Ricorso Inammissibile: Quando i Precedenti Penali Bloccano la Sospensione della Pena
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come la giustizia valuti la complessiva storia personale di un imputato nel decidere le sorti di un processo. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma la conferma che le argomentazioni presentate non hanno la forza di scalfire una decisione ben motivata, soprattutto quando il passato dell’imputato parla chiaro. Questo caso, relativo a una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti, evidenzia il peso determinante dei precedenti penali nella negazione di benefici come la sospensione condizionale della pena.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già condannato dalla Corte d’Appello per un reato legato allo spaccio di cocaina, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue doglianze miravano a contestare sia il riconoscimento della sua responsabilità penale, sia il mancato accoglimento di richieste favorevoli, quali la concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. L’imputato sperava di ottenere una revisione della decisione di secondo grado, sostenendo che la sua situazione meritasse un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente in modo netto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione ha l’effetto di rendere definitiva la condanna inflitta dalla Corte d’Appello. Oltre a confermare la pena, la Cassazione ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria tipica dei casi di inammissibilità.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su una serie di considerazioni logiche e giuridiche che meritano di essere analizzate.
Assenza di Illogicità nella Sentenza Impugnata
Il primo punto su cui la Cassazione si è soffermata è la coerenza del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. Il ricorso è stato giudicato “manifestamente infondato” perché non è riuscito a evidenziare alcuna “manifesta illogicità” nella sentenza precedente. In altre parole, la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti che hanno portato alla condanna erano solide e prive di vizi logici evidenti.
La Gravità del Reato e i Precedenti Penali
La Corte ha dato particolare rilievo a due elementi cruciali. In primo luogo, la gravità del fatto, desunta non solo dalla quantità ma anche dalla qualità della cocaina spacciata. Questo dato è stato interpretato come un indicatore di un collegamento stabile con ambienti criminali capaci di fornire lo stupefacente. In secondo luogo, e in modo decisivo, è stata considerata la personalità del ricorrente, gravato da “numerosi e eterogenei precedenti penali anche specifici”. Questo passato criminale ha impedito ai giudici di formulare una prognosi favorevole circa la sua futura condotta, requisito indispensabile per la concessione della sospensione condizionale della pena. La presenza di precedenti specifici per reati simili ha reso impossibile considerare l’episodio come un fatto di “particolare tenuità” o concedere le attenuanti generiche.
Conclusioni: Le Implicazioni della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del diritto penale: i benefici di legge non sono un diritto automatico, ma il risultato di una valutazione complessiva che tiene conto della gravità del reato e della personalità del reo. La sospensione condizionale della pena, in particolare, richiede una prognosi positiva che è logicamente incompatibile con una carriera criminale consolidata. La Corte di Cassazione, con la dichiarazione di ricorso inammissibile, non solo chiude una vicenda processuale, ma invia un messaggio chiaro: la reiterazione di condotte illecite preclude l’accesso a trattamenti sanzionatori più miti e rende vano un ricorso basato su argomenti deboli e privi di fondamento giuridico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché non ha evidenziato alcuna illogicità manifesta nel ragionamento della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale del ricorrente.
Quali elementi hanno impedito la concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena?
La concessione dei benefici è stata impedita dalla quantità e qualità della cocaina smerciata, indicativa di collegamenti con ambienti criminali, e soprattutto dai numerosi e specifici precedenti penali del ricorrente, che hanno reso impossibile una prognosi favorevole sul suo futuro comportamento.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4455 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4455 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il 23/11/1999
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME è manifestamente infondato perché non evidenzia manifeste illogicità nel ragionamento sulla base del quale la Corte ha confermato il riconoscimento della responsabilità del ricorrente per il reato ascrittogli e, per altro verso, escluso la particolare tenuità del fatto e la sussistenza di circostanze attenuanti generi evidenziando la quantità e la qualità della cocaina smerciata anche come dato indicativo dee collegamento con ambienti criminali in grado di fornirla e come elemento contrario alla formilazione di una prognosi favorevole alla sospensione condizionale della pena a soggetto, peraltro, già gravato da numerosi e eterogenei precedenti penali anche specifici;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024
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estensore
Il Presidente