Ricorso Inammissibile: La Cassazione sul Calcolo della Prescrizione nel Furto Aggravato
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale basare il proprio ricorso su motivi solidi e giuridicamente fondati. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda le conseguenze di un’impugnazione basata su argomenti palesemente errati, specialmente in materia di prescrizione, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile e a sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda una persona condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Firenze per il reato di furto pluri aggravato, un delitto commesso nel maggio del 2015. Tramite il proprio difensore, l’imputata ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un vizio motivazionale nella sentenza impugnata. In particolare, si sosteneva che i giudici d’appello avrebbero dovuto dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La Decisione della Corte di Cassazione: il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione concisa ma perentoria, ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa. Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno sottolineato come le tesi proposte fossero in palese contrasto non solo con il dato normativo, ma anche con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nel calcolo dei termini di prescrizione. La Corte ha chiarito che il reato di furto pluri aggravato, per il quale la legge prevede una pena massima di dieci anni, non si era affatto prescritto prima della sentenza della Corte d’Appello, emessa il 23 maggio 2024. Il reato era stato commesso il 26 maggio 2015, pertanto il termine massimo di prescrizione non era ancora decorso.
La manifesta infondatezza del motivo ha portato all’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, se non si ravvisa un’assenza di colpa da parte del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamando una storica sentenza della Corte Costituzionale), quest’ultimo debba essere condannato a pagare non solo le spese del procedimento, ma anche una sanzione pecuniaria. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro da versare alla cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è uno strumento da utilizzare con leggerezza. Proporre motivi palesemente infondati, come un errato calcolo della prescrizione, non solo non porta all’annullamento della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’imputato. La decisione sottolinea l’importanza di un’attenta valutazione preliminare sulla fondatezza dei motivi di ricorso, per evitare di incorrere in una declaratoria di ricorso inammissibile e nelle relative condanne accessorie. È un monito sulla necessità di affidarsi a difese tecniche che valutino scrupolosamente le possibilità di successo di un’impugnazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ovvero quando le argomentazioni proposte sono in palese contrasto con le norme di legge e con la giurisprudenza consolidata, come nel caso di un errato calcolo dei termini di prescrizione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non viene ravvisata un’assenza di colpa nel ricorrente, questi viene condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata di tremila euro.
Il reato di furto aggravato contestato si era prescritto?
No. Secondo la Corte, il reato di furto pluri aggravato, commesso nel maggio 2015 e punito con una pena massima di dieci anni, non era ancora prescritto al momento della sentenza della Corte d’Appello emessa nel maggio 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42900 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42900 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di no doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo in questione è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolid giurisprudenza di legittimità non essendosi il reato prescritto prima della sen d’appello, emessa il 23 maggio 2024. Si tratta, infatti, di furto pluri aggr (per il quale è prevista la pena massima di anni dieci) commesso il 26 magg 2015.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorren pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende.