Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13201 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13201 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME nato a Gela il 21/12/1980 avverso l’ordinanza del 24/09/2024 del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale i:NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammis;s bile; udito il difensore, avv. NOME COGNOME*
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con ordinanza del 24 settembre 2024, il Tribunale di Caltanissetta, quale giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza emessa in data 5 agosto 2D:!4 dal Gip del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata, nei confrcrti del ricorrente, la misura della custodia cautelare in carcere, giacché indagato per il delitto previsto dall’art. 74, commi 1, 2 e 3, del d.P.R. n. 309 del 1990, per e -ssersi associato con altri allo scopo di commettere una serie indeterminata di del ti tra
quelli di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nella specie consistiti in Eic quist e successive rivendite e cessioni di sostanza stupefacente, principalmente d ,.!I tipo cocaina e marijuana. Nell’ipotesi accusatoria, l’indagato, in qualità di partecipe, si occupava, su incarico del COGNOME, di prendere parte agli approvvigiona menti della sostanza stupefacente, nonché del taglio della stessa, mettendo a disposizione del sodalizio il proprio garage quale deposito.
Avverso l’ordinanza, l’indagato, tramite difensore, ha proposto riccn o per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di ricorso, si eccepisce la perdita di efficacia della misura cautelare per violazione dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. 1DEn., in ragione della mancata trasmissione al Tribunale del riesame degli atti prese’: tati a norma dell’art. 291, comma 1, cod. proc. pen.
A fronte della richiesta difensiva avanzata in data 19 settembre 2024, infatti, la cancelleria dell’Ufficio Gip, anziché trasmettere gli atti al Tribunale del ne ,;ame, si sarebbe limitata ad utilizzare, in data 20 settembre 2024, la dicitura «ne n :Tativo per atti ulteriori e successivi», mancando di trasmettere la copia cartacea e digitale dei predetti atti, ivi compresa la copia del DVD contenente i decreti auto -i; , zativi delle intercettazioni effettuate – erroneamente trasmessa in data 13 settE mbre 2024, sette giorni prima del deposito dell’istanza di riesame depc:isitata nell’interesse dell’ odierno indagato, ed inserita nel fascicolo del coinci nato Peritore – omettendo altresì di specificare se gli stessi atti erano stati o sa -e D bero stati ricevuti a seguito di caricamento nel sistema TIAP da parte del Pu)blico Ministero.
2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano il vizio di motivazilDne e la violazione degli artt. 266, 271, 291 e 309 cod. proc. pen., per la mancata acquisizione, da parte del Tribunale, di tutti i provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni effettuate sull’utenza mobile del coindagato COGNOME -o e, segnatamente, del decreto autorizzativo datato 15 giugno 2022 di cui al lJT n. 635/2022 – erroneamente non trasmesso dal Pubblico Ministero – i cu esiti avrebbero fondato tanto l’ordinanza genetica quanto il rigetto del rie;ame, nonostante le specifiche richieste rivolte dal difensore di parte ricorrente al fine di verificarne i contenuti ed i presupposti normativi. Nello specifico, denunzia la difesa di aver avanzato, in data 21 settembre, apposita richiesta di acquis .zone e trasmissione atti all’Ufficio Gip, il quale, in data 24 settembre, dichiarava I non luogo a procedere trattandosi di provvedimenti già presenti in atti, sa l):o poi rappresentare al medesimo difensore, a seguito di nuova istanza di partE Hel 25 settembre, l’impossibilità di trasmettere quanto richiesto perché non allega:o dal Pubblico Ministero; così provvedendosi alla trasmissione della copia del decreto
autorizzativo delle intercettazioni, emesso il 15 giugno 2022, soltanto il gior lo 17 ottobre 2024.
2.3. Con un terzo motivo di doglianza, si deducono il difetto di motivazipne e la violazione degli artt. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 125, comma 3, cod. proc. pen., sul rilievo che il Tribunale cautelare avrebbe erroneamente rit muto sussistente la partecipazione del COGNOME al sodalizio criminoso, in ragier e del contenuto di più intercettazioni, le quali, all’opposto, afferendo tutte a diversi delitti scopo, non avrebbero potuto costituire, di per sé sole, )rova dell’integrazione del predetto reato associativo.
Al contrario di quanto argomentato nell’ordinanza impugnata, nel ::a so di specie, al di là dei singoli episodi di spaccio, difetterebbero i molteplici rei iuisi dell’associazione di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, mancando la necessaria prova della collaborazione stabile con la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, la predisposizione di mezzi e ruoli, per il perseguinnentD di un fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realiz?azione delle singole attività delittuose, nonché un’attivazione fattiva dell’indagato é f vore del gruppo associativo.
All’opposto, la completa ed integrale lettura del compendio prcbatorio riporterebbe uno spaccato ben diverso rispetto a quello indicato dal Tribunale. Né la ripartizione dei proventi dell’attività illecita né l’adozione di accurati pre idi autotutela, relativi all’utilizzo di utenze e autovetture apposite, di sis:erli messaggistica istantanea e di luoghi di incontro privilegiati, né la circostanz 3 che tale NOME COGNOME vendesse stupefacente per conto del duo COGNOME– COGNOME, . rappresenterebbero, invero, elementi distintivi dell’ipotesi associativa, trattandosi di componenti sovente ricorrenti anche nella commissione di singoli eRisodi criminosi di compravendita di sostanze stupefacenti, in ipotesi riconducibili ..inche alla fattispecie di concorso di persone nel reato continuato. Analogamente, riissun rilievo può attribuirsi, secondo la difesa, all’asserita frequentazione, da parl e del COGNOME, della rivendita di caffè riconducibile al COGNOME, la quale tro’ e ‘ebbe giustificazione nel fatto che l’indagato fosse obbligato a passare di lì per rdcarsi presso la vicina caserma dei carabinieri, al fine di ottemperare all’obbligo di firma su di lui gravante. La presenza presso l’attività commerciale predetta dei sonetti ritenuti appartenenti al sodalizio criminale, peraltro, risultava sempre in seti’ lenza e giammai in contemporanea; di talché l’odierno ricorrente, se anche avesse 3vuto contatti, li avrebbe avuti esclusivamente con il COGNOME e con nessun alt .° dei coindagati, concorrenti nel medesimo reato.
La motivazione dell’ordinanza impugnata del Tribunale di Caltanissetta, ad avviso del ricorrente, sarebbe dunque sostanzialmente carente e contraddittoria, ancorando la sussistenza del vincolo associativo ad elementi quali le risul:anze
delle intercettazioni, gli asseriti contatti tra i consociati, il luogo privilegia:ci incontri, l’utilizzo promiscuo di autovetture, senza tuttavia evidenziare i cc creti tratti che consentirebbero di ricavare i necessari elementi della permane – ;a del vincolo tra i partecipanti e di chiare forme di affectio societatis, tenuto altresì :onto che, nella specie, dalla complessa attività captativa operata, non sarebbx! mai emerso alcun riferimento all’odierno indagato, soggetto avulso da ogni ur testo criminale oltre che incensurato.
2.4. Con una quarta censura, ci si duole della violazione dell’art. 274 cod. proc. pen., e del vizio di motivazione relativamente alla sussistenza delle e AI lenze cautelari.
Con riguardo al pericolo di reiterazione criminosa di cui all’art. 274, GLYPH mma 1, lettera c), cod. pro. pen., il Tribunale del riesame, erroneamente valoriz;,ando il precedente reato commesso in data 3 marzo 2023 e già definito, i: revia riqualificazione del fatto nelle fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, del cl P.R. con sentenza ex art. 438 cod. proc. pen., avrebbe omesso di considerare noli solo la quasi incensuratezza e la lecita attività lavorativa dell’indagato, ma dr che i condizionamenti cui costui sarebbe andato incontro nel proprio agire – indotto da problemi familiari, emergenti, peraltro, anche dalla stessa attività di intercettazione – e la circostanza che, al di là del contatto immediatamente successivo all’arresto del 3 marzo 2023, non sarebbe stata registrata rle;suna condotta rilevante e significativa del ricorrente medesimo.
Quanto, invece, al pericolo di inquinamento probatorio ex art. 274, coinina 1, lettera a), cod. proc. pen., la motivazione del provvedimento impugnato apparirebbe . apodittica e congetturale, · atteso che, basandosi il corrip2ndio indiziario prevalentemente sul contenuto di intercettazioni telefonicn ed ambientali, già tutte versati in atti, non sarebbe possibile individuare un’alti, ale e concreta possibilità che l’odierno ricorrente adotti accorgimenti volti all’elusione delle indagini.
Con memoria dell’Il gennaio 2024, la difesa ha presentato motivi aigc iunti, con i quali, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, artico ando ulteriormente il motivo di ricorso afferente alla mancata trasmissione dei d creti intercettivi richiesti, ribadisce la specificità dell’istanza, avanzata sia al Gi3 sia Tribunale del riesame, in data 21 settembre 2024. Si rappresenta, in part ci)lare, che il Gip, in esito alla predetta richiesta, in data 24 settembre 2024 – c;iorno stesso dell’udienza – aveva erroneamente dichiarato di non dovervi prov9edere, trattandosi di provvedimenti già presenti agli atti; e che, invece, il Tribur a e del riesame, solo dopo aver inizialmente comunicato che gli atti richiesti irano contenuti in un dvd depositato dal Gip tempestivamente in data 13 settembre
2024 e non potevano essere trasmessi via pec perché aventi formato l: -oppo pesante, aveva attestato, a seguito di nuova richiesta, l’effettiva mancarr a del decreto genetico, in quanto mai trasmesso dalla Procura distrettuale. A parere della difesa, tale mancata trasmissione integrerebbe una nullità assoluta, ri /abile d’ufficio ed eccepibile ad istanza di parte in ogni stato e grado del procedimimto.
Quanto, invece, al contestato reato ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, si ribadisce quanto già dedotto nel ricorso principale in ordine alla mancata Drova degli elementi costitutivi del delitto associativo, risultando indimostra :i sia l’affectio societatis, sia l’elemento organizzativo, assurto dalla giurisprudenza di legittimità a componente sostanzialmente distintiva dell’associazione rispEtlo alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di spaccio.
4. In data 18 novembre 2024, ha depositato memoria scritta il Procur atore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta – nella sua veste di F )blico Ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato – la quale chiede che il ricorso sia rigettato.
In primo luogo, ritiene la Procura che sia manifestamente infon ta la questione della presunta totale mancata trasmissione degli atti, dal momento, che la cancelleria del Gip, con provvedimento del 13 settembre 2024, aveva trasr lesso tali atti, ivi compreso un dvd contenente i decreti autorizzativi richiesti, in r€12zione alla posizione del coindagato NOME COGNOME e che, nel caso di specie, risi Itava riconoscibile il procedimento nell’ambito del quale tale trasmissione era avienuta. In secondo luogo, si censura l’intempestività della richiesta difensiva, presi( ntata solo nella tarda serata del. sabato 21 settembre 2024, in relazione ad una uci lenza calendarizzata per il lunedì successivo: proprio a causa di tale intempesi ività, infatti, tanto il Gip quanto il Tribunale del riesame avrebbero potuto effettuar solo una sommaria verifica di avvenuta trasmissione, su supporto informaticc, degli atti relativi a tutte le intercettazioni richiamate nell’ordinanza impugnata.
Secondo la prospettazione accusatoria, inoltre, la difesa dell’odierno ir d3gato avrebbe erroneamente omesso di considerare, non solo che il matErHle a disposizione del Tribunale per il riesame era lo stesso che ha avuto a disposizione il Gip nel momento in cui ha emesso il provvedimento custodiale – onde l’inapplicabilità al caso di specie l’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. – ma iiinche che nessun captatore informatico era stato inoculato sul telefono sottopcsto ad intercettazione; di talché, essendosi la questione di inutilizzabilità invoca:a dalla difesa concentrata esclusivamente sulla presunta mancanza di motriazione rafforzata in relazione al decreto autorizzativo di un captatore mai richi(25o né autorizzato, la richiesta non avrebbe comunque potuto sortire alcun effetto utile, potendo la verifica richiesta ben essere compiuta sugli atti ritualmente tragmessi.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
È preliminare, sul piano processuale, la considerazione relat va alla memoria scritta trasmessa a questa Corte dal Procuratore della Repubblica :resso il Tribunale di Caltanissetta, nella sua qualità di Pubblico Ministero che ha cniesto l’applicazione della misura.
Tale produzione deve essere considerata inammissibile.
La legittimazione a proporre ricorso per cassazione, riconosciuta dall’ari:, 311, comma 1, cod. proc. pen., a quell’ufficio del Pubblico Ministero, invero, non rale a fare acquisire la qualità di “parte” del giudizio di cassazione – da cui discende la facoltà di presentare memorie, riconosciuta dall’art. 121 cod. proc. pEn – al Procuratore della Repubblica territoriale che, pur avendo chiesto l’applici zione della misura cautelare, non risulti poi essere parte ricorrente nel giudizio di legittimità.
In questo senso, infatti, se è vero che la facoltà di presentare men: rie al giudice è prevista in via generale dal predetto art. 121 cod. proc. pen. ir favore delle “parti” e che la norma generale di cui all’art. 584 cod. proc. pen. – che prevede che l’atto di impugnazione sia comunicato al Pubblico Ministero pmsso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato – non è funzionale so tanto alla possibilità di proporre appello incidentale ex art. 595 cod. proc. pen. poi:hé la suddetta comunicazione deve essere certamente effettuata non solo quando il provvedimento è appellabile ma anche quanto è ricorribile e, in tale caso, av:sume significato solo se correlata alla predetta facoltà di presentare memorie i 5z. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Rv. 254036), è pur vero che, ai sensi dell’a t, 568, comma 4, cod. proc. pen., alla base dell’impugnazione, è sempre ric – desto l’interesse ad agire delle parti, costituendo essa il rimedio giuridico a c ueste attribuito per rimuovere lo svantaggio nascente da una decisione del :pi idice. Qualsiasi impugnazione, infatti, deve essere assistita da uno specifico e coi icreta interesse, di cui deve essere apprezzata l’attualità.
Ebbene, se il Procuratore della Repubblica che ha chiesto la misura non è ricorrente, ciò significa che il suo interesse si è già in concreto esauritc con la decisione del Tribunale del riesame o del giudice per le indagini prelimin,iri; di talché consentirgli di intervenire, mediante la presentazione di menorie, significherebbe ammettere una partecipazione non prevista dal E;ktema processuale.
Ne consegue che, laddove non sia ricorrente una Procura della RepuDblica territoriale, la parte del procedimento di cassazione non è quest’ultima, ben:A solo
l’ufficio del Pubblico Ministero, costituito, secondo la regola generale dell’art. 51, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, che diventa dunque l’esclusiva interlocutrice degli uffici territoriali del Pubblico Ministero, alla quale questi debbono perciò indirizzare le loro eventuali memorie ed attraverso la quale le stesse possono essere poi sottoposte a questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 5096 del 09/01/2024, Rv. 285983). Dei -esto, consentire al Pubblico Ministero non ricorrente di interloquire in Cassi: zione farebbe venire meno la funzione di supporto – che è svolta necessariarr eine in forma unitaria dalla Procura presso la Corte di Cassazione – alla Lir zione nomofilattica, determinando altresì un’indebita sovrapposizione di ruoli che, qualora le argomentazioni e le deduzioni proposte non fossero condiviie dalla Procura generale, potrebbe dare luogo alla situazione di uffici del Pu )blico Ministero che, nello stesso grado, finiscano per rappresentare posizioni :ra loro sostanzialmente contrastanti.
Venendo alle questioni sollevate con l’atto di impugnazione, ridirne il Collegio che queste siano inammissibile.
2.1. Il primo ed il secondo motivo di doglianza – che possono tn:ittarsi congiuntamente giacché riferiti, rispettivamente, alla perdita di efficac a della misura cautelare e alla invocata inutilizzabilità delle intercettazioni per viczione dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., in ragione della mancata trasmi:isione al Tribunale del riesame degli atti presentati a norma dell’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. – sono manifestamente infondati, oltre che formulati ir modo aspecifico.
2.1.1. La giurisprudenza di legittimità ha già più volte chiarito che, in :cima di ricorso per cassazione avverso misure cautelari, è inammissibile la deduzio della tardiva trasmissione di atti rilevanti, in violazione dell’art. 309, commi 5 e :.C, cod. proc. pen., qualora l’eccezione non sia stata tempestivamente formulata cir nanzi al Tribunale del riesame, atteso che il necessario accertamento sulla complc tezza della trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 309, cor -irii 5 e 10, cod. proc. pen., spetta solo al giudice di merito. Laddove dunque l’ecc( zione relativa alla mancata trasmissione di atti rilevanti da parte del Pubblico Ministero al Tribunale del riesame venga dedotta davanti alla Corte di cassazione, c:iuesta potrà procedere all’eventuale declaratoria di inefficacia della misuro solo se la questione sia stata fatta valere ed il relativo contraddittorio si sia instEurato davanti al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 6, n. 45911 del 26/09/201.., Rv. 251181; Sez. 4, n. 287 del 29/01/1999, Rv. 214880); ciò che, in altri te -mini, equivale a dire che la predetta eccezione non può essere proposta per la Jrima volta nel giudizio di cassazione (Sez. 3, n. 47559 del 16/07/2019, Rv. 2991)..
In tema di intercettazioni telefoniche, del resto, la mancata allegazione, Ca parte del Pubblico Ministero, dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richesta di applicazione della misura cautelare e la successiva omessa trasmissior e degli stessi al tribunale del riesame, a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina l’inefficacia della misura ex art. 309, comma 10 cod. proc. pen., né l’inutilizzabilità delle captazioni, che consegue, invece, all’al( zione dei decreti fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle dispos zoni di cui agli artt. 267 e 268 cod. proc. pen., obbligando, purtuttavia, il tribunde ad acquisire tali provvedimenti a garanzia del diritto di difesa della parte che re abbia fatto specifica e tempestiva richiesta ai fini del controllo circa la loro sussistenza e legittima adozione (ex multis, Sez. 4, n. 26297 del 15/05/2024, Rv. 286817 Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Rv. 269944; Sez. 1, n. 823 del 11/10/2016, dep. 2017, Rv. 269291).
2.1.2. Nel caso di specie, dalla lettura del ricorso e degli altri atti del fascicol – consentita a questa Corte in ragione della natura processuale della que5itiDne emerge che le predette eccezioni di nullità dell’ordinanza impugnata e di inutilizzabilità delle captazioni per mancata trasmissione dei decreti autori2zativi al Tribunale del riesame da parte del Pubblico Ministero, non risultano esse -e state proposte.
Né, peraltro, il ricorrente deduce mai di avere fatto presente al Tribunale del riesame la mancata trasmissione di tali atti. Anzi, la circostanza che tali rilieH non siano stati proposti dalla difesa dinnanzi ai giudici cautelari emerge s a dalla memoria in atti, nella quale non si rinviene alcun riferimento né in punto di mancata trasmissione degli atti né alla questione inerente alle. intercettazioni, sia dal riepilogo riportato dall’ordinanza impugnata (pag. 5), sia, infine, dal fato che, con successiva memoria depositata in data 11 gennaio 2024 ex art. 121 cod’ proc. pen., questi lamenta espressamente che il Tribunale avrebbe dovuto es=iii=itare d’ufficio il potere di richiedere documentazione integrativa, rivendicandone iltresì la natura di eccezione rilevabile d’ufficio ed eccepibile ad istanza di parte ir ogni stato e grado del procedimento.
In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, del re5ito, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l’onere di specif care le doglianze attinenti al merito – sul fatto, sulle fonti di prova e sulla Tiativ valutazione – onde provocare il giudice del riesame a fornire adeguate e ccrr plete consderazioni, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non pio3sono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata
osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassaz cie, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505-03),
2.1.3. Con riguardo ad entrambe le censure, peraltro, la stessa prospetlzione difensiva risulta formulata in maniera del tutto aspecifica.
Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, non vengono mai incicati né gli atti che, a parere del ricorrente, dovevano essere trasmessi e non lo sone stati, né la loro rilevanza ai fini della decisione, mentre è principio consolidalo nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui la parte che eccepisce la ri ncata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti posti a fondamento dell’ordinanza applicativa di misura cautelare ai sensi dell’art. 309, comma cod. proc. pen., non può limitarsi ad una dichiarazione di mera incompletezza cl detti atti, ma deve documentare, concretamente, di quali atti si lamenti la rli:ncata trasmissione (ex plurimis, Sez. 2, n. 30701 del 12/04/2013, Rv. 255977; Sez. 2, n. 13503 del 13/03/2008, Rv. 240175). L’omessa trasmissione al Tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare, infatti, de:e -mina la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli att non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell’applicazione della misura, spettando all’indagato l’onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cu lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito tale carattere (ex multis Sez. 5, n. 19979 del 15/02/2024, Rv. 286384; Sez. 3, n. 25632 del 29/01/2013, Rv. 273348).
Nei procedimenti con più imputati, inoltre, la disposizione relativa all oObligo di trasmissione deve ritenersi osservata allorché – come nel caso di specA: – gli atti siano stati trasmessi allo stesso Tribunale, a ·seguito di altra preceiente richiesta di riesame avanzata dai coimputati (ex multis, Sez. 2, n. 115C3 del 13/03/2008, Rv. 240175). In particolare, la surrogabilità della meleriale trasmissione degli atti di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con la comunicazione del loro già avvenuto invio in occasione di precedenti, analoghe procedure è subordinata all’indicazione degli estremi delle procedure stesse e alla concreta e attuale reperibilità degli atti presso il Tribunale del riesarne, con conseguente possibilità di una loro agevole individuazione e consultazione (Sez. 1, n, 4306 del 17/10/2000, dep. 2001, Rv. 218443).
Anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte, pertanto, a)pare evidente che con il primo motivo di censura non viene posta una que.tione inerente realmente agli atti trasmessi al Tribunale del riesame ai sensi clEll’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., quanto piuttosto alle copie degli alt non consegnate alla difesa.
Lo stesso è a dirsi con riferimento al secondo motivo di impugnazione, riferito alla presunta inutilizzabilità delle intercettazioni per mancata trasmissione dei
relativi decreti autorizzativi. Anche in questo caso, infatti, la prospett n :’zione difensiva omette di assolvere all’onere posto a suo carico, mancando di fcrr ire la puntuale indicazione sia della portata sia dei termini nei quali le intercettazioni rispetto alle quali la censura è articolata, sarebbero state utilizzate i fin dell’accertamento dei reati in contestazione. In altre parole, alla doglianza, lion si correla alcuna indicazione degli specifici colloqui che si assumono inutilizzalsili, in modo che possa evincersene l’effettiva incidenza sulla ricostruzione operala dal Gip, prima, e dal Tribunale del riesame, dopo. Ed è inammissibile il ricorsn con il quale ci si dolga dell’inutilizzabilità della gran parte delle intercettazioni, ;enz l’indicazione specifica delle ragioni per cui gli atti inficiano o comprometterlo in modo decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione (ex n UitiS, Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Rv. 277608 – 02; Sez. 6, n. 1825 del 19/04/2012, Rv. 252644).
2.2. Il terzo motivo di ricorso, riferito alla fattispecie associativa sotto i i: ro della violazione di legge e del vizio di motivazione, è anch’esso
2.2.1. In via preliminare, occorre innanzitutto richiamare la consci idata affermazione di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., GLYPH vono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa :he contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi struttura i della corrispondente prova – non valgono, di per sé, a provare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell’indagato, ma che, tuttavia, consentono, per Li loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di rilleriori elementi, saranno idonei a dimostrare la responsabilità, fondando nel fratt ?.mpo · una qualificata probabilità di colpevolezza (ex multis, Sez. 2, n. 12E51 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 272687; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/20:3, Rv. 256657; Sez. U., n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202002).
La valutazione della prova in sede cautelare rispetto a quella nel giu:lrio di cognizione, pertanto, si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l’asph2to di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez. 1, n. 13980 del 13/02/2015, Rv. 262300).
2.2.2. Va poi evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all’applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltarilo se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illojicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i prinr ipi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricost -lizione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate
dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Rv. 241997; Sez. 6, n. 11194 del 8/03/2012, Rv. 252178; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Rv. 2 SI: 244).
La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguate.2:za del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto ‘il suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomert zione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al sua same (Sez. 6, n 40609 del 01/10/2008, Rv. 241214; Sez. 6, n. 18190 del 04/0.1-J2012, Rv. 253006; Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, Rv. 256262). Alla Corte, (ill nque, spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giucl zio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro ìr d ziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguiiiante la valutazione degli elementi indiziari rispetto ai canoni della logica e ai pr n :ipi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828).
2.2.3. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha opportunamente 1 .11: enuto sussistente la gravità indiziaria in relazione al delitto associativo, evidenzianc o che le complessive risultanze probatorie comprovavano plurimi elementi fttuali dimostrativi dell’esistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico, dir Ata e controllata dal COGNOME, con il fondamentale contributo: del nipote NOMECOGNOME avente un ruolo centrale sia nella perpetrazione dei reati fine sia nell’esecuzione di mansioni più prettamente gestorie, su delega dello zio; di COGNOME COGNOME, titolare di un autosalone che metteva a disposizione autcvotture “pulite” da utilizzare per le attività illecite; di Licata COGNOME e di COGNOME Emanuele, incaricati del confezionamento, della custodia e della cessione al dettaglio dello stupefacente, i cui introiti venivano poi versati al Di COGNOME , che ne determinava l’utilizzo.
Il giudice cautelare ha dunque adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali si debba ritenere provata, a livello gravemente indiziario e fatte salve eventuali verifiche nel giudizio di merito, la partecipazione del ricorrente all’associazione finalizzata all’attività di illecita commercializzazione di sostanza stupefacer t.
Dirimente, sul punto, è apparsa, in particolare, la copiosa attivi:à di intercettazione ambientale e telefonica effettuata (pagg. 7-9 del provvec imento impugnato), ragionevolmente considerata dimostrativa sia del ruolo ri:cperto dall’odierno indagato all’interno della compagine associativa, sia della coscienza e volontà del COGNOME di collaborare nel perseguimento del medesimo scopo, non solo con il COGNOME, ma anche con il COGNOME.
Come opportunamente rilevato dall’ordinanza gravata, dalle conve-s.:ezioni sono emersi sia i rimproveri mossi dal Di COGNOME al COGNOME, in relazione alla scorretta preparazione della sostanza stupefacente in vista della succi.issiva vendita al dettaglio, ed il conseguente tentativo di quest’ultimo di addossare la colpa dell’errore al COGNOME, sia l’utilizzazione, da parte dei sodali, del garege a questi intestato quale deposito dello stupefacente trattato, oltre che la pervicacia del ricorrente nel voler partecipare alle attività associative, anche cloDo la rimessione in libertà, successiva all’arresto subito per il rinvenimento di 1.39,54 grammi di cocaina.
2.2.4. Contrariamente a quanto asserito dalla difesa, nella specie – seixndo il dato indiziario – non vi è un mero concorso nei singoli reati di spaccio, -n 3 una vera e propria associazione.
I giudici del riesame infatti hanno operato buon governo del p n icipio affermato da questa Corte, secondo cui l’elemento aggiuntivo e distinto del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del cpr cors di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacen:i, va individuato non solo nel carattere dell’accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche, come appunto avvenuto ne caso di specie, nell’esistenza di una organizzazione che consenta la realizzi: zione concreta del programma criminoso (ex multis, Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 275550; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Rv. 273008), allorché, con riferimento all’esistenza stessa del sodalizio criminale in contestazione, hanno valorizzato elementi di fatto, quali: gli incontestabili contatti tra i conseciati NOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME; l’esistenza di una cassa cDi gestita dal promotore COGNOME, nella quale confluivano i proventi dei traffici illeciti e dalla quale poteva attingersi per le varie esigenze; l’impiego di autcvAture ed utenze appositamente dedicate allo svolgimento delle attività associ 3tive; l’utilizzazione di applicativi di messaggistica istantanea e di un linguaggio ii i ogni caso simbolico ed allusivo; l’accertata perpetrazione di un considerevole T, mero di cessioni, vendite e acquisti finalizzati alla cessione di sostanza stupefa: ente; nonché la disponibilità di luoghi di incontro privilegiati dei membri dell’associazione, individuati nella rivendita di caffè formalmente intesti3t e alla figlia del COGNOME NOME, e di altri immobili presso cui custodire lo stupef2cente medesimo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In punto di diritto, del resto, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, alla base dell’associazione finalizzata al traftico di sostanze stupefacenti ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, è identificati le un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli divengono
ciascuno nell’ambito dei compiti assunti o affidati – parti di un tutto final z,:ato commettere una serie indeterminata di delitti tra quelli di cui all’art. ;3 del predetto decreto, preordinati alla cessione o al traffico di sostanze stupefacenti. Per costante orientamento giurisprudenziale, tuttavia il patto associativo npr deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può i: ssere anche non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le a tività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all’attuazione dello scopo comune (ex plurimis, Sez. 3, n. 32485 del 24/0!5/2022, Rv. 283691; Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Rv. 285646). La prova del v ncolo associativo, in altre parole, può essere desunta anche dalle modalità esecuti/e dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro auto -i, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimEn 😮 del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti (ex multis, Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Rv. 255312), potendo dunquE cssere data anche per mezzo dell’accertamento di facta concludentia, quali i continui contatti tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga I ?. ba logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittucse, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso E I ?. loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Rv. 282610).
2.3. Anche il quarto motivo di censura, afferente alla violazione 274 cod. proc. pen., e al vizio di motivazione relativamente alla sussistem a delle esigenze cautelari, è inammissibile.
2.3.1. Essendo il reato associativo di cui all’art. 74 del.d.P.R. n. 309 del 1990·, ricompreso tra quelli indicati dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è inf 3tti la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatez: ,a della custodia in carcere, salvo prova contraria, ivi prevista, a fondare un cit. dizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretez.; , a del pericolo tale, cioè, da configurare una valutazione di costante ed invallabile pericolo cautelare, superabile solo attraverso la dimostrazione di elementi contrari da parte della difesa, con conseguente inversione degli ordinari pci i del ragionamento giustificativo (ex multis, Sez. 5, n. 4950 del 07/1272021, dep. 2022, Rv. 282865; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv. 2804E
2.3.2. Ebbene, nella fattispecie, ritiene il Collegio che, da un lato, l’oniinanza impugnata, anche a prescindere dall’operatività della predetta doppia presunione, abbia correttamente evidenziato la sussistenza sia di un concreto ed a :tuale pericolo di recidiva, tenuto conto dello specifico ruolo assunto e della a s;oluta pervicacia dimostrata nell’esercizio professionale delle attività delittucse, sia dell’attuale pericolo di inquinamento probatorio, considerata la com 1 . Dvata
adesione del ricorrente medesimo alla concretizzazione di stratagemmi volti all’elusione delle indagini, quali l’utilizzazione di utenze e autovetture cedicate esclusivamente allo svolgimento delle attività associative, e l’impiego di sisb !mi di messaggistica istantanea e di un linguaggio simbolico ed allusivo; , che la difesa non abbia comunque allegato alcuna specifica ragione contraria in grado di vincere tale presunzione, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente o stato d’incensuratezza ed avendo il Tribunale espressamente considerato recessivi, con motivazione ancora una volta immune da censure, la circostanza che il COGNOME avesse sempre prestato attività lavorativa.
Anche laddove si volesse accedere alla prospettazione difensiva relativ3riente al difetto di motivazione in punto di inquinamento probatorio, si ricorda peraltro che l’art. 274 cod. proc. pen. prevede, in via alternativa, le tre distinte esiljenze cautelari dell’inquinamento probatorio, del pericolo di fuga e della reitera zione criminosa, le quali, dunque, non devono necessariamente essere tutte acip!rtate nel singolo caso concreto; di talché risulta sufficiente anche l’esistenza di Lna sola di esse per giustificare, unitamente al requisito della gravità indiziaria ex airl,. 273 cod. proc. pen., l’applicazione di una misura cautelare personale.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per rit:?nere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità rriEdisima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spesi del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della 12assa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen:c delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, compila Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28/01/2025.