Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13417 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13417 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 27/05/1972
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi di ricorso; rilevato che:
a fronte della condanna per il reato di cui all’art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, NOME COGNOME propone quattro motivi di ricorso;
il primo motivo ha ad oggetto la mancata pronuncia assolutoria in favore del ricorrente e si pone in termini di estrema genericità, a fronte della motivazione della sentenza impugnata che si sofferma adeguatamente sugli elementi essenziali fondanti l’affermazione di penale responsabilità, con particolare riferimento alla mancata giustificazione del possesso degli oggetti di cui al capo di imputazione;
il motivo di censura risulta essere stato proposto in violazione dei cosanti principi affermati da questa Corte in punto di limiti di cognizione di questa Corte;
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, de credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento»;
i giudici di appello hanno congruamente motivato anche sull’esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975 e, dunque, sulla causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. richiamando la natura degli oggetti rinvenuti, la pluralità degli stessi e i precedenti dell’imputato;
sul punto vale richiamare l’orientamento per cui il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un’arma impropria (nella specie, una mazza da “baseball” in metallo con impugnatura in gomma della lunghezza di circa 75 cm.), impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 13 bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 – 02);
analogamente deve dirsi per il quarto motivo, avendo la Corte di appello ampiamente giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche alla luce dell’orientamento per cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati
dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), a fronte del quale il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025