Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Introduzione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per approfondire un aspetto cruciale del processo penale: i requisiti di ammissibilità delle impugnazioni. Quando si presenta un ricorso, non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso la sentenza, ma è necessario formulare critiche precise e circostanziate. In caso contrario, il rischio concreto è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con la conseguenza di non poter accedere a un nuovo esame della vicenda processuale. Analizziamo il caso specifico per capire meglio i principi applicati dalla Suprema Corte.
Il Caso: Un Appello contro una Condanna per Ricettazione
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da una donna, condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di ricettazione. La difesa della ricorrente aveva basato la propria impugnazione su un unico motivo: la contestazione della correttezza della motivazione con cui i giudici di merito avevano affermato la sua responsabilità, con particolare riferimento all’elemento soggettivo del reato. In altre parole, si sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente provato la consapevolezza, da parte dell’imputata, della provenienza illecita dei beni.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, ha emesso una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia non è entrata nel merito della questione – cioè non ha stabilito se la ricorrente fosse o meno colpevole – ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali dell’atto di impugnazione. Di conseguenza, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni: un ricorso inammissibile per genericità
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono.
Nel caso in esame, i giudici hanno ritenuto che il motivo presentato fosse ‘generico per indeterminatezza’. La difesa, pur criticando la motivazione della sentenza d’appello, non aveva indicato gli elementi specifici su cui si fondava la censura. Si era limitata a una critica astratta, senza confrontarsi puntualmente con gli argomenti logici e giuridici che la Corte d’Appello aveva esposto per giustificare l’affermazione di responsabilità. Questo approccio ha impedito alla Cassazione di individuare i rilievi concreti e di esercitare il proprio sindacato di legittimità. La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, era logicamente corretta e ben argomentata, e il ricorso non era stato in grado di scalfirne l’impianto motivazionale con critiche pertinenti e specifiche.
Conclusioni: l’onere della specificità per la difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la precisione è tutto. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma rappresenta anche la perdita dell’ultima occasione per far valere le proprie ragioni. Per l’avvocato, ciò significa che la redazione dell’atto di impugnazione richiede un’analisi meticolosa della sentenza che si intende criticare, individuando ogni passaggio logico errato o ogni applicazione normativa sbagliata e articolando una critica puntuale e supportata da elementi concreti. Le affermazioni generiche e le doglianze astratte non trovano spazio nel giudizio di legittimità e portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non indicava in modo specifico gli elementi a sostegno della critica contro la motivazione della sentenza impugnata, violando i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa contestava il ricorso presentato in Cassazione?
Il ricorso contestava la correttezza della motivazione della sentenza di condanna, in particolare riguardo all’insussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione, ovvero la consapevolezza della provenienza illecita dei beni.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25986 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25986 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il.ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità con particolare riferimento all’insussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato all’odierna ricorrente, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che il giudice, con congrui argomenti logici e giuridici, ha indicato analiticamente le ragioni poste alla base dell’affermazione di responsabilità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
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