Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Perché Ripetere non Serve
Presentare un ricorso in Cassazione non è come giocare una terza partita, ma un’azione legale che richiede precisione e specificità. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda una regola fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza quasi certa quando ci si limita a riproporre le stesse argomentazioni già bocciate in Appello. Analizziamo insieme questa importante ordinanza.
I Fatti del Caso
Due persone, condannate dalla Corte d’Appello, decidevano di tentare l’ultima carta presentando ricorso alla Corte di Cassazione. Le loro doglianze erano varie e toccavano diversi punti della sentenza impugnata:
1. La correttezza della valutazione che aveva portato alla loro condanna.
2. La mancata applicazione di una circostanza attenuante, come la provocazione.
3. L’erroneo rigetto della tesi di aver agito per legittima difesa putativa.
4. La contestazione della condanna al pagamento di una provvisionale a titolo di risarcimento danni.
In sostanza, i ricorrenti chiedevano alla Suprema Corte di riesaminare quasi per intero la vicenda processuale, sperando in un esito diverso.
La Decisione della Corte di Cassazione
L’esito, tuttavia, è stato netto e perentorio: i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte non è nemmeno entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a un vaglio preliminare. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per chi presenta impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso diventa Inammissibile
La decisione della Corte si basa su principi procedurali consolidati e fondamentali. Le motivazioni chiariscono perché non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare efficacemente in Cassazione.
La Pedissequa Reiterazione dei Motivi
Il punto centrale della decisione riguarda la natura dei motivi presentati. La Corte ha osservato che le argomentazioni dei ricorrenti non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse identiche difese. Esso è un giudizio di legittimità, volto a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non a rivalutare i fatti. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, evidenziando vizi di legge o di motivazione, e non limitarsi a ripetere ciò che il giudice precedente ha già motivatamente escluso. In questo caso, mancava quella “correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione” che rende un ricorso specifico e, quindi, ammissibile.
La Discrezionalità del Giudice di Merito e i Limiti del Sindacato di Legittimità
Per quanto riguarda la mancata concessione dell’attenuante della provocazione, la Corte ha ricordato che la graduazione della pena e la valutazione delle circostanze rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito (tribunale e corte d’appello). Tale potere, se esercitato in aderenza ai principi di legge (artt. 132 e 133 c.p.) e supportato da una motivazione congrua, non è sindacabile in sede di legittimità. Analogamente, la questione della legittima difesa putativa era stata respinta perché basata sugli stessi argomenti già ritenuti infondati dal giudice del gravame.
L’Impugnazione della Condanna Provvisionale
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile anche il motivo relativo alla condanna provvisionale. Citando un precedente consolidato (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015), ha specificato che la statuizione sulla provvisionale ha natura discrezionale e meramente delibativa. Non è una condanna definitiva, ma un acconto sul risarcimento che verrà stabilito in sede civile. Per questa sua natura, non è impugnabile con ricorso per cassazione.
Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione cruciale: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore. Presentare un ricorso inammissibile non solo è inutile ai fini processuali, ma comporta anche conseguenze economiche negative. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile formulare censure nuove, specifiche e pertinenti ai vizi tassativamente previsti dalla legge, dimostrando perché la decisione del giudice d’appello è giuridicamente errata o logicamente viziata. La semplice riproposizione delle proprie tesi, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza che si intende attaccare, equivale a un dialogo tra sordi destinato a concludersi con una declaratoria di inammissibilità.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile principalmente quando manca di specificità, ovvero quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione la decisione su una condanna provvisionale?
No, secondo l’orientamento citato nell’ordinanza, la statuizione che concede una provvisionale in sede penale non è impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto è una decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non definitiva.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in materia penale?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la fine del processo, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17218 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17218 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenuto che il primo ed il terzo motivo di COGNOME che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione ai capi 1 e 2 dell’imputazione, sono indeducibili perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 9-13 – ove correttamente si afferma la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti all’odierno ricorrente – dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, ad analoghe conclusioni è possibile giungere rispetto al primo motivo del ricorso di COGNOME che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi 2 e 3 dell’imputazione (si vedano le pag. 9-12 della sentenza impugnata);
osservato che il secondo motivo del ricorso di COGNOME che contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante della provocazione di cui all’art. 62 n. 2 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolar pag. 13 della sentenza impugnata);
considerato che il quarto motivo del ricorso di COGNOME che deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla condanna provvisionale non è consentito poiché non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, Rv. 263486);
ritenuto che il secondo motivo del ricorso di COGNOME che contesta la mancata applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa putativa è privo di specificità perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che i ricorsi, a cui sono seguite le conclusioni difensive nell’interesse di COGNOME NOME in data 29/03/2024, devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente