Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45083 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45083 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ASTI il 08/03/1965
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna irrogata p tre capi di imputazione contestati ai sensi dell’art.341bis cod.pen. (capo dell’art.337 cod.pen. (capo B) e dell’art.186, comma 7, d.lgs. n.285/1992 (capo C)
L’unico motivo di ricorso, attinente alla correttezza della quantificazione del sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (irrogata in relazion al capo C) è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di censure già spiegate di fronte al giudice d’appello e da questa rigettate con motivazion immune da censure di illogicità.
Va quindi osservato che questa Corte ha costantemente ribadito come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ch riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non sol per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all’inammissibili della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).
E, altresì, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazio di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, COGNOME, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970).
Nel caso di specie, la Corte territoriale – nel fare riferimento a qua argomentato dal giudice di primo grado – ha rilevato come la quantificazione della sanzione in misura superiore al minimo edittale fosse pienamente congrua, attesi i tre precedenti specifici gravanti sull’imputato.
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Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente