Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14304 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14304 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
COGNOME NOME, nato a San Severo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della Corte di appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22/11/2022, la Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 30/10/2017, esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod.pen., rideterminava la pena inflitta a COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 624 cod.pen. in mes sette di reclusione ed euro 300,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce il difetto di querela alla luce della Riforma Cartabia, rimarcando che pur essendo contestato il furto aggravato ex artt 624 e 625 n. 4 cod.pen., tale reato è divenuto procedibile a querela di parte, non presente nel fascicolo processuale.
Con il secondo motivo deduce l’intervenuta prescrizione del reato alla data del 23.2.2023, come rilevato nella sentenza impugnata.
Con il terzo motivo chiede l’applicazione GLYPH sensi dell’art. 20-bis cod.proc.pen. delle pene sostitutive del lavoro di pubblica utilità ed in subordine della detenzione domiciliare sostitutiva.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello di Bari, pronunciando in sede di giudizio di rinvio, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 30/10/2017, ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod.pen., così rideterminando la pena per la fattispecie-base per il reato di cui all’art. 624 cod.pen. in mesi sette di reclusione ed euro 300,00 di multa.
La fattispecie-base di cui all’art. 624 cod.pen. era procedibile a querela già prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia; il legislatore della riforma infatti, è intervenuto riducendo i casi di procedibilità di ufficio con estensione del regime della procedibilità a querela alle ipotesi aggravate dell’art. 625, nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 limitatamente al fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede, 8, 8-bis e 8-ter, cod. pen.
Orbene, risulta presente in atti verbale di ricezione di querela sporta dalla persona offesa COGNOME COGNOME in data 07/10/2014 presso gli uffici della Stazione
dei Carabinieri di Sansevero, nel corpo della quale, dopo aver esposto i fatti d all’imputazione ed aver riferito di aver riconosciuto immediatamente quale auto del fatto l’attuale imputato, il predetto dichiarava anche di riservarsi la costi di parte civile per il risarcimento del danno.
Va ricordato che questa Corte ha affermato, in tema di reati perseguibil querela, che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona of non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giu anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce d “favor querelae”; ne consegue che la dichiarazione con la quale la persona offe all’atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte ci essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela (Sez.2, n. del 05/12/2019,dep.07/02/2020,Rv.277801 – 01; Sez.5, n. 2293 del 18/06/2015, dep.20/01/2016, Rv.266258 – 01).
Attesa la validità della querela in atti, risulta, pertanto, del’ tutto des fondamento la doglianza sollevata.
Il terzo motivo di ricorso è, del pari, manifestamente infondato.
Va ricordato che il nuovo art. 20-bis cod.pen. segna il formale ingresso codice penale non solo della categoria ‘pene sostitutive’ (in precedenza prese nella sola I. n. 689/1981), ma anche della categoria ‘pene detentive brevi’ norma (“pene sostitutive delle pene detentive brevi”) dispone che: «Salvo quant previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclu dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 6 e sono le seguenti: 1) la semilibertà sostituiva; 2) la detenzione domici sostitutiva; 3 il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pe sostitutiva. La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostit possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla redusione all’arresto non superiori a quattro anni. Il lavoro di pubblica utilità sostitu essere applicato dal giudice in caso di 3 condanna alla reclusione o all’arrest superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal gi in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno».
Per effetto dell’art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, in vigore dal 30/12/2022 Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se pi favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore d presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle p sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice
dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzio applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembr 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutiv caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio».
Questa Corte ha rilevato che la norma transitoria è di chiara interpretazi ed ha, quindi, affermato che, ai fini dell’applicabilità del regime transitorio pr ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, ri. 150, per le pene sostitutive pene detentive brevi, la pronuncia del disposil:ivo della sentenza di appello e il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determ pendenza del procedimento “innanzi la Corte di cassazione” e consente, quindi, condannato, una volta formatosi il giudicato all’esito del giudizio di legittim presentare l’istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecu ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. (Sez.4, n. 43975 del 26/09/2023, Rv.285 – 01).
Nella fattispecie in esame, pertanto, trovando applic:azione la norm transitoria, la richiesta di sostituzione della pena detentiva, una volta forma giudicato all’esito del giudizio di legittimità, deve essere proposta dinanzi al dell’esecuzione.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale si chiede il rilievo della prescri del reato, il cui termine è maturato alla data del 23/02/2023 e, dunque, nelle del ricorso per cassazione, non può trovare ingresso.
L’inammissibilità del ricorso per cessazione, infatti, non consente il form di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di ril e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod.proc.pen. compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, COGNOME; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, COGNOME; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, COGNOME; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, COGNOME).
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 c proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 06/02/2024