Ricorso Inammissibile per Prescrizione: Quando il Tempo Annulla la Giustizia
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come i tempi della giustizia possano influenzare l’esito di un procedimento penale, portando a una pronuncia di ricorso inammissibile per prescrizione. Il caso in esame riguarda un’impugnazione del Procuratore Generale contro una sentenza di assoluzione per il reato di danneggiamento. Tuttavia, a causa di un notevole ritardo nella trasmissione degli atti, il reato si è estinto, rendendo di fatto inutile la prosecuzione del giudizio.
I Fatti del Procedimento
La vicenda ha origine da un procedimento penale per il reato di danneggiamento, previsto dall’art. 635 del codice penale, commesso nel 2012. In primo grado, il Tribunale di Napoli, con una sentenza del 2016, aveva assolto l’imputata.
Contro questa decisione, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli ha proposto ricorso, contestando la violazione di legge nell’assoluzione. L’obiettivo dell’accusa era ottenere il riconoscimento della responsabilità penale dell’imputata per i fatti contestati.
La Lentezza Processuale e il Ricorso Inammissibile per Prescrizione
Il punto cruciale della decisione della Cassazione non risiede nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputata, ma in un aspetto puramente procedurale legato ai tempi del processo. Gli atti relativi all’impugnazione, presentata a seguito della sentenza del 2016, sono pervenuti alla Corte di Cassazione soltanto nel 2024, ben otto anni dopo.
Questo ritardo ha avuto una conseguenza determinante: la maturazione dei termini di prescrizione per il reato di danneggiamento commesso nel 2012. La prescrizione, infatti, estingue il reato quando trascorre un determinato periodo di tempo senza che si giunga a una sentenza definitiva. In questo caso, il lungo lasso di tempo intercorso ha reso il reato non più perseguibile.
Le Motivazioni della Cassazione: la Carenza di Interesse
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi sul principio della “carenza di interesse”. I giudici hanno spiegato che, anche se avessero accolto il ricorso e riconosciuto la fondatezza delle argomentazioni dell’accusa, non sarebbe stato possibile emettere una condanna. L’inevitabile conseguenza sarebbe stata la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
In altre parole, il giudizio della Cassazione non avrebbe potuto produrre alcun effetto pratico o utile per l’accusa. Proseguire nell’esame del ricorso sarebbe stato un esercizio puramente teorico, privo di qualsiasi risultato concreto. La mancanza di un interesse attuale e concreto a ottenere una pronuncia sul merito ha quindi reso l’impugnazione inammissibile ab origine.
Conclusioni: L’Impatto della Prescrizione sui Processi Penali
Questa ordinanza evidenzia in modo emblematico come la durata eccessiva dei processi penali possa vanificare gli sforzi della giustizia. La tardiva trasmissione degli atti ha, di fatto, impedito alla Corte di Cassazione di pronunciarsi nel merito della questione. La decisione sottolinea che l’interesse ad agire e a impugnare deve essere concreto e persistente per tutta la durata del processo. Se, per cause come la prescrizione, una decisione favorevole non può più portare a un risultato utile, il ricorso perde la sua ragion d’essere e deve essere dichiarato inammissibile.
Perché il ricorso del Procuratore Generale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché anche in caso di accoglimento, il reato contestato sarebbe stato comunque estinto per intervenuta prescrizione, rendendo la decisione priva di effetti pratici.
Quale è stato il ruolo della prescrizione in questa vicenda?
La prescrizione ha giocato un ruolo decisivo. Essendo maturati i termini per il reato di danneggiamento (commesso nel 2012), è venuta meno la possibilità di perseguire penalmente l’imputata, estinguendo di fatto il reato.
Cosa ha causato il decorso dei termini di prescrizione?
La causa principale è stata la tardiva trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione. Il fascicolo processuale, relativo a una sentenza del 2016, è giunto alla Corte solo nel 2024, un ritardo di otto anni che ha permesso la maturazione della prescrizione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5961 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5961 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI nel procedimento a carico di:
NOME nato a NAPOLI il 24/11/1971
avverso la sentenza del 30/11/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione all’assoluzione di NOME per il reato ex art. 635 cod. pen. è proposto in carenza di interesse in quanto anche a volersi riconoscere la responsabilità penale per la fattispecie contestata il reato sarebbe estinto per intervenuta prescrizione; che infatti si vede in ipotesi di danneggiamento commesso nel 2012; che la prescrizione è dipesa dalla tardiva trasmissione degli atti pervenuti a questa Corte di cassazione soltanto nel 2024 a fronte di una pronuncia impugnata
emessa nel 2016;
rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025
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