Ricorso Inammissibile: Quando i Precedenti Penali Bloccano la Particolare Tenuità del Fatto
L’ordinanza n. 8471/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulle conseguenze di un ricorso inammissibile e sul peso dei precedenti penali nella valutazione della particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un imputato, condannato per violazione delle misure di prevenzione, confermando la decisione dei giudici di merito e sottolineando i limiti del sindacato di legittimità.
Il Caso: Dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna a sette mesi di arresto emessa dal Tribunale di Alessandria e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Torino. L’imputato era stato riconosciuto colpevole dei reati previsti dagli articoli 73 e 75 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), relativi alla violazione di obblighi imposti da misure di prevenzione.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, la difesa sosteneva l’errata mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, i precedenti penali considerati ostativi dai giudici di merito erano relativi a fatti troppo risalenti nel tempo per avere rilevanza.
L’Analisi della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno chiarito che il tentativo del ricorrente di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti non è consentito in sede di legittimità.
Il Peso dei Precedenti Penali
Un punto centrale della decisione riguarda la valutazione dei precedenti penali. La Corte di Appello aveva correttamente evidenziato che il profilo criminale dell’imputato includeva condanne per reati gravi, tra cui quello di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Questi elementi, uniti alle due condotte contestate nel processo, sono stati ritenuti sufficienti a escludere la particolare tenuità del fatto, a prescindere dalla datazione dei reati pregressi. La gravità del curriculum criminale è un fattore che il giudice può e deve considerare.
Il Corretto Esercizio del Potere Discrezionale del Giudice
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la valutazione degli elementi per la commisurazione della pena e per l’applicazione di istituti come l’art. 131-bis c.p. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere, se esercitato con una motivazione coerente e adeguata, come nel caso di specie, non è censurabile in sede di legittimità. La Corte territoriale aveva fornito una giustificazione logica e completa, ancorando la sua decisione ai criteri dell’art. 133 c.p.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano sulla manifesta infondatezza delle censure proposte. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le doglianze erano tese a sollecitare una rivalutazione del merito della vicenda, compito precluso alla Cassazione. I giudici hanno richiamato consolidata giurisprudenza (Cass. n. 5465/2021 e Cass. n. 19411/2019) per affermare che le censure che si limitano a proporre una lettura alternativa delle risultanze processuali, senza individuare un vizio logico-giuridico nella motivazione del giudice di merito, non possono trovare accoglimento.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la presentazione di un ricorso inammissibile non solo non porta alla riforma della sentenza impugnata, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale. Sul piano sostanziale, la decisione ribadisce che la valutazione della particolare tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi complessiva della personalità dell’imputato, in cui i precedenti penali, specialmente se di grave allarme sociale, assumono un ruolo determinante.
Dei precedenti penali gravi possono impedire l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la presenza di precedenti penali, specialmente per reati gravi come l’associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), è un elemento che il giudice di merito può legittimamente valutare per escludere l’applicazione della particolare tenuità del fatto.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della decisione impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, a favore della cassa delle ammende, a meno che non dimostri di non avere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Il giudice di merito ha piena discrezionalità nel valutare gli elementi per escludere la tenuità del fatto?
Sì, il giudice di merito ha un potere discrezionale nel valutare tutti gli elementi previsti dall’art. 133 c.p. (come la gravità del fatto, la personalità del reo e i suoi precedenti) per decidere sull’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Corte di Cassazione può sindacare questa valutazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8471 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8471 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CARERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna a mesi sette di arresto pronunciata dal Tribunale di Alessandria il 26/9/2022 nei confronti di letto NOME per i reati di cui agli artt. 73 e 75 D.Lgs 159/2011;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 131 bis cod. pen. evidenziando che le precedenti condanne ritenute ostative si riferirebbero a fatti risalenti nel tempo
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento al fatto che il processo si riferiva a due condotte e ai precedenti penali, anche per reati gravi come per il reato di cui alla’rt. 416 bis cod. pen., ha dato coerente e adeguato conto dell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nell’applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8/2/2024