Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è un passo cruciale nel processo penale, ma non è sufficiente lamentare una presunta ingiustizia. Un’impugnazione deve essere precisa, dettagliata e fondata su specifici vizi di legge. In caso contrario, il rischio è che venga dichiarato un ricorso inammissibile, vanificando ogni possibilità di revisione della sentenza. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico di questo principio, respingendo le doglianze di due imputati proprio a causa della loro genericità.
I Fatti del Caso: Dal Tentato Furto alla Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per tentato furto pluriaggravato, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. I due imputati, non accettando la decisione, hanno deciso di presentare ricorso per Cassazione. Le loro lamentele, tuttavia, si concentravano su due aspetti distinti:
1. Il primo ricorrente contestava la quantificazione della pena, ritenendola eccessiva.
2. Il secondo ricorrente lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Entrambi i ricorsi, sebbene incentrati su temi comuni nei processi penali, sono stati giudicati dalla Corte con estremo rigore, portando a una declaratoria di inammissibilità.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Ciascun Imputato
La Corte di Cassazione ha analizzato separatamente i due ricorsi, giungendo per entrambi alla medesima conclusione: l’inammissibilità. Le ragioni, però, evidenziano due diversi profili di criticità che è fondamentale comprendere.
Il Vizio di Indeterminatezza nella Quantificazione della Pena
Per quanto riguarda il primo ricorso, la Corte ha sottolineato la sua assoluta genericità. L’imputato si era limitato a criticare l’entità della pena senza però indicare, come prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, gli elementi specifici a sostegno della sua tesi. In pratica, non basta affermare che la pena sia ingiusta; è necessario spiegare perché, indicando quali elementi il giudice di merito avrebbe ignorato o mal interpretato. La mancanza di questa specificazione non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere il nucleo della critica e di esercitare il proprio controllo. Di conseguenza, il ricorso inammissibile è stata la naturale conseguenza.
I Limiti del Sindacato sulle Attenuanti Generiche
Il secondo ricorso è incappato in un altro ostacolo fondamentale: i limiti del giudizio di legittimità. La decisione di concedere o negare le attenuanti generiche è una valutazione discrezionale del giudice di merito, basata sugli articoli 132 e 133 del codice penale. La Corte di Cassazione, per sua natura, non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la decisione sia stata presa nel rispetto della legge e con una motivazione logica e non contraddittoria. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione coerente per negare le attenuanti, il ricorso che si limitava a contestare questa scelta di merito è stato giudicato non consentito in sede di legittimità e, pertanto, inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse questioni di fatto già valutate. È, invece, un controllo sulla corretta applicazione della legge (sindacato di legittimità). Un ricorso, per essere ammissibile, deve denunciare vizi specifici della sentenza impugnata, non limitarsi a una generica lamentela. Nel caso di specie, entrambi i ricorrenti non hanno formulato critiche che rientrassero nei poteri di cognizione della Suprema Corte, ma hanno tentato di ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in questa sede.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: la specificità e la pertinenza dei motivi sono requisiti imprescindibili. Un ricorso generico, che non individua con precisione le violazioni di legge o i vizi logici della motivazione, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Ciò comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria. Pertanto, la redazione di un’impugnazione efficace richiede un’analisi tecnica approfondita della sentenza e la capacità di formulare censure mirate, che rientrino nei rigidi confini del sindacato di legittimità.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando non indica in modo specifico e chiaro i motivi della contestazione, come le norme che si assumono violate o gli elementi di fatto trascurati dal giudice. Questa mancanza impedisce alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio controllo, come previsto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No, non è possibile contestare in Cassazione la decisione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica e conforme alla legge. Si tratta di una valutazione discrezionale che non può essere riesaminata nel merito dalla Corte di Cassazione, la quale si limita a un controllo di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14115 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14115 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di tentato furto pluriaggravato;
Considerato che il ricorso proposto da COGNOME, costituito da un unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, è assolutamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato), non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il ricorso proposto da COGNOME NOME, costituito da un unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere estremamente generico, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, posto c:he, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il consigliere estensore