Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Peso dei Precedenti Penali
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la valutazione dei precedenti penali può essere un motivo decisivo per rigettare la concessione delle attenuanti generiche, rendendo di conseguenza il ricorso inammissibile. Questa decisione offre spunti importanti su come la Corte valuta i motivi di ricorso e quali sono le conseguenze per chi tenta di rimettere in discussione valutazioni di merito già adeguatamente motivate.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma, hanno presentato ricorso per Cassazione. Il fulcro del loro appello era la richiesta di riconsiderare la decisione dei giudici di merito di non concedere loro le attenuanti generiche. Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello avrebbe errato nella sua valutazione, non tenendo conto di elementi a loro favore.
La Decisione della Suprema Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha rapidamente concluso per la manifesta infondatezza del ricorso. I giudici hanno stabilito che il motivo addotto dai ricorrenti non mirava a contestare un vizio di legittimità della sentenza, bensì a sollecitare un nuovo e diverso giudizio di merito, attività preclusa in sede di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha specificato che la decisione della Corte d’Appello di negare le attenuanti era basata su un elemento concreto e non arbitrario: il rilievo ostativo dei precedenti penali degli imputati. Questo singolo fattore, secondo la Suprema Corte, è sufficiente a costituire un “profilo decisivo ed assorbente” che giustifica pienamente la valutazione effettuata.
In sostanza, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse esercitato correttamente il proprio potere discrezionale, fondando la propria decisione su un elemento oggettivo e rilevante. Tentare di ottenere una nuova valutazione di questo aspetto in Cassazione si traduce in un motivo di ricorso inammissibile perché manifestamente infondato.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato i ricorrenti non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per i casi di inammissibilità, a causa dei “sottesi profili di colpa” nel proporre un ricorso senza fondamento.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Il suo ruolo è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze impugnate. Quando una decisione di merito, come quella sulla concessione delle attenuanti, è basata su elementi concreti e motivata in modo non arbitrario, il ricorso che si limita a chiederne una nuova valutazione è destinato a essere dichiarato inammissibile. La presenza di precedenti penali costituisce un ostacolo significativo all’ottenimento delle attenuanti generiche e la sua valutazione da parte del giudice di merito è difficilmente sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ovvero quando cerca di ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti (attività preclusa alla Cassazione) invece di contestare vizi di legittimità della sentenza.
Perché i precedenti penali possono impedire la concessione delle attenuanti generiche?
I precedenti penali sono un elemento che il giudice di merito può valutare per giudicare la capacità a delinquere del reo. La loro presenza può essere considerata un ‘rilievo ostativo’ sufficiente a negare le attenuanti, in quanto indicano una pregressa tendenza a violare la legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14815 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14815 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il motivo ch ricorsa è volto a sollecitare un diverso ma precluso giudizio di merito in ordine alle attenuanti generiche e risulta comunque manifestamente infondato, avendo la Corte fondato la propria non arbitraria valutazione sul rilievo ostativo dei precedenti, che ben possono costituire profilo decisivo ed assorbente;
Ritenuto dunque che il’ ricorse · inammissibile, conseguendone la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile ì ricors® e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr idente