Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30770 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30770 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nata a PALERMO il 10/05/1964 avverso la sentenza del 25/11/2024 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Termini Imerese
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 25/11/2024 il Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per intervenuta prescrizione in ordine dei reatinei ascritti, di cui agli artt.: 29 comma 3 d.lgs n. 81/2008 e integrazione del divo n. 106/2009 ( capo a); 46 comma 2 d.lgs n. 81/2008 e integrazione del d. I.vo n.106/2009 (capo b); 64 comma 1, lett.
a) d.lgs. n. 81/2008 ed integrazioni del d. Lvo n.106/2009 (capo c); 64 comma 1, lett. b) d.lgs. n. 81/2009 ed integrazioni del d. I.vo n.106/2009 (capo d).
2. Avverso la sentenza ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese che, con unico motivo, contesta la declaratoria di estinzione dei reati lamentando che il Tribunale non aveva tenuto conto del periodo di sospensione del decorso della prescrizione previsto “dagli artt. 19 e ss. del d.lgs. 758 del 1994 e, segnatamente, di quanto previsto dall’art. 23 del d.lgs. citato”. Si deduce, quindi, che la notizia di reato era stata iscritta 26/9/2019 e la comunicazione di non avvenuto pagamento della sanzione in via amministrativa, rilevante ex art. 21 d.lgs. 758/94, era stata trasmessa all’ufficio della Procura della Repubblica in data 20/7/2020, con la conseguenza che il termine di prescrizione non era decorso alla data di emissione della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione è inammissibile per difetto di interesse.
Il Tribunale ha indicato, quale termine a quo del decorso della prescrizione, la data di accertamento dei reati ma non ha tenuto conto della sospensione del procedimento penale conseguente alla procedura di estinzione delle contravvenzioni prevista dagli artt. 19 e ss. del d.lgs. 758 del 1994, che determina la sospensione del decorso della prescrizione in pendenza del termine per l’ottemperanza delle prescrizioni imposte dell’organo di vigilanza e per il pagamento in via amministrativa della somma di cui all’art. 21 comma 2 d.lgs. 758 del 1994.
Giova ricordare che, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 758 del 1994, per le contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, l’inottemperanza da parte del contravventore alle prescrizioni di regolarizzazione impartite dall’organo di vigilanza in forza delle disciplina di cui al d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 costituisce una condizione di punibilità, per cui è onere del giudice accertarne la sussistenza (Sez. 3, n. 8372 del 11/01/2008, COGNOME, Rv. 239279 – 01).
E’ quindi fondata, ipotizzando che i dati dedotti siano corretti, la censura dell’impugnahte allorquando lamenta che il Tribunale aveva ignorato la sospensione del decorso della prescrizione intervenuta fra il 29/9/2019, data di iscrizione della notizia di reato, e il 20/7/2020, data in cui era stato comunicato all’Ufficio di Procura il non avvenuto pagamento della sanzione in via amministrativa.
Come osservato dalla Corte territoriale, però, contro la sentenza proscioglimento adottata dal Tribunale, in quanto relativa a contravvenzioni punit con pena alternativa o con la sola pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 593 comm del cod. proc. pen., non poteva essere interposto appello.
E’, quindi, necessario verificare se l’impugnazione presenti i requisiti forma sostanziali del ricorso in cassazione in quanto il principio di conservazione d atti processuali, sotteso al meccanismo regolato dall’art. 568 comma 5 cod. pro pen., non deroga alle ordinarie regole di ammissibilità del mezzo consentito c ha come presupposto la sussistenza dei requisiti che tipicizzano normativamente il tipo di impugnazione (Sez. 6, n. 5803 del 23/03/1995, P.m. in proc. Recchia altri, Rv. 201682 – 01; Sez. 3, n. 6559 del 13/04/1999, COGNOME, Rv. 213984 01)
2.1 Nella specie, dalla lettura dell’atto di “appello” si evince che l’impugnaz è incentrata sulla data di iscrizione della notizia di reato e sulla data di trasm all’Ufficio di Procura della comunicazione di non avvenuto pagamento della sanzione in via amministrativa.
L’impugnazione, quindi, introduce, in modo non autosufficiente, per la prima volta nel giudizio di cassazione, elementi cui non fa riferimento il provvedimen impugnato, senza allegare gli atti dai quali gli stessi emergono o specificatame indicarli al fine della predisposizione del separato fascicolo di cui all’art. 1 disp. att. cod. proc. pen.
La derivante incertezza in ordine al periodo di sospensione del decorso dell prescrizione determina, quindi, l’inammissibilità del ricorso per carenza interesse.
La giurisprudenza, in tema di ricorso per cassazione del Pubblico Ministero, h espresso orientamenti difformi, in alcuni casi valorizzando la concretezza attualità dell’interesse ad impugnare e, in altri, il ruolo del pubblico minis garante della osservanza della legge. Nell’ambito di questo secondo orientamento si è ritenuto che il ricorso per cassazione non possa essere consider inammissibile per carenza di interesse nel caso in cui il pubblico ministero ravv una violazione di legge e possa ottenere tramite la sua impugnazione una decisione che produce effetti diversi. Le sentenze che si registrano sul pun tuttavia, sono tutte relative a ipotesi di ricorso per cassazione del pub ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata sulla base di un’erra applicazione della legge sostanziale, seppure all’accoglimento debba seguire dichiarazione di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione) maturata, atteso l’interesse attuale dell’organo della pubblica acc all’affermazione della corretta applicazione della legge (Sez. 3, n. 32527 28/04/2010, Rv. 248219 – 01; Sez. 4, n. 40896 del 28/09/2012, Rv. 255004 –
01). Tali pronunce, infatti, rilevano che “per l’ordinamento processuale, la pronuncia di declaratoria di estinzione del reato (art. 531 c.p.p.) o di assoluzione
(art. 530 c.p.p.) non è un fatto a valenza neutra: dal che consegue che l’interesse ad agire, per entrambe le parti processuali, deve ritenersi in re ipsa ove, con
l’impugnazione, venga chiesta la riforma della sentenza assolutoria” ( Sez. 3, n.
50304 del 10/11/2023, COGNOME, Rv. 285695 – 01).
Se riferiti al caso in esame, tuttavia, entrambi gli orientamenti conducono a un giudizio di inammissibilità del ricorso. L’incertezza in ordine al periodo di
sospensione del decorso della prescrizione, infatti, non consente di escludere che all’annullamento della sentenza possa derivare una nuova declaratoria
d’improcedibilità per estinzione dei reati essendo la prescrizione dei reati comunque maturata prima della decisione impugnata.
Non è, quindi, possibile configurare un interesse concreto e attuale del
Procuratore della Repubblica di Termini Imerese alla rimozione del provvedimento contestato.
Tale conclusione determina l’ inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile Così deciso il 23/5/2025