Ricorso Inammissibile e Prescrizione: Quando la Cassazione non può decidere
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia processuale: la declaratoria di ricorso inammissibile preclude il rilievo della prescrizione del reato, anche qualora questa sia maturata dopo la pronuncia della sentenza d’appello. Questa decisione offre spunti importanti sulle conseguenze della proposizione di un ricorso basato su motivi infondati.
Il caso: omessa dichiarazione IVA e ricorso in Cassazione
Il caso esaminato riguardava un imprenditore condannato in primo e secondo grado per il reato di omessa dichiarazione ai fini IVA, previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000. Secondo l’accusa, l’imputato aveva evaso l’imposta per un importo di circa 74.000 euro.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imprenditore ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I motivi del ricorso: prescrizione e soglia di punibilità
L’imputato lamentava, in primo luogo, la violazione di legge per omessa declaratoria della prescrizione del reato. In secondo luogo, contestava la sussistenza stessa del reato, sostenendo che non fosse stato adeguatamente provato il superamento della soglia di punibilità prevista dalla norma.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile e la prescrizione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi. Per quanto riguarda la soglia di punibilità, i giudici hanno osservato che l’ammontare dell’imposta evasa era stato accertato nei gradi di merito e che il ricorrente non aveva fornito alcun elemento concreto, come una consulenza tecnica, per contestare tale accertamento.
Sul punto cruciale della prescrizione, la Corte ha effettuato un calcolo preciso. Al momento della decisione d’appello (6 marzo 2024), il termine di prescrizione decennale previsto per quel reato, comprensivo delle sospensioni, non era ancora maturato. La data finale di prescrizione, secondo i calcoli dello stesso ricorrente, sarebbe stata il 16 aprile 2024, quindi successiva alla sentenza impugnata.
Le motivazioni: perché la prescrizione non può essere dichiarata?
Il cuore della decisione risiede nel principio, consolidato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza Ricci, n. 12602/2016), secondo cui la declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale dinanzi alla Corte di Cassazione.
In assenza di tale rapporto, la Corte non ha il potere di esaminare questioni che non siano state validamente devolute al suo giudizio. Di conseguenza, non può rilevare d’ufficio (cioè di propria iniziativa) una causa di estinzione del reato come la prescrizione, se questa è maturata in un momento successivo alla sentenza d’appello. L’inammissibilità del ricorso, in sostanza, ‘cristallizza’ la situazione giuridica al momento della decisione di secondo grado, rendendo definitiva la condanna.
Conclusioni: le implicazioni pratiche di un ricorso inammissibile
Questa ordinanza sottolinea le gravi conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso per Cassazione basato su motivi generici o manifestamente infondati. Un ricorso inammissibile non solo porta al rigetto delle proprie istanze, ma preclude anche la possibilità di beneficiare di cause di estinzione del reato, come la prescrizione, che potrebbero maturare nel corso del giudizio di legittimità. La condanna diventa definitiva e l’imputato è inoltre tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in 3.000 euro.
Quando scatta la prescrizione per il reato di omessa dichiarazione previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000?
Secondo la pronuncia, per il reato di omessa dichiarazione il termine di prescrizione è di dieci anni, ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 74/2000, a cui vanno aggiunti eventuali periodi di sospensione.
La Corte di Cassazione può dichiarare la prescrizione se questa matura dopo la sentenza d’appello?
No, se il ricorso proposto è inammissibile. La Corte ha stabilito che l’inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale e, di conseguenza, preclude al giudice di legittimità la possibilità di rilevare d’ufficio la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9504 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9504 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 04/05/1938
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RG 26214/24
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per il reato dell’art. 5 d.lg n. 74 del 2000, limitatamente all’evasione dell’IVA;
Rilevato che con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge per omessa dichiarazione della prescrizione e con il secondo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in mer alla sussistenza del reato, sostenendo che non era stato accertato il superamento della soglia di punibilità;
Rilevato che al momento della decisione non si era maturata alcuna prescrizione che per il reato dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 è di dieci anni ai sensi del successivo art. 17, comma 1-bis, cui nello specifico andavano aggiunti almeno 107 giorni, come da conteggio dello stesso ricorrente, pervenendo così alla data di prescrizione finale del 16 aprile 2024, successiva alla sentenza di appello del 6 marzo 2024;
Rilevato che i Giudici di merito hanno accertato l’evasione dell’IVA per euro 74.425,00 e che i ricorrente non ha allegato elementi utili, neanche una consulenza tecnica di parte, per ribaltar la decisione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che la declaratoria inammissibilità preclude il rilievo officioso della prescrizione perché non si è formato un corre rapporto processuale (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818 – 01);
Rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente