Ricorso Inammissibile: Quando i Precedenti e la Genericità Sbarrano la Strada alla Cassazione
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento, è soggetto a regole precise. Non basta essere insoddisfatti di una sentenza per ottenere una revisione; è necessario presentare motivi di ricorso specifici e fondati su questioni di diritto. Un esempio lampante di queste limitazioni emerge da una recente ordinanza, in cui la Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile, sottolineando come la genericità degli argomenti e il profilo criminale del ricorrente possano essere ostacoli insormontabili. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Caso: Una Condanna per Violazione delle Misure di Prevenzione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 76, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011. Tale norma sanziona chi viola gli obblighi o le prescrizioni imposte con una misura di prevenzione personale. La condanna, emessa in primo grado, era stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. Insoddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, sperando in un annullamento della sentenza.
Le Argomentazioni del Ricorrente
Il ricorso si basava principalmente su due motivi:
1. La richiesta di applicazione della ‘tenuità del fatto’: La difesa sosteneva che il reato commesso fosse di lieve entità e che, pertanto, dovesse essere applicata la causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
2. La censura sulla pena inflitta: Si contestava l’eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la pena sproporzionata.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile in ogni sua parte. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha fornito una motivazione chiara e lineare per la sua decisione, basandosi su principi consolidati della procedura penale.
Genericità e Ripetitività del Ricorso
Il primo punto cruciale è stata la natura del ricorso. I giudici hanno evidenziato come le argomentazioni presentate fossero generiche, aspecifiche e, soprattutto, una mera riproduzione delle doglianze già avanzate e respinte in sede di appello. La Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono riproporre le stesse questioni di fatto già valutate. Il ricorso deve individuare vizi di legittimità, cioè errori nell’applicazione della legge, e non limitarsi a contestare la valutazione dei fatti operata dai giudici precedenti.
Il Profilo Delinquenziale come Ostacolo alla Tenuità del Fatto
In relazione alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito. Il diniego non era arbitrario, ma fondato sul profilo delinquenziale complessivo dell’imputato. L’individuo era già stato sottoposto a una misura di prevenzione personale a causa di una serie di reati precedenti (furto, violazione della legge sugli stupefacenti, armi, ricettazione) che avevano generato un significativo allarme sociale. Secondo la Corte, questo quadro complessivo di pericolosità sociale è un elemento che legittimamente osta al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Insindacabilità della Misura della Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato giudicato inammissibile. La valutazione della congruità della sanzione e la concessione delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, purché la decisione sia sorretta da una motivazione logica e coerente, come avvenuto nel caso di specie in conformità all’art. 133 del codice penale. La Cassazione può intervenire solo in caso di motivazione assente o palesemente illogica, non per sostituire la propria valutazione a quella del giudice di grado inferiore.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve essere un atto tecnico e preciso, non una semplice riproposizione di argomenti fattuali. Per avere successo, è indispensabile individuare specifici vizi di legge nella sentenza impugnata. Inoltre, la pronuncia conferma che la valutazione della ‘tenuità del fatto’ non si limita al singolo episodio, ma può legittimamente tenere conto della ‘storia criminale’ e della personalità dell’imputato. Una lezione importante per chiunque si approcci al giudizio di legittimità, dove la forma e la sostanza del ricorso sono determinanti per superare il vaglio di ammissibilità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è generico, aspecifico o si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare specifiche questioni sulla corretta applicazione della legge.
I precedenti penali di un imputato possono impedire l’applicazione della causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’?
Sì, i giudici possono negare l’applicazione della ‘tenuità del fatto’ basandosi sul profilo delinquenziale complessivo dell’imputato. Una storia di reati, specialmente se hanno causato allarme sociale, può essere considerata un elemento ostativo al riconoscimento di tale beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta il rigetto del ricorso senza un esame del merito delle questioni sollevate. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26973 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26973 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condanNOME per il reato di cui all’art. 76 comma 3 del D.L.vo n. 159 del 2011;
considerato che il ricorso è inammissibile in quanto generico ed aspecifico, in quanto meramente riproduttivo di doglianze avanzate in sede di gravame e logicamente risolte dalla Corte territoriale con motivazione congrua e scevra da aporie logiche;
osservato che in particolare i Giudici di merito hanno correttamente ancorando il diniego dell’invocata tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. al profilo delinquenziale dell’imputato, già sottoposto alla misura di prevenzione personale per la commissione di plurimi reati di furto, violazione legge stupefacenti, armi, ricettazione, condotte che avevano destato allarme sociale;
considerato che il secondo motivo, con il quale si censura l’eccessività del trattamento sanzioNOMErio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sul merito del trattamento sanzioNOMErio, non scrutinabili in sede di legittimità, a fronte d una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dai Giudici di merito, in conformità alla previsione dell’art. 133 cod. pen.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/06/2024