Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28745 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28745 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il 11/08/1993
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 13 dicembre 2024, è stata rideterminata la pena per NOME, quanto al capo A), in anni 2, mesi e e giorni 20 reclusione e, quanto al capo B), in anni 1, mesi 11 di reclusione, confermando nel resto sentenza del Gup presso il Tribunale di Roma del 13 maggio 2024, in ordine all’accertamento di responsabilità per i reati di cui agli articoli 589 bis cod.pen. e 189, co.7. Cod. strada.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione dell’art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione all’ co.2. bis, cod.proc.pen., “stante l’erronea qualificazione giuridica del fatto”
Il ricorso è manifestamente infondato.
Nel caso di specie, l’imputato aveva fatto richiesta di definizione del processo ex art. bis c.p.p., rinunciando agli altri motivi di appello.
Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avver sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso de Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudic mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazi delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 01/06/2018, Rv. 272969) o a quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/0 COGNOME, Rv. 276102 – 01). Si è anche affermato che è inammissibile il ricorso per cassazion avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. p pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle p ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legitt ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica ecce dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 Ud. (dep. 08/10/2019 Rv. 277196 – 01. In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato co riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale concorda art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precede strumento deflattivo).
Peraltro, il ricorso è assolutamente generico, l’imitandosi esclusivamente all’enuncia “erronea qualificazione giuridica”, senza sostenerla con motivazione alcuna.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 24/06/2025