Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di procura e specificità
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui requisiti formali e sostanziali delle impugnazioni nel processo penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile per due motivi distinti ma ugualmente cruciali: la mancanza di una procura speciale per l’imputata assente e la palese genericità del motivo di appello. Questa decisione evidenzia come il mancato rispetto delle norme procedurali possa precludere l’esame nel merito di un’impugnazione, con conseguenze significative per l’imputato.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa nei confronti di un’imputata per i reati di tentato furto aggravato in concorso (capo A) e resistenza a pubblico ufficiale (capo B). La Corte di Appello di Bari aveva confermato la sentenza di primo grado. L’imputata, dichiarata assente nel primo grado di giudizio, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, che si era svolto con rito “cartolare”, ovvero basato solo su atti scritti.
Il Ricorso Inammissibile e i due profili di criticità
La Suprema Corte ha respinto l’impugnazione senza entrare nel merito della questione, rilevando due vizi insanabili che hanno reso il ricorso inammissibile.
La Mancanza della Procura Speciale per l’Imputato Assente
Il primo motivo di inammissibilità è di natura puramente procedurale. Il ricorso non era accompagnato da una procura speciale, come invece richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia, stabilisce che l’imputato assente debba conferire uno specifico mandato per impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.
La Corte ha sottolineato che questa formalità non è un mero adempimento burocratico. Essa risponde all’esigenza di garantire che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un “assente consapevole”, ovvero un imputato che, pur non partecipando, è pienamente cosciente delle vicende processuali che lo riguardano. Questo requisito serve a limitare l’applicazione di rimedi straordinari come la rescissione del giudicato, rafforzando la certezza del diritto.
L’Aspecificità del Motivo di Ricorso
Il secondo profilo di inammissibilità riguarda il merito del ricorso, o meglio, la sua mancanza. L’unico motivo di impugnazione denunciava un vizio di motivazione in relazione a possibili cause di proscioglimento. Tuttavia, la Corte ha giudicato tali argomentazioni affette da “conclamata indeterminatezza ed aspecificità”.
In pratica, le censure erano state formulate in modo del tutto astratto, senza un concreto collegamento con le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Un ricorso efficace deve individuare con precisione i punti della decisione che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione, non potendosi limitare a critiche generiche e slegate dal caso concreto.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Corte di Cassazione si basa su un’interpretazione rigorosa delle norme procedurali che regolano le impugnazioni. La motivazione principale è duplice. Da un lato, si vuole assicurare che l’imputato assente eserciti il proprio diritto di impugnazione in modo consapevole, attraverso il rilascio di una procura speciale successiva alla sentenza. Questo onere formale è visto come una garanzia della volontà effettiva dell’imputato di contestare la decisione, prevenendo impugnazioni presentate a sua insaputa. Dall’altro lato, la Corte ribadisce il principio di specificità dei motivi di ricorso. Le impugnazioni non possono essere uno strumento per richiedere una rivalutazione generica del processo, ma devono indicare in modo chiaro e puntuale gli errori (in fatto o in diritto) che si attribuiscono al giudice del grado precedente. L’assenza di tale specificità rende l’atto inidoneo a raggiungere il suo scopo e ne determina l’inammissibilità.
Conclusioni
L’ordinanza esaminata costituisce un monito fondamentale per la difesa tecnica. Dimostra che il successo di un’impugnazione non dipende solo dalla fondatezza delle argomentazioni giuridiche, ma anche dal meticoloso rispetto dei requisiti formali imposti dalla legge. In particolare, per gli imputati assenti, il conferimento di una procura speciale dopo la sentenza è un passaggio non eludibile. Inoltre, ogni motivo di ricorso deve essere redatto con la massima precisione, ancorandolo saldamente alle motivazioni della sentenza che si intende criticare. Un ricorso vago e astratto è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Quando è necessaria la procura speciale per un ricorso per cassazione?
Secondo l’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., la procura speciale rilasciata dopo la sentenza è necessaria quando l’imputato è stato dichiarato assente nel precedente grado di giudizio. Questo serve a garantire che l’impugnazione provenga da un “assente consapevole”.
Cosa rende un motivo di ricorso inammissibile per indeterminatezza?
Un motivo di ricorso è inammissibile per indeterminatezza e aspecificità quando è formulato in modo astratto e generico, senza alcun riferimento concreto e puntuale alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata. Non basta una critica generale, ma occorre indicare l’errore specifico del giudice.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamini il merito del ricorso. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 677 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 677 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il 03/06/1986
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME per i delitti di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 nn. 2 e 7 (capo A) e 81, 61 n. 2, 110 e 337 cod. pen. (capo B) (fatti commessi in Polignano a Mare il 30 giugno 2023);
– che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– premesso che il ricorso è inammissibile perché non corredato da procura speciale ai sensi dell’art. 581, comma 1 – quater, cod. proc. pen., che pure sarebbe stata necessaria atteso che l’imputata ricorrente era stata dichiarata assente nel giudizio di primo grado – essendosi, quello di secondo grado, celebrato in forma cartolare ex art. 23 -bis d.l. n. 137/2020 conv. in I. n. 176/2020 – (cfr. Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891, secondo cui, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l’onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. – introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – stante l’esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente “consapevole”, così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori), devesi riconoscere;
che il motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 3 – 6 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente