Ricorso Inammissibile: Quando i Precedenti Penali Bloccano l’Appello
Nel complesso mondo della giustizia, non tutti i ricorsi giungono a una discussione nel merito. Spesso, un appello si scontra con una dichiarazione di ricorso inammissibile, un esito che blocca l’analisi della questione sul nascere. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce come la storia criminale di un individuo e la ripetitività delle argomentazioni difensive possano condurre a questa conclusione, confermando la solidità della decisione dei giudici di merito.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato nei primi due gradi di giudizio per un reato previsto dal Testo Unico sulle spese di giustizia (art. 95 d.P.R. 115/2002), ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo. La difesa lamentava un’erronea applicazione della legge penale e un difetto di motivazione, cercando di contestare la decisione dei giudici di secondo grado. Il cuore della questione non risiedeva tanto nella colpevolezza, quanto nelle valutazioni che avevano portato alla determinazione della pena e al diniego di determinati benefici.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello precedente, quello della loro ammissibilità. La Corte ha osservato che i rilievi presentati dalla difesa non erano altro che una riproposizione di doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In sostanza, il ricorso non introduceva nuovi e validi argomenti di diritto capaci di mettere in discussione la sentenza impugnata, ma si limitava a reiterare le stesse lamentele.
Le Motivazioni: Il Peso della “Vita Anteatta” e della Prognosi Negativa
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda sulla correttezza del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano evidenziato un dato di fatto cruciale: la “vita anteatta” dell’imputato. L’individuo, infatti, annoverava plurimi precedenti penali, tra cui uno specifico per un reato della stessa natura.
Questo quadro ha permesso alla Corte di formulare una “prognosi negativa”, ovvero una previsione sfavorevole sulla sua futura condotta. La presenza di una storia criminale così significativa è stata considerata un indicatore concreto della probabilità che l’imputato potesse commettere ulteriori reati in futuro. Di conseguenza, la Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto di non poter accogliere le richieste difensive, basando la propria decisione su una motivazione logica, coerente e priva di vizi. La Cassazione ha ritenuto tale valutazione “congrua e immune da censure”, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi riesame.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è garantire la corretta applicazione della legge. Quando un ricorso si limita a ripetere argomenti già vagliati e respinti con una motivazione solida, la sua sorte è segnata verso l’inammissibilità.
Inoltre, il provvedimento sottolinea come la valutazione della personalità dell’imputato, desunta da elementi concreti come i precedenti penali, sia un fattore legittimo e determinante. Una “prognosi negativa” non è un giudizio morale, ma una valutazione tecnica basata su dati oggettivi che influenza le decisioni del giudice. Per il ricorrente, la dichiarazione di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze: comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati dalla difesa erano una semplice ripetizione di argomentazioni già valutate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare valide e nuove questioni di diritto.
Quale ruolo hanno avuto i precedenti penali dell’imputato nella decisione?
I precedenti penali, incluso uno specifico per un reato simile, sono stati un elemento decisivo. Hanno portato la Corte d’Appello a formulare una prognosi negativa sulla futura condotta dell’imputato, ritenendo probabile la commissione di altri reati, e la Cassazione ha ritenuto tale valutazione corretta e ben motivata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre a rendere definitiva la sentenza di condanna impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23848 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23848 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a IASI( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002;
rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 58 I. 689/81.
Considerato che la Corte di appello, con motivazione congrua e immune da censure, ha evidenziato il dato negativo concretato dalla vita anteatta dell’imputato, il quale annovera plurimi precedenti penali, di cui uno specifico, esprimendo una prognosi negativa in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati.
Considerato che i rilievi difensivi sono reiterativi di ragioni di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni corrette.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
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