Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma Condanna per Spaccio
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente. È necessario articolare censure specifiche, pertinenti e non meramente ripetitive. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile porti non solo alla conferma della condanna, ma anche a sanzioni economiche per il ricorrente. Analizziamo questo caso per capire quali sono i requisiti di un ricorso efficace e gli errori da evitare.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un giovane per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990. La condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello. La difesa dell’imputato aveva quindi deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e il Rischio di un Ricorso Inammissibile
Il ricorrente basava il suo appello su due punti fondamentali:
1. Vizio di motivazione: La difesa sosteneva che la sentenza d’appello fosse viziata da una motivazione carente e illogica. A suo dire, la Corte di merito non avrebbe valutato correttamente le prove, basando la condanna su elementi non sufficientemente solidi.
2. Mancata concessione delle pene sostitutive: Si contestava il rigetto della richiesta di sostituire la pena detentiva con misure alternative, come previsto dalla legge n. 689 del 1981. Secondo il ricorrente, la Corte non aveva motivato adeguatamente questa decisione.
Tuttavia, come vedremo, la Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati, classificando l’intero ricorso inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. Questa decisione si fonda su una valutazione precisa: le censure sollevate erano una semplice riproposizione di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorso non introduceva nuovi e validi spunti critici contro la sentenza impugnata, ma si limitava a ripetere le stesse obiezioni, dimostrandosi così privo della necessaria specificità.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato nel dettaglio perché ogni motivo fosse infondato. Riguardo al vizio di motivazione, i giudici hanno evidenziato che la condanna poggiava su un solido quadro probatorio, composto da informative della Polizia giudiziaria, servizi di osservazione e controllo, dichiarazioni degli acquirenti e i risultati dei sequestri di stupefacente. L’uso del telefono e del profilo social, sebbene considerato un ulteriore riscontro, non era l’elemento portante, rendendo irrilevante la generica obiezione che il dispositivo potesse essere usato da altri.
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle pene sostitutive, è stato giudicato generico. La Corte d’Appello aveva, infatti, motivato il rigetto valorizzando la capacità criminale dell’imputato e l’assenza di elementi concreti, portati dalla difesa, che potessero giustificare una conclusione diversa. La richiesta della difesa era stata ritenuta troppo sommaria.
Conclusioni
La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la definitività della condanna. La legge prevede che il ricorrente, la cui impugnazione viene respinta per sua colpa (come in questo caso di genericità e reiterazione), sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questa vicenda, la somma è stata quantificata in tremila euro. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione è uno strumento per contestare vizi di legittimità della sentenza, non per tentare un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Per essere ammissibile, un ricorso deve essere specifico, puntuale e criticare in modo costruttivo le argomentazioni della sentenza impugnata, evitando di riproporre le medesime questioni già risolte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto reiterativo, ovvero una semplice ripetizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, e generico, in quanto non ha contestato in modo specifico e puntuale le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali prove sono state considerate sufficienti per la condanna?
La condanna si è basata su una pluralità di elementi probatori, tra cui tre informative della Polizia giudiziaria, servizi di osservazione e controllo, dichiarazioni degli acquirenti della sostanza stupefacente e i controlli che avevano portato al sequestro della droga.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46467 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46467 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN SEVERO il 02/01/2000
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 72/RG 22603
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il deli di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso è inammissibile perché reiterativo di censure a cui la sentenza impugnata ha offerto puntuali argomenti rimasti sostanzialmente incontrastati.
Il primo motivo deduce vizio di motivazione ed è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito, in piena adesione agli argomenti della sentenza di primo grado (pagg. 1-4), ha ritenuto comprovata la condotta delittuosa di NOME COGNOME sulla base di plurimi element compendiati nelle tre diverse informative della Polizia giudiziaria utilizzabili in ragione d prescelto, fondate essenzialmente su servizi di osservazione e controllo, sulle dichiarazioni deg acquirenti del ricorrente, sui controlli dei carabinieri che avevano determinato il sequestr stupefacente. Ne consegue che l’utilizzo del telefono, che pure ha offerto ulteriore riscont contenendo il profilo whatsapp la fotografia del ricorrente, non è dirimente soprattutto alla l della genericità della prospettata ed apodittica attribuibilità dell’uso del mezzo a soggetti d dal Di Rita.
3.11 secondo motivo di ricorso, che ha censurato l’esclusione della richiesta di sostituzion della pena detentiva ai sensi degli artt. 53 e 581. n. 689 del 1981, è anch’esso generico in quant la Corte di merito ha congruamente motivato il rigetto attraverso un’argomentazione volta a valorizzare la capacità criminale del ricorrente e l’assenza di elementi utili addotti dalla per pervenire a diverse conclusioni, attesa anche la sommarietà della richiesta;
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024