Ricorso Inammissibile: Quando la Prescrizione Non Può Essere Dichiarata
L’esito di un processo penale può dipendere da dettagli procedurali cruciali. Un ricorso inammissibile può precludere l’esame di questioni fondamentali, come la prescrizione del reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Num. 31992/2024) offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi di ricorso e la formazione di un ‘giudicato parziale’ possano rendere vana la richiesta di estinzione del reato per decorso del tempo. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un imputato che ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano. La condanna era relativa a più reati, tra cui una truffa, uniti dal vincolo della continuazione. L’imputato basava il suo ricorso su tre motivi principali: la presunta invalidità della querela presentata dalla persona offesa, l’insussistenza della recidiva specifica contestata e, infine, la mancata declaratoria della prescrizione per il reato di truffa.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha articolato la sua difesa su tre pilastri:
1. Correttezza della querela: Si contestava la validità e la tempestività della querela che aveva dato inizio al procedimento.
2. Sussistenza della recidiva: Si negava la correttezza della valutazione dei giudici di merito riguardo la recidiva specifica, basata su un precedente penale per reati contro il patrimonio e la persona.
3. Mancata declaratoria di prescrizione: Si sosteneva che il reato di truffa fosse ormai prescritto, un’eccezione che, a dire del ricorrente, la Corte d’Appello non aveva rilevato.
La Decisione della Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza, fornendo una motivazione distinta per ciascun motivo.
Per quanto riguarda il primo e il secondo motivo (querela e recidiva), i giudici hanno osservato che si trattava di una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già presentate e respinte in appello. Un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze, ma deve contenere una critica argomentata e specifica contro la decisione impugnata. In assenza di ciò, i motivi sono considerati non specifici e, di conseguenza, il ricorso è inammissibile.
Il Principio del Giudicato Parziale e l’Impatto sulla Prescrizione
Il punto più interessante della decisione riguarda il terzo motivo, relativo alla prescrizione. La Corte ha riconosciuto che il termine di prescrizione per la truffa (nove anni, in virtù della recidiva) era effettivamente maturato dopo la sentenza di primo grado e prima di quella d’appello. Tuttavia, ha spiegato perché non fosse possibile dichiararla.
Il principio chiave è quello del giudicato parziale. La Corte ha rilevato che, nell’atto di appello, l’imputato non aveva mosso contestazioni specifiche sul merito della sua responsabilità per il reato di truffa. Di conseguenza, la condanna per quel specifico capo d’imputazione era diventata definitiva (‘passata in giudicato’) già dopo la sentenza di primo grado.
La possibilità di rilevare in Cassazione la prescrizione maturata dopo la prima condanna presuppone che la questione non sia già coperta da giudicato. Poiché la condanna per truffa era divenuta irrevocabile, la Corte non poteva più intervenire per dichiararne l’estinzione.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su consolidati principi procedurali. La ragione principale della declaratoria di inammissibilità risiede nella natura meramente ripetitiva e non specifica dei primi due motivi di ricorso, che non assolvono alla funzione critica richiesta per l’impugnazione di legittimità. Per il terzo motivo, la Corte ha applicato un principio giurisprudenziale rigoroso (richiamando la sentenza Sez. 6, n. 598/2023): la prescrizione sopravvenuta alla sentenza di primo grado non è rilevabile in Cassazione se il capo di condanna a cui si riferisce non è stato oggetto di specifici motivi di appello sul merito, essendosi su di esso formato il giudicato. Pertanto, la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria è stata la diretta conseguenza di un ricorso privo dei requisiti essenziali.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per la pratica legale: la precisione e la specificità sono essenziali nella redazione degli atti di impugnazione. Non è sufficiente riproporre argomenti già respinti. Inoltre, evidenzia le conseguenze irreversibili del giudicato parziale: omettere di contestare un capo della sentenza nel merito in appello può precludere in via definitiva la possibilità di far valere cause di estinzione del reato, come la prescrizione, anche se maturate successivamente. La decisione serve da monito sull’importanza di una strategia difensiva attenta e completa in ogni grado di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di quelli già dedotti e respinti in appello, risultando quindi non specifici e apparenti. Inoltre, il motivo sulla prescrizione era infondato per la formazione del giudicato parziale.
È possibile far valere la prescrizione se matura dopo la sentenza di primo grado?
Sì, ma a una condizione fondamentale: che sulla condanna per quel reato non si sia già formato il giudicato. Se l’imputato non contesta specificamente nel merito la condanna in appello, essa diventa definitiva, impedendo alla Cassazione di dichiarare la prescrizione anche se nel frattempo è maturata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che l’atto di ricorso si limita a copiare o a riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate nel precedente grado di giudizio (in questo caso, l’appello), senza sviluppare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31992 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31992 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della relativamente alla sussistenza di una valida querela, non è consentito perché doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 6 de impugnata dove il giudice di appello ha correttamente motivato relativamente all tempestiva proposizione della querela da parte della persona offesa, avuto riguard del verbale del 21/5/2016), dovendosi le stesse considerare non specifiche, m apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidi meramente reiterativo del corrispondente motivo di appello e manifestamente in atteso che il giudice di merito ha ritenuto sussistente la recidiva specifica av reati oggetto del presente procedimento, espressione di un’accentuata pericolo conto del precedente penale relativo a reato contro il patrimonio e contro la person considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata declaratoria di del reato di truffa di cui al capo A), asseritamente non rilevata dal giudice manifestamente infondato, avuto riguardo alla recidiva specifica contestata e relazione alla quale il termine di prescrizione di anni nove è maturato dopo la primo grado e prima della sentenza di appello e tuttavia, come rilevato dalla Corte capo A) , stante la mancata impugnazione nel merito, è passato in giudicato;
che, invero, nell’ipotesi di ricorso per cassazione avverso una sentenza cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della c possibilità di rilevare in sede di legittimità la prescrizione del reato che sia condanna in primo grado e prima della sentenza di secondo grado, ancorché non ecc rilevata in sede di appello, presuppone che su tale reato non si sia formato preced giudicato (Sez. 6, n. 598 del 10/11/2023, Rv. 285884, nella specie per la proposizione di motivi di appello specifici in relazione a tale reato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 09/07/2024