Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25895 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25895 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che venga dichiarata la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 settembre 2023, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che – in esito al giudizio abbreviato – aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, per aver concorso, con ruolo di mediatore, nella conclusione dell’accordo, tra altri soggetti, circa la cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina (capo B).
Per quanto di interesse, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, COGNOME NOME veniva incaricata da COGNOME NOME di trattare le condizioni per l’acquisto di stupefacente presso dei fornitori noti alla ricorrente, ed operanti in Palermo, dove i due si portavano in diverse occasioni.
Le conversazioni intercettate, secondo i giudici di merito, confermano non solo l’avvenuto perfezionamento dell’accordo, ma anche la successiva consegna di un certo quantitativo di stupefacente, del tipo cocaina (nei dialoghi ihdicata come “la cosa bianca”, “coca”).
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione (mancanza, contraddittorietà ed illogicità) ed inosservanza od erronea applicazione della legge penale (art. 125, 192 e 546 cod. proc. pen.) in ordine alla affermazione di responsabilità.
Secondo la ricorrente i giudici palermitani hanno fondato il loro convincimento sulla scorta di una serie di dialoghi contenenti passaggi indecifrabili o comunque incomprensibili, e quindi hanno omesso di effettuare quella più rigorosa valutazione che la giurisprudenza di legittimità richiede nei casi in cui siano mancati riscontri oggettivi, come ad es., i sequestri di stupefacente.
Né sono state svolte indagini per verificare il proprio coinvolgimento in movimentazioni di denaro, o individuati elementi in grado di dimostrare la finalità di cessione a terzi.
Si assume, poi, l’inosservanza della regola di valutazione di cui all’art. 192 cod. proc. pen., relativamente alla prova c.d. indiziaria, anche in relazione alla necessità di accertare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
In subordine si invoca il riconoscimento della fattispecie tentata, non emergendo indicatori concreti dell’avvenuta conclusione dell’accordo tra la COGNOME e il COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza od erronea applicazione della legge penale, in relazione al trattamento sanzionatorio (ritenuto “eccessivo”) ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
A tal fine si evidenzia la buona biografia penale e l’ormai risalente trasferimento in Monaco di Baviera, con distacco dal contesto in cui maturarono i fatti per cui è processo.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Più in particolare, il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorsò è inammissibile.
Il primo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio motivazionale, anche alla stregua anche dei parametri fissati dell’art. 192 cod. proc. pen., impone il richiamo ad alcuni principi che delimitano l’ambito del giudizio di legittimità.
2.1. In presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio d motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, COGNOME, Rv. 216906 – 01; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, COGNOME, Rv. 209145 – 01).
Tale confronto è mancato, essendosi il ricorrente limitato, genericamente, ad affermare il carattere (a tratti) incomprensibile dei dialoghi e la loro scarsa attitudine dimostrativa.
I giudici di merito hanno invece analizzato le conversazioni intercettate, peraltro a tratti particolarmente esplicite, ricostruendo i viaggi della ricorrente (insieme al COGNOME) verso Palermo, allo scopo di incontrare i fornitori.
Diversi i riferimenti alla qualità dello stupefacente (“cosa bianca”; “coca e fumo”), al prezzo (“sessantacinque”; “sessantatre”), al pagamento ed alla consegna anche di una “campionatura”, alla qualità (“per essere buona è buona”)
ed alla natura illecita dell’affare (“ma tu mi fai venire qua con trecentomila telecamere”).
Il motivo appare aspecifico anche in relazione alla richiesta di riconoscere la fattispecie tentata, non venendo svolta alcuna puntuale critica alle argomentazioni spese dai giudici di merito in risposta all’identico motivo di appello (p. 5 sentenza).
Il ricorrente, inoltre, non si confronta con il pacifico orientamento secondo cui interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice del merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica i rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; in senso conforme, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389 – 01).
Inoltre, come affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, non è consentito il motivo che deduca la violazione dell’art. 192 -cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; d’altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l’assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti “dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” , laddove, ove fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, par. 16.1). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Del resto, il vizio di motivazione, il cui scrutinio è validamente demandato in sede di legittimità, implica la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità (ovvero di macroscopica evidenza), entrambe assolutamente non ipotizzabili nel caso in esame (pp. 2 e ss. sentenza della Corte d’appello; pp. 2 e ss. sentenza di primo grado).
2.2. Il secondo motivo, con cui si deduce la mancanza di motivazione circa la determinazione della pena e l’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato oltre che aspecifico, perché non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata.
I giudici di merito, con motivazioni che tra loro si fondono, hanno messo in evidenza (non la gravità del reato, come deduce il ricorrente, ma) la gravità della condotta che giustifica sia il trattamento sanzionatorio così come comminato, sia il diniego delle attenuanti (in assenza di elementi positivi di valutazione).
Nella determinazione della pena il giudice deve procedere ad una valutazione complessiva del fatto e della personalità dell’autore, categorie di elementi che, se pure sono indicate in due parti separate della stessa disposizione (art. 133 cod. pen.), molto spesso si integrano.
Nell’ipotesi in cui gli elementi negativi di valutazione siano particolarmente rilevanti è superfluo procedere ad un esame dettagliato di quelli positivi, specialmente quando taluni di questi presentino scarso significato (cfr., Sez. 3, n. 48304 del 20/09/2016, COGNOME, Rv. 268575; conf., Sez. 3, n. 15811 del 19/09/1990, COGNOME, Rv. 185876).
Pene tendenti a minimi edittali, per legge inviolabili (art. 132, comma 2, cod. pen.); possono bene essere s – ostenute da parametri valutativi desumibili dal testo complessivo della sentenza nel suo percorso argomentativo (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949, secondo cui ove venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una .specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena; conf., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).
Sicché, il giudice di merito per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243).
Invece, l’irrogazione di una pena base pari o superiore a quella media edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 25515301).
Ciò posto, è sufficiente evidenziare che i giudici di merito si sono mantenuti sui minimi edittali, valorizzando a tal fine espressamente la distanza temporale dagli accadimenti (cui pure fa riferimento il ricorrente).
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Quanto alle attenuanti generiche, la Corte palermitana ha specificato, invece che, nonostante la mancanza di precedenti penali, la condotta si inserisce in un più solido e strutturato traffico di sostanze, di varia natura (cocaina ed hashish), e che il ruolo della ricorrente fu tutt’altro che marginale, avendo non solo mediato con i fornitori, ma essendo anche deputata alla verifica della qualità del narcotico, che in parte tratteneva per sé (“questa la dai a loro e questa me la tengo io”).
Con tale motivazione la ricorrente non si confronta in alcun modo, limitandosi a sottolineare, ancora una volta, l’assenza di precedenti penali e il distacco dal contesto in cui maturarono gli accadimenti.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024