Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21995 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21995 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 06/08/1994
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del
reato è manifestamente infondato avuto riguardo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la ritenuta recidiva reiterata, seppure sub
valente, rileva ai fini della determinazione del termine di prescrizione (Sez. 6, n. 39849
del 16/09/2015, Rv. 264483; Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, Rv. 275639, Sez. 4, n.
38618 del 05/10/2021, Rv. 282057);
che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione dell’attenuante di cui al comma 2 dell’ art. 648 cod. pen., non è deducibile perché
fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare
non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda in particolare
pag. 3 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente escluso l’attenuante alla luce del valore venale del bene (un ciclomotore) e della capacità a da delinquere del ricorrente, gravato diversi precedenti penali;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 maggio 2025
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Il Consigliere COGNOME
Il Presidente