Ricorso Inammissibile: Quando i Precedenti e le Prove Schiaccianti Chiudono il Caso
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre importanti spunti sulla valutazione delle prove e sull’impatto dei precedenti penali. Un ricorso inammissibile è spesso l’esito di un tentativo di rimettere in discussione valutazioni di merito già solidamente fondate nei gradi precedenti. Questo caso, relativo a un furto pluriaggravato, ne è un chiaro esempio.
I Fatti: Un Furto e un’Identificazione Certa
Il caso ha origine da una condanna per furto pluriaggravato emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, riconosciuto come autore del reato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ribaltare il verdetto. La difesa si concentrava su due punti principali: la presunta debolezza delle prove di identificazione e la mancata applicazione di benefici di legge, come la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’Appello e i Motivi del Ricorso
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due argomenti principali, entrambi mirati a scardinare la decisione dei giudici di merito.
Il Vizio di Motivazione sull’Identificazione
La difesa sosteneva che la motivazione della sentenza fosse viziata riguardo alla valutazione delle prove. In particolare, si contestava la certezza dell’identificazione dell’imputato come autore del furto. Questo tipo di doglianza mira a evidenziare una presunta illogicità nel percorso argomentativo seguito dal giudice per arrivare alla condanna.
La Richiesta di Particolare Tenuità del Fatto
In secondo luogo, si lamentava la violazione di legge per la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per fatti di particolare tenuità, e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. L’obiettivo era ottenere un trattamento sanzionatorio più mite o, idealmente, l’archiviazione del caso.
La Decisione della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, confermando in via definitiva la condanna inflitta nei gradi di merito.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato punto per punto i motivi del ricorso, smontandoli con argomentazioni logiche e giuridiche precise.
Sulla Certezza dell’Identificazione
I giudici hanno chiarito che il motivo relativo all’identificazione era manifestamente infondato. L’identificazione non era affatto incerta: un agente di polizia giudiziaria aveva dichiarato con sicurezza di aver riconosciuto l’imputato perché già noto per motivi d’ufficio. La successiva scoperta di una foto sul profilo social del soggetto, in cui indossava gli oggetti rubati (scarpe e braccialetto), ha agito solo come un elemento di conferma successivo, non come la prova principale. Il ricorso, su questo punto, non si confrontava con la solida logica della sentenza impugnata.
Sull’Abitualità della Condotta e il ricorso inammissibile
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che l’imputato risultava gravato da ben undici precedenti penali specifici per furto. Questa “abitualità della condotta” integra un requisito che, per legge, è ostativo sia al riconoscimento della causa di non punibilità dell’art. 131-bis, sia alla concessione delle attenuanti generiche. Il giudizio prognostico sfavorevole sulla futura condotta del reo era, secondo la Corte, una valutazione di merito pienamente logica e non limitata alla gravità astratta del reato, ma basata su aspetti concreti e soggettivi della sua personalità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali. Primo, il giudizio della Corte di Cassazione non è una terza istanza di merito: non si possono riproporre questioni di fatto già logicamente risolte. Secondo, i precedenti penali, soprattutto se specifici e numerosi, hanno un peso determinante nella valutazione della personalità dell’imputato e possono precludere l’accesso a benefici pensati per reati occasionali e di minima gravità. La decisione conferma che l’abitualità nel commettere reati è un fattore che la legge considera con estremo rigore.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano o interamente basati su questioni di fatto, non riesaminabili in Cassazione, o manifestamente infondati, in quanto non si confrontavano con le solide e logiche argomentazioni della sentenza impugnata.
L’identificazione basata su un profilo social è sufficiente per una condanna?
Nel caso specifico, l’identificazione tramite social network è stata solo un elemento di conferma secondario. La prova principale e decisiva è stata il riconoscimento certo da parte di un agente di polizia giudiziaria che già conosceva l’imputato per motivi professionali.
Perché non è stata concessa la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La non punibilità non è stata concessa perché l’imputato aveva undici precedenti penali per furto. Questa circostanza ha integrato il requisito dell'”abitualità della condotta”, che per legge è ostativo all’applicazione di tale beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12879 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12879 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di L’Aquila del 20 settembre 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Pescara in ordine al reato di furto pluriaggravato (artt. 624 e 625 n. 2 e 4 cod. pen.).
Ritenuto che il primo motivo – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla valutazione del compendio probatorio a fondamento della penale responsabilità- è interamente versato in fatto nonché manifestamente infondato nella parte in cui non si confronta con la motivazione immune da vizi logici (cfr. pag.4: il teste di p.g. ha dichiarato di essere certo dell’identificazio in quanto il ricorrente è volto a lui conosciuto per motivi di ufficio, aggiungendo che solo in un secondo momento ha constatato sul profilo Facebook dell’imputato che questi avesse pubblicato una foto con le scarpe e il braccialetto indossati al momento del furto).
Ritenuto che il secondo motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge quanto alla mancata applicazione dell’art.131 bis cod. pen. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato a fronte di argomentazioni logiche (pag. 4: l’imputato risulta gravato da ben undici precedenti penali per furto che integrano il requisito dell’abitualità della condotta, da riteners ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenz aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024