Ricorso Inammissibile e Prescrizione: Quando l’Appello Non Ferma la Condanna
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio cruciale nel diritto processuale penale: il rapporto tra ricorso inammissibile prescrizione. Se un ricorso per cassazione è palesemente infondato, il giudice non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se questa è maturata durante il tempo necessario per la decisione. Questa pronuncia offre importanti spunti sulla strategia difensiva e sulle conseguenze di un’impugnazione non adeguatamente motivata.
I Fatti del Caso
Due persone sono state condannate nei primi due gradi di giudizio per il reato di danneggiamento. Decidono di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando principalmente la carenza di prove sulla loro effettiva presenza sul luogo del delitto e mettendo in discussione l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Tuttavia, durante il lungo iter processuale, il termine massimo di prescrizione per il reato contestato (commesso nel luglio 2015) matura nel gennaio 2023, proprio mentre il caso è pendente dinanzi alla Suprema Corte.
L’analisi della Corte sul rapporto tra ricorso inammissibile e prescrizione
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, qualifica i motivi del ricorso come inammissibili. Gli Ermellini osservano che le argomentazioni proposte non sono nuove, ma si limitano a riproporre le stesse censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello. La sentenza impugnata, infatti, aveva già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta, evidenziando l’attendibilità della persona offesa, corroborata da altri elementi di riscontro e dal movente del gesto, confermato dagli stessi imputati.
Di fronte a un ricorso con motivi manifestamente infondati, si pone la questione centrale: la Corte deve dichiarare il reato estinto per prescrizione o deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso? La risposta della Cassazione è netta e si allinea a un orientamento consolidato delle Sezioni Unite.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte spiega che l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi preclude la possibilità di esaminare qualsiasi altra questione, incluse le cause di non punibilità come la prescrizione. Il ragionamento giuridico si fonda sul concetto di ‘valido rapporto di impugnazione’.
Un ricorso palesemente infondato non riesce a instaurare un valido rapporto processuale tra il ricorrente e il giudice dell’impugnazione. Di conseguenza, il giudice non ha il potere di andare oltre la valutazione preliminare di ammissibilità. La sua funzione si arresta a questa soglia, impedendogli di rilevare e dichiarare l’eventuale prescrizione maturata nel frattempo. In sostanza, l’inammissibilità ‘congela’ la situazione giuridica al momento della sentenza impugnata, rendendo irrilevante il tempo trascorso successivamente.
La Corte cita a supporto di questa tesi diverse pronunce delle Sezioni Unite, che hanno stabilito come la declaratoria di una causa di non punibilità, ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, presupponga un’impugnazione ammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Questa decisione comporta non solo la conferma della condanna emessa dalla Corte d’Appello, ma anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La lezione pratica che emerge da questa pronuncia è chiara: presentare un ricorso per cassazione con motivi deboli o meramente ripetitivi non è una strategia efficace per guadagnare tempo e sperare nella prescrizione. Al contrario, un ricorso inammissibile per prescrizione viene bloccato sul nascere, con conseguenze economiche negative per l’imputato e la cristallizzazione della condanna precedente.
Cosa succede se il reato si prescrive mentre il processo è in Cassazione?
Se il ricorso presentato è ammissibile, la Corte di Cassazione deve dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione. Se, tuttavia, il ricorso è ritenuto inammissibile, come nel caso di specie, la prescrizione non può essere dichiarata e la condanna precedente diventa definitiva.
Perché un ricorso inammissibile impedisce di dichiarare la prescrizione?
Perché, secondo la giurisprudenza consolidata, un ricorso inammissibile per manifesta infondatezza non consente la formazione di un valido rapporto di impugnazione. Questo significa che il giudice non può esaminare il merito della questione né rilevare le cause di non punibilità sopravvenute, come la prescrizione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della sentenza impugnata, che diventa quindi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18995 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18995 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a PIETRASANTA il DATA_NASCITA
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo e il secondo motivo, comuni ad entrambi i ricorrenti, con cui si lamenta il vizio di motivazione per assenza di prove in relazione alla presenza degli imputati sul luogo del delitto e sulla valenza delle dichiarazioni della persona offesa, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella motivazione della sentenza impugNOME che, saldandosi con quella di primo grado (Sez. 3, n. 35964 del 4/11/2014, dep. 2015, Rv. 264879-01), si limita ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929), evidenziando, nelle pagine 1-2 della sentenza impugNOME, l’attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni risultano corroborate da ulteriori elementi di riscontro ed il movente del gesto, peraltro confermato dagli stessi imputati;
considerando che il reato è stato commesso il 19/07;2015, che la pena massima edittale stabilita dalla legge per il delitto di danneggiamento è di tre anni, il termine massimo di prescrizione del reato è maturato il 09/01/2023 (6+1/4), nelle more del procedimento di legittimità;
che, invero, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (SU., n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Rv. 268966; SU., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; SU., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266);
osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024
Il Consiglier etensore
Il Presidente