Ricorso inammissibile: quando le ragioni non bastano
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla tecnica processuale e sui limiti del giudizio di legittimità. Un ricorso inammissibile non è un ricorso infondato, ma un atto che, per vizi di forma o di sostanza, non può nemmeno essere esaminato nel merito. Il caso analizzato riguarda la revoca di una misura alternativa alla detenzione e chiarisce due principi fondamentali: la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione del percorso rieducativo e il dovere di autosufficienza del ricorso.
I Fatti del Caso
Una persona condannata, ammessa alla misura alternativa dell’affidamento in prova, si vedeva revocare tale beneficio da un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. La decisione del Tribunale era basata su una violazione delle prescrizioni da parte della condannata. Contro questa decisione, la persona proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che il Tribunale avesse travisato i fatti, in particolare il contenuto di un’autorizzazione che le permetteva di uscire dalla detenzione domiciliare. L’obiettivo era dimostrare che la propria condotta non costituiva una violazione tale da giustificare la revoca della misura.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo ha respinto le doglianze della ricorrente, ma l’ha anche condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su argomentazioni puramente procedurali e di diritto, senza entrare nel merito della presunta violazione commessa dalla condannata.
Le Motivazioni della Decisione
Le ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità sono essenzialmente due e meritano un’attenta analisi.
Argomenti di Merito non Ammessi in Cassazione
Il primo motivo di inammissibilità riguarda la natura delle censure mosse dalla ricorrente. La Corte sottolinea che la valutazione sull’importanza di una violazione nel contesto del percorso rieducativo del condannato è una questione riservata al giudice del merito (in questo caso, il Tribunale di Sorveglianza). La legge, precisamente l’art. 54 dell’ordinamento penitenziario, richiede una prova positiva della “partecipazione all’opera di rieducazione”. Questa partecipazione non può essere presunta.
La ricorrente, criticando la decisione del Tribunale, stava di fatto chiedendo alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti e di fornire una diversa interpretazione del suo comportamento. Questo tipo di valutazione è precluso in sede di legittimità, dove la Corte può solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non sostituire il proprio giudizio a quello del giudice precedente.
Violazione del Principio di Autosufficienza del Ricorso
Il secondo e decisivo motivo è la violazione del principio di autosufficienza. La ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse travisato il contenuto di un’autorizzazione all’uscita. Tuttavia, per consentire alla Corte di Cassazione di verificare tale presunto errore, era indispensabile che il testo completo dell’autorizzazione fosse allegato al ricorso o integralmente trascritto al suo interno.
Non avendolo fatto, la ricorrente ha presentato un ricorso inammissibile perché non “autosufficiente”. Il giudice di legittimità non può e non deve andare a cercare atti esterni al ricorso per valutarne la fondatezza. L’atto di impugnazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari per permettere alla Corte di decidere. La mancata allegazione ha reso la censura astratta e non verificabile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: non basta avere delle ragioni, bisogna saperle presentare nel modo corretto. Un ricorso per cassazione deve concentrarsi su errori di diritto o vizi logici evidenti della motivazione, non su una diversa ricostruzione dei fatti. Soprattutto, deve essere completo e “autosufficiente”, fornendo alla Corte tutti gli strumenti per valutare le censure sollevate, pena una declaratoria di inammissibilità che chiude definitivamente la porta a ogni ulteriore esame del caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due motivi principali: primo, perché le critiche mosse erano di merito e non di legittimità, chiedendo alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti che non le compete; secondo, per la violazione del principio di autosufficienza, in quanto la ricorrente non ha allegato né trascritto il documento fondamentale su cui basava la sua doglianza.
Cosa significa che un ricorso deve essere ‘autosufficiente’?
Significa che l’atto di ricorso deve contenere tutti gli elementi, i fatti e i documenti necessari affinché il giudice possa decidere sulla base di quanto in esso riportato, senza dover consultare altri fascicoli o cercare atti non allegati. Se un documento è cruciale per la tesi del ricorrente, deve essere incluso nel ricorso.
Può la Corte di Cassazione valutare se la revoca di una misura alternativa è stata giusta nel merito?
No, la Corte di Cassazione non può valutare la ‘giustizia’ della decisione nel merito, ovvero riesaminare i fatti per decidere se avrebbe agito diversamente. Il suo compito è verificare che il giudice precedente abbia applicato correttamente le norme di legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico e non contraddittorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2582 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2582 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME natcta SAN SEVERO il 15/11/1962
avverso l’ordinanza del 16/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso, in cui si censura la rev della misura alternativa dell’affidamento in prova, non sono consentiti dalla legge in sede legittimità, perché sono privi di ragioni in diritto che le sostengano e non individuano tr manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata, atteso c valorizzando la violazione perpetrata dalla condannata, l’ordinanza impugnata fa corretta applicazione della norma attributiva di potere dell’art. 54 ord. pen., secondo cui la liberaz anticipata può essere concessa soltanto in presenza di un presupposto positivo (la “partecipazione all’opera di rieducazione”) che non può essere presunto, ma deve risultare dagli atti (“ha dato prova”), la valutazione dell’importanza di tale violazione nel giudizio comples circa la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione è questione riservata al giudic del merito, mentre la deduzione contenuta in ricorso, secondo cui l’ordinanza avrebbe travisato il contenuto dell’autorizzazione all’uscita dalla detenzione domiciliare è stata introdotta in r in violazione del principio dell’autosufficienza (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/ 201 Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723), perché il ricorso non allega, né trascrive integralmente, l’atto da cui dovrebbe desumersi l’esistenza del travisamento dedotto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.