Ricorso Inammissibile: Quando i Precedenti Penali Bloccano i Benefici di Legge
L’esito di un processo penale non si conclude sempre con il giudizio di primo o secondo grado. Spesso, la difesa tenta la via del ricorso in Cassazione per contestare la sentenza di condanna. Tuttavia, affinché la Suprema Corte esamini il caso nel merito, il ricorso deve superare un vaglio di ammissibilità. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere determinato da motivazioni solide del giudice di merito, specialmente in presenza di prove testimoniali e precedenti penali a carico dell’imputato.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di cessione di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. La condanna si basava principalmente sulla dichiarazione di un testimone che aveva assistito direttamente alla dazione della sostanza.
La difesa ha presentato ricorso in Cassazione, articolandolo su tre motivi principali:
1. Censura della motivazione relativa alla prova della cessione, ritenuta insufficiente.
2. Contestazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Lamentela per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile da Parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha analizzato punto per punto i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità totale. Vediamo perché ogni motivo è stato respinto.
La Prova della Cessione e la Testimonianza
Il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Suprema Corte ha sottolineato che la motivazione della sentenza d’appello era immune da vizi logici o giuridici. Il giudice di merito aveva ritenuto la condotta provata sulla base delle dichiarazioni del testimone oculare. È un principio consolidato che la Cassazione non possa riesaminare i fatti, ma solo verificare la correttezza del ragionamento giuridico del giudice precedente, che in questo caso è stato ritenuto pienamente coerente.
Il Diniego delle Attenuanti e della Sospensione Condizionale
Anche il secondo e il terzo motivo sono stati considerati manifestamente infondati. Il giudice di merito aveva negato sia le attenuanti generiche sia la sospensione condizionale della pena a causa dei precedenti penali a carico del ricorrente. Secondo la Cassazione, questa motivazione è logica e coerente. I precedenti sono stati considerati un elemento ostativo alla concessione dei benefici, soprattutto perché la difesa non aveva fornito ulteriori elementi positivi che potessero essere valutati favorevolmente dal giudice.
Le motivazioni
La decisione della Corte si fonda su principi procedurali e sostanziali chiari. In primo luogo, il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di un terzo grado di giudizio sul fatto, ma di un giudice di legittimità. Se la motivazione della corte d’appello è logica, coerente e non contraddittoria, non può essere censurata. In secondo luogo, la valutazione per la concessione di benefici come le attenuanti generiche o la sospensione condizionale è una prerogativa del giudice di merito. La presenza di precedenti penali costituisce un valido e sufficiente motivo per negare tali benefici, a meno che non emergano altri elementi di segno contrario che il giudice è tenuto a considerare. In questo caso, tali elementi mancavano, rendendo la decisione del giudice d’appello incensurabile.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un importante monito: un ricorso in Cassazione non può essere una semplice richiesta di rivalutazione delle prove. Deve individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata. In assenza di tali vizi, il ricorso viene dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione evidenzia inoltre come un passato criminale possa influenzare negativamente non solo la percezione della personalità dell’imputato, ma anche l’accesso a importanti benefici previsti dalla legge, rendendo la difesa in giudizio ancora più complessa.
Può la testimonianza di una sola persona essere sufficiente per una condanna per spaccio?
Sì, secondo l’ordinanza, se il giudice di merito ritiene la dichiarazione del testimone credibile e la motivazione della sentenza è immune da vizi logici, la testimonianza può essere una prova sufficiente per accertare la condotta illecita.
Avere precedenti penali impedisce sempre di ottenere le attenuanti generiche e la sospensione della pena?
Non necessariamente, ma in questo caso la Corte ha ritenuto che i precedenti penali fossero un elemento ostativo sufficiente per negare i benefici, specialmente in assenza di altri elementi positivi a favore del ricorrente che potessero giustificarne la concessione.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34737 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34737 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PATERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Apolito
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla prova della cessione, è manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi là dove ritiene accertata la condotta contestata alla luce delle dichiarazioni del teste, che aveva osservato la dazione della sostanza stupefacente (v. p. 4 della sentenza impugnata);
Rilevato che anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, afferenti all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, sono manifestamente infondati, in quanto il giudice di merito, con motivazione logica e coerente, ha ritenuto i precedenti a carico del ricorrente ostativi alla concessione dei predetti benefici, in assenza di ulteriori elementi positivamente valorizzabili (cfr. pag. 5 sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025