Ricorso Inammissibile Post-Concordato: La Cassazione Fissa i Paletti
L’istituto del ‘concordato in appello’ rappresenta uno strumento processuale che consente di definire il giudizio di secondo grado con un accordo sulla pena. Tuttavia, questa scelta strategica comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile presentare ricorso, dichiarando inammissibile un’impugnazione basata su motivi a cui la parte aveva implicitamente rinunciato con l’accordo. Analizziamo la vicenda e le importanti implicazioni giuridiche.
I Fatti del Caso
Una donna era stata condannata dalla Corte di Appello per diversi reati, tra cui la detenzione di un’arma da fuoco con matricola abrasa, un reato in materia di stupefacenti e un’ulteriore violazione del codice penale. La sentenza di secondo grado era stata emessa ai sensi dell’art. 599 bis del codice di procedura penale, ovvero tramite un ‘concordato in appello’, un accordo tra difesa e accusa sulla rideterminazione della pena, recepito dai giudici.
Nonostante l’accordo, la difesa decideva di presentare ricorso per cassazione, sollevando due questioni principali:
1. La mancata concessione di una circostanza attenuante (quella di cui all’art. 62 n. 6 c.p.), sostenendo di non avervi mai espressamente rinunciato.
2. Un vizio di motivazione in relazione alla possibile applicazione delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto categoricamente il ricorso, dichiarandolo inammissibile in toto. La decisione si fonda su un principio consolidato: quando si accede al concordato in appello, si accettano le sue regole e i suoi limiti. L’impugnazione di una sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p. è consentita solo per motivi molto specifici, quali:
* Vizi nella formazione della volontà di accedere all’accordo.
* Vizi relativi al consenso del Procuratore Generale.
* Contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto.
Nessuno dei motivi presentati dalla ricorrente rientrava in queste categorie. Il ricorso era, pertanto, destinato al fallimento.
Le Motivazioni della Corte
La Cassazione ha chiarito in modo inequivocabile le ragioni giuridiche della sua decisione. In primo luogo, ha evidenziato che la ricorrente aveva rinunciato, con l’accordo, al motivo di appello relativo al riconoscimento della circostanza attenuante. Lamentare in Cassazione la sua mancata concessione è una doglianza su un motivo rinunciato, e come tale non è permessa.
In secondo luogo, e richiamando una propria precedente pronuncia (Sez. 2, n. 30990/2018), la Corte ha ribadito che, nel contesto di un ricorso contro una sentenza ‘concordata’, non sono ammissibili censure relative alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.). L’accordo sulla pena presuppone una rinuncia a far valere tali questioni nel merito.
Di conseguenza, non sussistendo elementi per ritenere che la parte avesse agito senza colpa nel determinare la causa di ricorso inammissibile, la Corte ha applicato l’art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: il concordato in appello è uno strumento efficace per la deflazione del contenzioso, ma implica una ponderata rinuncia a far valere determinate doglianze. La possibilità di ricorrere in Cassazione è drasticamente ridotta e limitata a vizi procedurali specifici. Proporre un ricorso basato su motivi rinunciati o non consentiti non solo è inutile, ma espone anche al rischio concreto di una condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie. È fondamentale, quindi, che la scelta di aderire a un concordato sia frutto di un’attenta valutazione strategica tra difensore e assistito, pienamente consapevoli delle sue conseguenze processuali.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per motivi molto specifici: vizi relativi alla formazione della volontà delle parti di accordarsi, al consenso del Procuratore generale o nel caso in cui la decisione del giudice sia difforme dall’accordo raggiunto. Non è possibile contestare il merito di questioni a cui si è rinunciato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, equitativamente fissata dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Perché la richiesta di concessione di una circostanza attenuante è stata considerata inammissibile in questo caso?
Perché la ricorrente, aderendo al concordato in appello, aveva rinunciato al motivo di appello relativo a tale circostanza. Di conseguenza, non poteva più sollevare la questione davanti alla Corte di Cassazione, trattandosi di un punto coperto dall’accordo e dalla conseguente rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13695 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13695 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la qua la Corte di appello di Napoli l’ha condannata, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis co proc. pen., per il reato di cui all’art.23, comma 3, L.110/1975, per aver detenuto una pis Beretta S con relativo caricatore avente 11 proiettili, con matricola abrasa (capo a); per il di cui all’art. 73 d.P.R.309/1990 ( capo b) e per il reato di cui all’art. 348 cod. pen. (ca
La ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio d motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. n.6, cod. pen., per la quale non è stata espressa alcuna rinuncia. Con il secondo, lamenta viz della motivazione in ordine alle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile perché entrambi motivi non sono consentiti.
Nel caso in disamina, emerge dalla lettura della sentenza impugnata che il ricorrente ha rinunciato al motivo di appello n.3, relativo al riconoscimento della circostanza attenuante d all’art. 62, n.6 cod. pen. Infatti, quanto ai vizi denunciabili, è ammissibile il ricorso in c avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca moti relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al cons del AVV_NOTAIO generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudi mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazi delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/20 Rv. 272969).
La ricorrente ha invece dedotto la questione relativa alle cause di proscioglimento ai se dell’art. 129 cod. proc. pen e la richiesta di concessione della circostanza attenuante, cui a rinunciato.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propo il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024
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