Quando un ricorso per bancarotta è considerato inammissibile?
Un ricorso inammissibile è l’esito che ogni avvocato teme quando si rivolge alla Corte di Cassazione. Questo epilogo processuale, tuttavia, non è mai casuale ma deriva da precise carenze dell’atto di impugnazione. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Suprema Corte valuti i ricorsi in materia di bancarotta fraudolenta, sottolineando l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti, anziché tentare un riesame del merito dei fatti. Analizziamo la decisione per comprendere i criteri che portano a tale declaratoria.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale a carico di un amministratore. La Corte d’Appello di Napoli aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, confermando la responsabilità dell’imputato per aver distratto fondi societari, ma dichiarando al contempo estinto per prescrizione il reato connesso di bancarotta semplice documentale.
Nonostante la rideterminazione della pena, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando la propria responsabilità attraverso un unico motivo che lamentava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione.
Analisi del ricorso inammissibile presentato alla Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso bollandolo come ricorso inammissibile sulla base di tre ragioni fondamentali, che evidenziano i limiti del giudizio di legittimità e gli errori da evitare nella stesura di un’impugnazione.
Mere Doglianze di Fatto
Il primo punto critico evidenziato dai giudici è che il ricorso si risolveva in “mere doglianze di fatto”. In altre parole, l’appellante non contestava un errore nell’applicazione della legge, ma tentava di ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti. Questo tipo di richiesta esula dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione del diritto e la coerenza logica della motivazione, non di riesaminare il merito della causa.
Ripetizione di Censure Già Respinte
In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato “riproduttivo di profili di censura già disattesi”. L’imputato, cioè, ha riproposto le stesse argomentazioni già presentate e rigettate dai giudici d’appello, senza introdurre nuovi elementi di diritto o evidenziare specifiche contraddizioni nella sentenza impugnata. La Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove ripetere le medesime difese, ma un organo di controllo sulla legittimità delle decisioni precedenti.
Argomentazioni Non Pertinenti
Infine, il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile perché svolgeva “considerazioni non pertinenti rispetto alla condotta ascritta e alle ragioni della decisione”. La sentenza impugnata basava la condanna su prove documentali chiare: l’imputato aveva effettuato prelievi consistenti e continuativi dai conti correnti della società, senza fornire alcuna giustificazione plausibile. Le argomentazioni difensive non affrontavano questo punto cruciale, risultando quindi irrilevanti per scalfire il nucleo dell’accusa.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni della Suprema Corte sono lapidarie e si concentrano sull’evidenza documentale. I giudici hanno ribadito che la prova della distrazione patrimoniale emergeva in modo inequivocabile dai movimenti bancari. I “consistenti prelievi dai conti correnti della società, senza titolo e senza che fosse fornita alcuna giustificazione”, costituivano il fondamento della condanna per bancarotta fraudolenta. Di fronte a una prova così solida, le critiche generiche e non pertinenti del ricorrente non potevano che essere giudicate inammissibili. La decisione evidenzia un principio fondamentale: quando l’accusa si basa su dati oggettivi e documentati, la difesa deve contestarli con argomenti altrettanto specifici e giuridicamente rilevanti.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chi intende ricorrere in Cassazione. La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità, ma la conseguenza diretta di un’impugnazione che non rispetta i limiti del giudizio di legittimità. Il caso dimostra che non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita; è necessario individuare e argomentare specifici vizi di legge o di motivazione presenti nella sentenza impugnata. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende sancisce l’infondatezza di un’iniziativa processuale che si è rivelata dilatoria e priva di basi giuridiche solide.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati mere doglianze di fatto, riproducevano censure già respinte e contenevano considerazioni non pertinenti rispetto alla condotta contestata e alle ragioni della decisione.
Quale condotta specifica ha portato alla conferma della condanna per bancarotta fraudolenta?
La condanna è stata confermata sulla base della prova documentale che l’imputato aveva effettuato, nel corso degli anni, consistenti prelievi dai conti correnti della società senza alcun titolo o giustificazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20433 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20433 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A), mentre ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice documentale (capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge r vizio di motivazione in punto di responsabilità, è inammissibile in quanto:
si risolve in mere doglianze di fatto;
è riproduttivo di profili di censura già disattesi;
svolge considerazioni non pertinenti rispetto alla condotta ascritta e alle ragioni della decisione: risulta documentalmente che l’imputato, nel corso degli anni, ha effettuato consistenti prelievi dai conti correnti della società, senza titolo e senza che fosse fornita alcuna giustificazione (pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024