Ricorso Inammissibile per Ricettazione: la Cassazione ribadisce i limiti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del ricorso inammissibile in materia di ricettazione, offrendo importanti chiarimenti sui requisiti di specificità dell’impugnazione e sulla prova dell’elemento psicologico del reato. La decisione sottolinea come non sia sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio per ottenere un riesame nel merito dalla Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo, condannato in primo e in secondo grado per il reato di ricettazione. L’imputato era stato trovato in possesso di un ciclomotore di provenienza illecita. La sua difesa si basava principalmente sulla presunta insussistenza dell’elemento psicologico del reato, ovvero il dolo. Secondo il ricorrente, non vi era prova che egli fosse a conoscenza dell’origine furtiva del mezzo.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla mancanza di prova del dolo di ricettazione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione fondamentale risiede nel fatto che le argomentazioni presentate non costituivano una critica specifica e argomentata alla sentenza della Corte d’Appello, ma si limitavano a una ‘pedissequa reiterazione’ di motivi già esaminati e rigettati nel precedente grado di giudizio. Questo tipo di impugnazione, secondo la costante giurisprudenza, è considerato non specifico e meramente apparente, poiché non assolve alla sua funzione tipica, che è quella di contestare puntualmente le ragioni della decisione impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che il ricorso non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza d’appello. I giudici di secondo grado avevano chiaramente indicato come il dolo fosse stato provato attraverso una serie di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Questi elementi includevano:
1. Il contegno dell’imputato: alla vista del controllo stradale delle forze dell’ordine, l’uomo aveva tenuto un comportamento che denotava nervosismo e sospetto.
2. La mancanza di documenti: l’imputato non era in possesso dei documenti di circolazione del ciclomotore.
3. L’assenza di giustificazioni valide: non era stata fornita alcuna spiegazione plausibile o elemento a favore che potesse giustificare il possesso del mezzo.
La Cassazione ha ribadito che un ricorso che mira a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, proponendo criteri alternativi a quelli logici e giuridicamente corretti adottati dal giudice di merito, è destinato all’inammissibilità. Il compito della Suprema Corte non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: il ricorso per cassazione deve essere uno strumento di critica giuridica e non un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’impugnazione articoli critiche specifiche, pertinenti e argomentate contro la logica giuridica della sentenza impugnata, evitando di riproporre semplicemente le stesse difese. Inoltre, la decisione evidenzia come, in reati come la ricettazione, la prova del dolo possa essere legittimamente desunta da un insieme di elementi indiziari coerenti, senza la necessità di una prova diretta come la confessione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico, ovvero si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza muovere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata. È inoltre inammissibile se chiede alla Corte una nuova valutazione dei fatti, compito che non le spetta.
Come si può provare il dolo nel reato di ricettazione?
Il dolo, ossia la consapevolezza della provenienza illecita del bene, può essere provato attraverso elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Nel caso esaminato, elementi come il comportamento sospetto dell’imputato, la mancanza dei documenti del veicolo e l’assenza di una giustificazione plausibile per il suo possesso sono stati ritenuti sufficienti a dimostrarlo.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente apparente’?
Significa che il motivo, pur essendo formalmente presentato, non svolge la sua funzione critica nei confronti della sentenza impugnata. Si tratta di un’argomentazione che non contesta le ragioni giuridiche della decisione, ma tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove, cosa non consentita in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36866 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36866 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce l’insussistenza dell’elemento psicologico richiesto per il reato di ricettazione, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e volto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
che tale motivo non si confronta con quanto argomentato dal giudice d’appello alla pagina 1 della sentenza impugnata, ove si chiarisce come il dolo di ricettazione è stato provato sulla base di un insieme di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (quali il contegno tenuto dall’imputato alla vista del controllo stradale operato dalle forze dell’ordine, la mancanza dei documenti di circolazione del ciclomotore e l’assenza di allegazione di elementi valutabili in suo favore e di giustificazione in ordine al possesso del mezzo in questione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.