Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Dopo il Concordato è Precluso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso al giudizio di legittimità dopo un “concordato in appello” è fortemente limitato. Quando le parti si accordano sulla pena, rinunciano implicitamente a gran parte dei motivi di doglianza. La sentenza in esame dichiara un ricorso inammissibile proprio perché presentato al di fuori dei ristretti canali consentiti dalla legge, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Dalla Riforma della Sentenza al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Siracusa per il reato di ricettazione in concorso. In secondo grado, presso la Corte di Appello di Catania, la difesa e l’accusa hanno raggiunto un accordo, noto come “concordato in appello” o “patteggiamento in appello” (art. 599-bis c.p.p.). Grazie a questo accordo, è stata concessa un’attenuante e la pena è stata rideterminata, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, limitandosi però a una dichiarazione generica con “riserva di successiva specificazione dei motivi”. Tale specificazione, tuttavia, non è mai avvenuta.
Le Limitate Vie d’Accesso alla Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neanche procedere a un’udienza formale, applicando la procedura semplificata de plano. La decisione si fonda su due pilastri procedurali inscalfibili.
In primo luogo, la legge e la giurisprudenza consolidata stabiliscono che una sentenza emessa a seguito di concordato in appello può essere impugnata in Cassazione solo per motivi molto specifici. Questi includono vizi nella formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, problemi con il consenso del Procuratore Generale, o una decisione del giudice che si discosta da quanto concordato. Sono invece escluse tutte le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato con l’accordo stesso, come ad esempio la mancata valutazione di cause di proscioglimento.
In secondo luogo, il ricorrente non ha mai sciolto la riserva, omettendo di presentare gli effettivi motivi di censura. Un ricorso privo di motivi specifici è, per sua natura, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la propria decisione richiamando l’art. 599-bis del codice di procedura penale e la giurisprudenza precedente (in particolare Cass. Sez. 2, n. 30990/2018). I giudici hanno sottolineato che l’accordo processuale comporta una rinuncia implicita a far valere gran parte delle censure relative al merito della vicenda. L’impugnazione è consentita solo per garantire la correttezza procedurale e la libertà del consenso che hanno portato all’accordo. Poiché il ricorso non solo era generico ma non sollevava neanche questioni rientranti in queste limitate eccezioni, la sua inammissibilità era un atto dovuto. La Corte ha inoltre applicato l’articolo 616 c.p.p., che prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, ravvisando una colpa nell’impugnazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito: il concordato in appello è uno strumento che, se da un lato può portare a una vantaggiosa rideterminazione della pena, dall’altro chiude quasi definitivamente la porta a ulteriori gradi di giudizio. La scelta di percorrere questa strada deve essere ponderata attentamente, con la piena consapevolezza che si sta rinunciando a contestare nel merito la decisione. Presentare un ricorso per cassazione successivo a un accordo senza basarlo sui vizi procedurali specificamente previsti dalla legge si traduce non solo in un esito prevedibilmente negativo, ma anche in un’ulteriore condanna economica per il ricorrente.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione dopo un ‘concordato in appello’?
No, il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici, come vizi nella formazione della volontà delle parti di accordarsi, nel consenso del Procuratore Generale o nel caso in cui la pronuncia del giudice sia difforme dall’accordo. Non si possono riproporre motivi ai quali si è rinunciato con l’accordo stesso.
Cosa succede se si presenta un ricorso in Cassazione con riserva di specificare i motivi, ma poi non si adempie a tale specificazione?
Il ricorso viene considerato privo dei motivi di impugnazione e, di conseguenza, dichiarato inammissibile dalla Corte, poiché la legge richiede che le censure siano specifiche e dettagliate.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, a titolo di sanzione pecuniaria, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9646 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9646 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME nato ad AVOLA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Catania, con la decisione impugnata, in parziale riforma della sentenza in data 12 gennaio 2018 del Tribunale di Siracusa nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 110-648 cod. pen., su concorde richiesta delle parti, concessa l’attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., ha rideterminato la pena per il suddetto delitto, confermando nel resto.
Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, con riserva di successiva specificazione dei motivi.
Il ricorso è inammissibile.
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In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del AVV_NOTAIO generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Né, peraltro, è stata poi sciolta la riserva, con indicazione degli effettivi profili di censura.
Si deve dunque dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 febbraio 2024