Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti della prescrizione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sugli effetti di un ricorso inammissibile, in particolare riguardo alla possibilità di dichiarare la prescrizione del reato. La pronuncia analizza un caso di commercio di prodotti contraffatti, confermando che la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso impedisce di rilevare l’estinzione del reato maturata dopo la sentenza di appello. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati dai giudici.
I Fatti di Causa: la condanna per commercio di prodotti contraffatti
Il caso trae origine da una condanna emessa nei confronti di un individuo per il reato di concorso in introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dagli articoli 110 e 474 del codice penale. I fatti risalgono al luglio 2016. La Corte di Appello di Palermo, nell’aprile 2023, aveva confermato la sentenza di primo grado, rigettando le argomentazioni della difesa.
L’Appello e i Motivi del Ricorso in Cassazione
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione attraverso il suo difensore, articolando tre distinti motivi:
1. Estinzione del reato per prescrizione: La difesa sosteneva che il termine massimo di prescrizione fosse già maturato.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione: Si contestava la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, ritenendola carente e illogica.
3. Diniego della sospensione condizionale della pena: Si criticava la decisione della Corte d’Appello di non concedere il beneficio della sospensione della pena.
La Decisione della Corte: un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, giudicando tutti e tre i motivi manifestamente infondati. Questa decisione si basa su consolidati principi giurisprudenziali e su un’attenta analisi delle argomentazioni difensive.
La questione della prescrizione e il ricorso inammissibile
Il primo motivo, relativo alla prescrizione, è stato il punto centrale della decisione. La Corte ha calcolato che, anche senza considerare i giorni di sospensione, il termine massimo di prescrizione sarebbe scaduto nel gennaio 2024, ovvero diversi mesi dopo la pronuncia della sentenza d’appello (aprile 2023). A questo punto, i giudici hanno richiamato un principio fondamentale enunciato dalle Sezioni Unite: un ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi non consente la formazione di un valido rapporto di impugnazione. Di conseguenza, preclude la possibilità per la Corte di rilevare e dichiarare cause di non punibilità, come la prescrizione, verificatesi dopo la sentenza impugnata.
La genericità degli altri motivi di ricorso
Anche gli altri due motivi sono stati respinti. Il secondo, sulla valutazione delle prove, è stato considerato generico e meramente riproduttivo di censure già esaminate e correttamente respinte nei gradi di merito. La Cassazione ha ribadito che il suo giudizio non può trasformarsi in una nuova valutazione dei fatti, ma deve limitarsi a verificare la logicità e la correttezza giuridica della motivazione. Il terzo motivo, sul diniego della sospensione condizionale, è stato parimenti giudicato infondato, poiché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la sua decisione sulla base di un giudizio prognostico negativo, considerando l’attività lavorativa dell’imputato e i motivi dell’azione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Cassazione si fonda sulla distinzione tra un ricorso ammissibile, che instaura un valido rapporto processuale e permette al giudice di esaminare tutte le questioni, inclusa la prescrizione maturata nel frattempo, e un ricorso affetto da vizi talmente gravi da renderlo inammissibile. In quest’ultimo caso, l’impugnazione è come se non fosse mai stata proposta validamente, e la sentenza impugnata passa in giudicato, cristallizzando la situazione giuridica al momento della sua emissione. Pertanto, ogni evento successivo, come il maturare della prescrizione, diventa irrilevante. La Corte ha sottolineato che le doglianze dell’imputato erano solo un tentativo di sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Le Conclusioni: l’effetto preclusivo del ricorso inammissibile
L’ordinanza in esame ribadisce con forza un principio cardine del processo penale: la presentazione di un ricorso inammissibile ha un effetto preclusivo. Non serve a “prendere tempo” in attesa della prescrizione. Se i motivi sono manifestamente infondati, generici o meramente riproduttivi, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità e non può portare a una declaratoria di estinzione del reato. Questa decisione ha implicazioni pratiche significative, poiché impone agli avvocati di formulare ricorsi specifici e ben argomentati, evitando impugnazioni dilatorie, e conferma che la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria è la diretta conseguenza di un’impugnazione inammissibile.
Se un ricorso per cassazione è inammissibile, si può comunque dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione?
No. Secondo la Corte, se il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, non si forma un valido rapporto di impugnazione. Di conseguenza, è preclusa la possibilità di dichiarare la prescrizione del reato se questa è maturata dopo la data della sentenza di appello impugnata.
Cosa rende un motivo di ricorso ‘generico’ e quindi inammissibile?
Un motivo è considerato generico quando si limita a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito, senza individuare vizi specifici o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. È, in sostanza, un tentativo non consentito di ottenere una nuova valutazione delle prove.
Su quali basi un giudice può negare la sospensione condizionale della pena?
Il giudice può negare il beneficio sulla base di un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura condotta dell’imputato. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione basata sull’attività lavorativa dell’imputato (che lo esponeva a ricadere nel reato) e sui motivi poco commendevoli dell’azione, elementi che indicavano un rischio di recidiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18306 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18306 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la cond inflitta a COGNOME NOME per il reato di cui agli artt. 110 e 474, cornma 2, cod. pen commesso in Canicattì il 27 luglio 2016);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezz difensore, articolando tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che eccepisce l’estinzione del reato per intervenuta prescr manifestamente infondato, posto che, tenuto conto di 238 giorni di ,sospensione del termine, la prescrizione del reato stesso verrà a maturare il 21 settembre 2024; in pur senza tenere conto degli indicati giorni di sospensione, il termine massimo di pre del reato è spirato il 27 gennaio 2024, quindi ampiamente dopo la pronuncia della sent appello (in data 6 aprile 2023), tanto comportando l’applicazione del principio di dirit cui «L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza de non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la po di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pe n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266), come nel caso che occupa per le ragioni di seguito il – che il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in all’operata valutazione delle prove, è affidato a doglianze generic:he, poiché m riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai g merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/200 231708) (cfr. pagg. 1 e 2, punto 1, della sentenza impugnata), e non consentite nel gi legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione di loro specifici, decisiv travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 20 come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della de desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica eviden U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
che il terzo motivo, che contesta il diniego del beneficio della sospensione con della pena in favore dell’imputato, è manifestamente infondato posto che la Corte ter attendendosi ai criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità i ultimo, Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023, Rv. 284092; Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, dep Rv. 278685), ha indicato con adeguatezza le ragioni del suo giudizio prognostico in ord ricaduta nel reato da parte dell’imputato, richiamando l’attività di commerciante di abbi e calzature da lui svolta e gli assai poco commendevoli motivi dell’azione (vedasi pag. 2.1 della sentenza impugnata);
che la declaratoria inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorr pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il Consigli e estensore
Il Presidente