Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21770 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21770 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 15/02/1968
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
rilevato che con unico motivo di ricorso, vengono formulati due profili, sulla
qualificazione giuridica del fatto e sul trattamento sanzionatorio:
osservato, rispettivamente che:
– è
ius receptum di questa Corte che “le due ipotesi di rapina, propria e
impropria, si comportino rispetto alla tutela dello stesso bene come mezzi diversi per un medesimo scopo e, di conseguenza, se si usa violenza o minaccia per
sottrarre una cosa mobile altrui e, subito dopo la violenta sottrazione si usa ancora violenza o minaccia per assicurarsene il possesso o per procurare a sé o ad altri
l’impunità, il delitto di rapina resta unico e la condotta violenta o minacciosa rivolta ad assicurare il possesso ovvero a garantire la impunità manca di una propria
tipicità se la sottrazione è già stata violenta, dato che per la rapina impropria è
necessario che la sottrazione non sia stata violenta perché, viceversa, viene a mancare un requisito necessario per la sua configurabilità (cfr. Sez. 1, n. 7379 del 12/03/1990, COGNOME, Rv. 184422 – 01)”;
che, inoltre, nel delitto di rapina, il profitto può concretarsi in qualsiasi utilit anche non economica o meramente morale (cfr. Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, COGNOME, Rv. 285190 – 01, Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015, COGNOME, Rv. 263163 – 01), come avvenuto nel caso di specie, secondo la prospettiva accolta in sentenza (pg. 4);
il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti non può costituire motivo di ricorso in cassazione se, come nel caso, l’imputato, nell’appello o in sede di conclusioni, non abbia formulato una richiesta specifica, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr. Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 – 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 263361 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Qassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.