato 5 mila euro;
COGNOME si lamentava, invece, con COGNOME della mancata aggiudicazione della casa, rammaricandosi della perdita economica per il gruppo e ‘quest’ultimo ribatteva che, poiché erano intervenuti i proprietari, non si poteva fare altrimenti e che, in ogni caso, COGNOME non avrebbe potuto rivendere la casa perché alcuni loro associati avevano bisogno di soldi per versare gli stipendi ai detenuti;
Quindi, sempre in compagnia di COGNOME, COGNOME e COGNOME erano raggiunti dall’aggiudicatario NOME NOME, figlio dei proprietari esecutati., COGNOME gli riferiva che si era ritirato per favorire la sua famiglia, e che, comunque, aveva allontaNOME altri soggetti pronti a intervenire.
2.3.Le vicende sopra riportate sono state, quindi, correttamente ritenute illuminanti per comprendere il supporto fornito dall’indagato alla conSorteria.
Attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiliario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valptazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito ‘Cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell’indagato per i delitti
oggetto di imputazione provvisoria. Esse, infatti, quando la difesa el ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare il riesame fattuale della decisione impugnata, pur correttamente motivata in punto di gravità dell’acquisito quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugNOME.
Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo del ricorso, in relazione al quale il ricorrente si è limitato ad enunciare il dissenso, rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame, senza realmente specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè, omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della ordinanza gravata. Pronuncia con la quale, al di là della presunzione operante ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sono stati analiticamente indicati gli elementi fattuali (oggettiva gravità delle condotte e intensità del dolo) idonei a dimostrare la sUssistenza di un concreto e attuale pericolo che il ricorrente possa tornare a commettere in futuro gravi reati della stessa natura di quelli per i quali si procede, collocati cronologicamente in epoca non lontana dal momento di adozione del primigenio provvedimento cautelare.
Con motivazione immune da vizi logici, il Collegio della cautela ha ritenuto, da un lato, che la mera incensuratezza di COGNOME era recessiva rispetto all’allarmante contesto criminale nel quale il ricorrente risultava, inserito, e, dall’altro, che le condotte illecite erano accertate fino a data recentissima, risultando contatti tra il COGNOME e COGNOME dal dicembre 2019 a novembre 2022.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell’indagato al pagamento delle spese processuali.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. Att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18 luglio 2024