Ricorso Inammissibile: Quando l’Accordo in Appello Chiude la Partita
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla finalità del processo penale e sui limiti dell’impugnazione. Quando un imputato accetta un ‘concordato in appello’ sulla pena, le sue possibilità di contestare successivamente quella stessa pena diventano estremamente limitate. Questo caso dimostra come la presentazione di un ricorso inammissibile non solo sia inefficace, ma comporti anche conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato per reati legati agli stupefacenti (art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990) e contrabbando, aveva definito il suo processo di secondo grado attraverso un ‘concordato in appello’, come previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. Questo istituto permette all’imputato e al pubblico ministero di accordarsi sulla rideterminazione della pena, che viene poi ratificata dalla Corte d’Appello. Nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando due presunte violazioni di legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 7590/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta della natura dei motivi presentati, giudicati come ‘doglianze non consentite’. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione di un’impugnazione palesemente infondata.
Le Motivazioni della Cassazione
L’analisi dei giudici di legittimità si è concentrata sui due motivi di ricorso, smontandoli punto per punto.
Primo Motivo: La Pena Pecuniaria nel Concordato
Il ricorrente sosteneva che la pena pecuniaria non fosse stata ridotta in modo proporzionale alla pena detentiva, come invece era avvenuto grazie al concordato. La Cassazione ha respinto questa argomentazione in modo categorico. Il concordato in appello, una volta accettato, cristallizza la pena in ogni sua componente, sia detentiva che pecuniaria. Contestare successivamente la misura della sanzione equivale a rimettere in discussione un accordo già perfezionato, un’azione non permessa dalla legge. L’accettazione del concordato implica la rinuncia a future contestazioni sulla congruità della pena concordata.
Secondo Motivo: La Mancata Verifica delle Cause di Non Punibilità
Il secondo motivo di ricorso lamentava la mancata verifica, da parte della Corte d’Appello, di eventuali cause di non punibilità previste dall’art. 129 del codice di procedura penale (la cosiddetta ‘assoluzione d’ufficio’). Anche questa doglianza è stata giudicata inammissibile perché del tutto generica. Il ricorrente, infatti, non aveva fornito alcun elemento fattuale specifico che avrebbe dovuto indurre i giudici a una simile verifica. Per poter validamente sollevare tale questione in sede di legittimità, è necessario indicare concretamente quali circostanze o prove, già presenti agli atti, avrebbero potuto portare a un’assoluzione, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce due principi fondamentali della procedura penale:
1. Valore del Concordato in Appello: L’accordo sulla pena in appello è un atto processuale che, una volta raggiunto, assume carattere definitivo tra le parti. Non è possibile ‘ripensarci’ e contestarne i contenuti in Cassazione, se non per vizi radicali che qui non sussistevano.
2. Specificità dei Motivi di Ricorso: Il ricorso per Cassazione non può basarsi su lamentele astratte o generiche. Chi impugna una sentenza ha l’onere di indicare in modo preciso e dettagliato le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della propria tesi. In assenza di tale specificità, il ricorso inammissibile è l’esito inevitabile.
In definitiva, la decisione sottolinea l’importanza di un approccio strategico e consapevole agli strumenti processuali. Il concordato può essere una via vantaggiosa per definire un procedimento, ma comporta una rinuncia implicita a contestare l’esito pattuito. Tentare di forzare la mano con un ricorso infondato si traduce solo in un’ulteriore condanna, questa volta alle spese e a un’ammenda.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile nonostante contestasse la misura della pena?
Perché la pena era stata definita tramite un ‘concordato in appello’ accettato dall’imputato. Una volta che l’accordo sulla pena viene ratificato dal giudice, non può essere più messo in discussione dal ricorrente in una fase successiva.
È possibile contestare in Cassazione la mancata verifica delle cause di assoluzione (art. 129 c.p.p.)?
Sì, ma solo se il ricorso indica in modo specifico e concreto quali elementi fattuali, già presenti nel processo, avrebbero dovuto portare a un’assoluzione. Una lamentela generica, priva di riferimenti precisi, è considerata inammissibile.
Cosa comporta una dichiarazione di ricorso inammissibile per colpa?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende. Ciò avviene quando la Corte ritiene che l’impugnazione sia stata proposta con colpa, ossia in assenza di fondate ragioni giuridiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7590 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7590 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
Adetcrersrvtso -dite-parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, condannato per i reati di cui all’art. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, e di contrabbando alla pena ritenuta di giustizia, determinat previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando due motivi di ric deduce, nel primo, la violazione di legge con riguardo alla determinazicne della pena pecuniaria e nel secondo, la violazione di legge per la mancata verifica della assenza di cause di n punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen.;
Considerato che i due motivi espongono doglianze non consentite, il primo perché si limita a contestare che la pena pecuniaria non è stata ridotta in misura proporzionale alla riduzi della pena detentiva, sebbene il procedimento sia stato definito in secondo grado a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento di concordato con espressa indicazione de misura della pena, e il secondo perché non contiene alcuna indicazione degli elementi fattua che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di no punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente