Ricorso Inammissibile: La Cassazione chiarisce quando la perizia tossicologica non è necessaria
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della prova nei reati di droga, stabilendo che un ricorso inammissibile non può portare a una declaratoria di prescrizione. Questa decisione offre spunti importanti sulla specificità dei motivi di ricorso e sulla non indispensabilità della perizia tossicologica per accertare la natura di una sostanza stupefacente. Analizziamo insieme il caso.
I Fatti del Processo
Il caso origina da una sentenza della Corte di Appello che, in parziale riforma di una decisione di primo grado, aveva condannato un individuo per detenzione illecita di 335 grammi di sostanze stupefacenti di tipo “leggero”. La pena era stata fissata in due anni e tre mesi di reclusione, oltre a una multa di 6.000 euro, tenendo conto della recidiva specifica. Il reato era stato accertato nel luglio 2015.
I Motivi del Ricorso e la Tesi della Difesa
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due argomenti principali:
1. Eccessività della pena e diniego delle attenuanti generiche: La difesa sosteneva che la pena fosse sproporzionata e che fossero state ingiustamente negate le attenuanti generiche.
2. Mancata assunzione di una prova decisiva: Si contestava il mancato svolgimento di una perizia tossicologica sulla sostanza sequestrata, ritenuta fondamentale per una corretta valutazione dei fatti.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi. Vediamo nel dettaglio il ragionamento dei giudici.
Eccessività della Pena: un Motivo non Specifico
Il primo motivo è stato giudicato non specifico. La difesa, secondo la Corte, non si era confrontata adeguatamente con le motivazioni della sentenza di appello. I giudici di secondo grado avevano infatti giustificato la severità della pena e il diniego delle attenuanti evidenziando i due precedenti penali specifici a carico dell’imputato. Inoltre, la confessione resa non aveva introdotto elementi di novità tali da giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
La Perizia Tossicologica: non sempre decisiva
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: per stabilire la natura stupefacente di una sostanza, è sufficiente il risultato del narcotest. La perizia tossicologica diventa necessaria solo quando si deve valutare l’entità o la percentuale di principio attivo, ad esempio per distinguere tra un uso personale e lo spaccio, o per determinare la gravità del fatto.
Nel caso di specie, a fronte di un quantitativo non trascurabile (335 grammi), i giudici di merito, proprio in assenza di una perizia che accertasse il grado di purezza, avevano correttamente qualificato il fatto come fattispecie di “lieve entità” (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), applicando così una norma più favorevole all’imputato.
La Prescrizione non salva un Ricorso Inammissibile
Un punto cruciale della decisione riguarda la prescrizione. La difesa aveva sottolineato che il reato si sarebbe prescritto dopo l’emissione della sentenza d’appello. Tuttavia, la Corte ha specificato che la manifesta infondatezza del ricorso ne determina l’inammissibilità originaria. Un ricorso inammissibile non instaura validamente il giudizio di Cassazione e, di conseguenza, non permette alla Corte di rilevare e dichiarare cause di estinzione del reato come la prescrizione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una rigorosa applicazione dei principi procedurali. Un ricorso in Cassazione deve essere specifico, pertinente e non manifestamente infondato. Non è sufficiente sollevare critiche generiche alla sentenza impugnata, ma è necessario confrontarsi punto per punto con il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone vizi logici o giuridici. La Corte ha ritenuto che il narcotest fosse prova sufficiente della natura della sostanza, rendendo la perizia non indispensabile per la configurazione del reato, specie quando la mancanza di tale accertamento ha già portato a una qualificazione più mite del fatto. L’inammissibilità del ricorso agisce come una barriera che impedisce l’esame di questioni successive, inclusa la prescrizione, poiché il rapporto processuale non si è validamente costituito davanti alla Suprema Corte.
Le Conclusioni
In conclusione, questa ordinanza ribadisce due importanti lezioni pratiche. Primo, per contestare una condanna per droga non basta lamentare la mancanza di una perizia tossicologica, se un narcotest ha già confermato la natura della sostanza. Secondo, presentare un ricorso palesemente infondato è una strategia controproducente: non solo non porterà all’annullamento della sentenza, ma impedirà anche alla Cassazione di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sempre necessaria una perizia tossicologica per essere condannati per detenzione di stupefacenti?
No. Secondo la Corte di Cassazione, per stabilire la natura stupefacente di una sostanza è sufficiente l’esito del narcotest. La perizia è necessaria solo se si deve accertare la quantità di principio attivo per valutare, ad esempio, l’entità del fatto.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è manifestamente infondato?
Se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato, viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non entra nel merito delle questioni sollevate e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La prescrizione del reato che matura dopo la sentenza d’appello può essere dichiarata se il ricorso è inammissibile?
No. La Corte ha chiarito che l’inammissibilità originaria del ricorso, dovuta alla sua manifesta infondatezza, impedisce la valida instaurazione del giudizio di cassazione. Di conseguenza, la Corte non può rilevare e dichiarare eventuali cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate nel frattempo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16530 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16530 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Lecce del 31 mar che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lecce del 10 settembre 2019 estinto per prescrizione il reato ex art. 697 cod. pen., cosi riqualificato il contestato al capo B e, contestualmente, riqualificava ai sensi dell’art. 73 comma 5 309 del 1990 il fatto già descritto al capo A come detenzione illecita di sostanze st tipo “leggero”, così rideterminando la pena inflitta a NOME in anni 2, reclusione ed euro 6.000 di multa, tenuto conto della contestata recidiva infraquinquennale; fatti accertati in Lecce il 28 luglio 2015.
Rilevato che la prima parte del ricorso in cui si contesta, cumulativamente, l’ecce pena e il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto no non confrontandosi affatto la difesa con le pertinenti argomentazioni della sentenza (pag. 5), in cui sono stati rimarcati in senso ostativo i due precedenti penali sp dell’imputato, la cui confessione non ha apportato alcun ch=1311concreto elemento di osservato che nella seconda parte il ricorso contesta altresì la mancata assunzione decisiva, ossia il mancato espletamento della perizia tossicologica, senza tuttavia t di là delle ammissioni dell’imputato, che la Corte territoriale ha fatto buon governo elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Rv. 2637849, second stabilire l’effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza, è sufficien senza che sia indispensabile far ricorso a una perizia chimica tossicologica, che invece, ove occorra valutare l’entità o l’indice dei principi attivi contenuti nei coerentemente i giudici di secondo grado, pur a fronte di un dato ponderale non tr (335 grammi), hanno ritenuto configurabile, in assenza di perizia, la fattispecie di
sottolineato infine che non assume rilievo la circostanza che la prescrizione sia i epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze non consentendo l’inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida i dell’ulteriore fase di impugnazione (cfr. Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 2
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rile declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cas ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
C2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
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Il Presidente