Ricorso Inammissibile: Quando la Personalità Negativa Sbarra la Strada in Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso inammissibile può essere la conseguenza diretta di una motivazione manifestamente infondata, specialmente quando si contesta la valutazione del giudice sulla personalità dell’imputato. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere come i precedenti penali e la valutazione complessiva del reo influenzino l’esito del giudizio, anche in ultima istanza.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per i reati di possesso di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis c.p.) e violazione della normativa sull’immigrazione (art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 286/1998). La Corte di Appello di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Civitavecchia, riconoscendo non solo la colpevolezza dell’imputato ma anche la sussistenza della continuazione tra i reati e l’aggravante della recidiva infraquinquennale.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una presunta contraddittorietà e manifesta illogicità nella motivazione. In particolare, i motivi di ricorso si concentravano su due punti chiave: il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Secondo i giudici di legittimità, la Corte di Appello aveva fornito una motivazione del tutto adeguata e logica sui punti contestati. La decisione del giudice di merito non presentava alcuna delle criticità lamentate dalla difesa, risultando coerente e ben argomentata.
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione della personalità dell’imputato. La Cassazione ha evidenziato come la Corte di merito abbia correttamente posto in risalto la ‘personalità negativa’ del soggetto, un elemento desunto in modo inequivocabile dai suoi precedenti penali. È proprio questa valutazione a costituire la base solida su cui si fonda sia la conferma della recidiva sia il diniego delle attenuanti generiche.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è chiara: non è compito del giudice di legittimità riesaminare nel merito le valutazioni compiute dai giudici dei gradi precedenti, a meno che queste non siano viziate da palese illogicità o contraddittorietà. In questo caso, la Corte di Appello ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, ancorando la sua decisione a un dato oggettivo: il curriculum criminale dell’imputato.
La ‘personalità negativa’, quindi, non è un giudizio morale astratto, ma una conclusione logica basata su elementi concreti (i precedenti penali). Tale elemento è stato ritenuto sufficiente a giustificare una maggiore severità nel trattamento sanzionatorio, escludendo i benefici richiesti dalla difesa. Il ricorso, pertanto, si è rivelato un tentativo infruttuoso di ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, essa comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, data la manifesta infondatezza dei motivi, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente dilatori o infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione, pertanto, non solo conferma la condanna, ma sancisce anche un onere economico significativo per il ricorrente.
Per quali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte di Appello aveva fornito una motivazione adeguata e logica per respingere le richieste dell’imputato, in particolare riguardo alla recidiva e alle attenuanti generiche.
Come ha influito la personalità dell’imputato sulla decisione dei giudici?
La personalità negativa dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali, è stata un elemento centrale. I giudici di merito hanno ritenuto che questa personalità negativa giustificasse pienamente sia la conferma dell’aggravante della recidiva sia il rigetto della concessione delle attenuanti generiche.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42735 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42735 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SALE TRABIQUE( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 18 gennaio 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME per i reati di cui all’art. 497-bis cod. pen. e all’art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 e, ritenuta la continuazione e la recidiva infraquinquennale, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il ricorso dell’imputato, che si duole della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto del motivo volto all’esclusione della recidiva e di quello diretto alla concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito fornito su tali punti adeguata motivazione ponendo in risalto la negativa personalità dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/10/2024.