Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e sfavorevoli nel processo penale. Significa che l’impugnazione non supera neanche il vaglio preliminare della Corte, che si ferma a valutarne i requisiti di forma senza entrare nel merito della questione. Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: i motivi di ricorso devono essere specifici, chiari e pertinenti. Una recente pronuncia ci offre l’occasione per analizzare le conseguenze di un’impugnazione generica, specialmente quando si lamenta la mancata applicazione di una non meglio precisata causa di non punibilità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato dalla destrezza, emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile di essersi impossessato di un telefono cellulare sfilandolo con abilità dalla tasca del giubbino della persona offesa. Contro la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo: la violazione di legge. In particolare, si sosteneva che la Corte d’Appello avesse omesso di compiere la necessaria valutazione circa la sussistenza di una “causa di non punibilità” ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
Il Ricorso Inammissibile e la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. La decisione si basa su una constatazione lapidaria: l’atto di impugnazione era del tutto generico. Il ricorrente si era limitato a evocare una presunta “causa di non punibilità” senza tuttavia specificare quale fosse, né per quali ragioni concrete avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie. In sostanza, il ricorso non dialogava con la sentenza impugnata, ma si limitava a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione in termini astratti.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha fondato la sua decisione su principi consolidati in materia di ammissibilità delle impugnazioni.
Il Principio della Specificità dei Motivi
Il fulcro della motivazione risiede nel requisito della specificità dei motivi di ricorso. La legge processuale penale esige che chi impugna un provvedimento non si limiti a una critica generica, ma articoli censure precise e puntuali, confrontandosi direttamente con le argomentazioni contenute nella decisione del giudice precedente. Nel caso in esame, il ricorso non spiegava né quale causa di non punibilità si intendesse invocare, né le ragioni giuridiche e fattuali a sostegno di tale richiesta. Questa vaghezza ha reso impossibile per la Corte comprendere la reale doglianza e valutarne la fondatezza.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. La Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che appesantiscono inutilmente il lavoro della giustizia.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame è un chiaro monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi e ben argomentati. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per la difesa, ma comporta anche un aggravio di spese e sanzioni per l’imputato. La decisione sottolinea che il diritto di impugnazione deve essere esercitato con serietà e competenza tecnica, evitando censure astratte e generiche. Per gli operatori del diritto, ciò significa studiare a fondo il provvedimento da impugnare e costruire motivi di ricorso che siano un dialogo critico e puntuale con le motivazioni del giudice, non una sterile lamentela.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e non specifico. La difesa ha lamentato la mancata valutazione di una “causa di non punibilità” senza specificare di quale si trattasse né perché dovesse essere applicata al caso concreto, non confrontandosi adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato nei gradi di merito?
L’imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato dalla destrezza (artt. 624 e 625 n. 4 del codice penale), per aver sottratto un telefono cellulare dalla tasca del giubbino della persona offesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34601 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34601 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Per mezzo del difensore di fiducia, NOME ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale della stessa città che ha ritenuto NOME responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen. per essersi impossessato di un telefono cellulare sottraendolo al legittimo proprietario, con destrezza consistita nello sfilare l’apparecchio telefonico dalla tasca del giubbino della persona offesa.
Con l’unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge perché la Corte di appello avrebbe «omesso di compiere la necessaria e doverosa valutazione in ordine alla presenza di causa di non punibilità» ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso non spiega quale causa di non punibilità si intenda invocare né per quali ragioni l’art. 120 cod. proc. pen darebbe applicabile, dunque non si confronta in alcun modo con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione. Ne consegue l’aspecificità e, quindi, l’inammissibilità del ricorso (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282949).
Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 ottobre 2025
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