Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Obbligo di Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, ma per avere una possibilità di successo, non basta dissentire dalla decisione precedente. È fondamentale che l’impugnazione sia specifica e critica. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso inammissibile per genericità non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Potenza. L’imputato era stato condannato per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e, attraverso il suo legale, ha tentato di ottenere una revisione della decisione in Cassazione. La difesa contestava l’errata applicazione della legge penale, chiedendo in sostanza che il reato venisse derubricato, cioè qualificato come un illecito meno grave.
Il ricorrente, tuttavia, ha commesso un errore procedurale decisivo: ha basato il suo ricorso sugli stessi argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza però confrontarsi criticamente con le motivazioni che avevano portato i giudici di secondo grado a rigettare quelle stesse tesi.
La Specificità dei Motivi: un Pilastro del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione sull’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’impugnazione è inammissibile quando mancano i motivi specifici richiesti dalla legge.
Cosa significa ‘specificità’? Non è sufficiente elencare le norme che si ritengono violate. È necessario dimostrare, punto per punto, in che modo la sentenza impugnata abbia sbagliato nell’applicare la legge o nel valutare le prove. In altre parole, il ricorso deve instaurare un dialogo critico con la decisione precedente, evidenziandone le presunte falle logiche e giuridiche. Riproporre passivamente le stesse argomentazioni, ignorando le risposte già fornite dal giudice del gravame, trasforma il ricorso in un atto generico e, quindi, inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nel provvedimento in esame, i giudici hanno sottolineato proprio questa ‘mancanza di correlazione’ tra le ragioni esposte nel ricorso e quelle argomentate nella sentenza d’appello. La difesa si era limitata a riaffermare la propria versione, senza spiegare perché la qualificazione del reato come ricettazione, operata dalla Corte d’Appello, fosse giuridicamente errata alla luce delle specifiche motivazioni addotte da quest’ultima. Questo approccio rende il ricorso un esercizio sterile, incapace di attivare il controllo di legittimità proprio della Cassazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza di un ricorso inammissibile è netta: il provvedimento impugnato diventa definitivo. Ma non solo. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare impugnazioni meramente dilatorie o prive di fondamento giuridico.
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore e precisione. Un’impugnazione efficace deve essere un’analisi critica e puntuale della sentenza che si contesta, non una semplice ripetizione di difese già respinte. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi chiudere la porta della giustizia con un costo aggiuntivo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e non specifico. Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘mancanza di specificità’ di un motivo di ricorso?
Significa che il ricorso non individua in modo preciso gli errori di diritto o di logica presenti nella sentenza che si contesta. Un motivo è generico quando non si correla alle specifiche argomentazioni del giudice precedente, ma si limita a ripetere tesi difensive in modo astratto.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2226 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2226 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l’inosserv e l’erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli art 707 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., è generico poiché fondato su argomenti ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gra senza confronto critico con la motivazione sul punto (si vedano, in partic pagg. 2 e 3);
che, in particolare, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a m dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deriva l’inammissibilità, s dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decis impugnata circa la qualificazione del reato di ricettazione e quelle p fondamento dell’impugnazione sulla pretesa derubricazione del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 12/12/2023
Il Consigliere Estensore