Ricorso Inammissibile: Guida Pratica ai Motivi di Rigetto in Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo passo di un lungo percorso processuale, ma non sempre porta a un riesame della questione. Molto spesso, infatti, l’esito è un’ordinanza che dichiara il ricorso inammissibile. Una recente decisione della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico dei motivi che conducono a questa conclusione, trasformando un caso specifico in una lezione fondamentale sulla tecnica processuale.
L’ordinanza in esame analizza un ricorso contro una sentenza di condanna della Corte d’Appello, rigettandolo non per l’infondatezza delle ragioni, ma perché i motivi presentati non superavano il vaglio preliminare di ammissibilità.
I Fatti del Caso
Una persona, condannata in primo e secondo grado, decideva di presentare ricorso per Cassazione affidandosi a tre distinti motivi. In primo luogo, contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis c.p.). Infine, criticava il trattamento sanzionatorio, ritenendolo eccessivo.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Ragioni del Rigetto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. Vediamo nel dettaglio perché ogni motivo è stato respinto.
Primo Motivo: La Genericità e la Ripetitività delle Argomentazioni
La Corte ha ritenuto il primo motivo una semplice e pedissequa reiterazione di argomenti già presentati e respinti in appello. Un ricorso in Cassazione non può essere un ‘copia e incolla’ dei precedenti atti; deve invece contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, evidenziando dove e perché il giudice d’appello ha sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la sua decisione. Motivi generici o ripetitivi rendono il ricorso inammissibile perché non svolgono la loro funzione critica.
Secondo Motivo: La Tardiva Deduzione della Particolare Tenuità del Fatto
Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per una ragione puramente procedurale. La richiesta di applicare la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto non era mai stata presentata come motivo di appello. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce una preclusione: non si possono presentare alla Cassazione questioni che non siano state sollevate nel precedente grado di giudizio. Questo principio serve a garantire l’ordine processuale e a evitare che la Cassazione diventi una terza istanza di merito.
Terzo Motivo: La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Anche la critica sulla quantificazione della pena è stata respinta. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la determinazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il giudizio della Cassazione su questo punto è limitato a verificare che la motivazione non sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano adeguatamente giustificato la loro scelta sanzionatoria, rendendo la censura manifestamente infondata.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di Cassazione. Non si tratta di un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). Pertanto, il ricorso deve essere redatto con estremo rigore tecnico, evidenziando vizi di legge o di motivazione ben precisi.
La Corte ha sanzionato la mancanza di specificità, la ripetitività e la violazione delle preclusioni processuali, confermando che l’accesso al giudizio di legittimità è subordinato al rispetto di regole formali stringenti, la cui violazione porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Cosa Imparare da questa Ordinanza
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Le conclusioni pratiche sono chiare:
1. Specificità dei motivi: È essenziale formulare critiche mirate alla sentenza d’appello, evitando di riproporre le stesse difese in modo generico.
2. Completezza dell’appello: Tutte le questioni, incluse quelle relative a cause di non punibilità o altri benefici, devono essere sollevate nei motivi di appello, pena l’impossibilità di discuterle in Cassazione.
3. Limiti del sindacato sulla pena: La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla misura della pena, a meno di vizi motivazionali macroscopici.
In sintesi, un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche un esito che comporta la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la sentenza impugnata senza che ne sia stato esaminato il merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, meramente ripetitivi di quelli già presentati in appello, o se sollevano questioni che dovevano essere dedotte nei gradi di merito precedenti.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di applicare la non punibilità per particolare tenuità del fatto se non l’ho chiesta in appello?
No. Secondo l’ordinanza, la questione della particolare tenuità del fatto deve essere specificamente sollevata come motivo di appello per poter essere esaminata in sede di legittimità. Se viene proposta per la prima volta in Cassazione, è inammissibile.
La Corte di Cassazione può ridurre una pena considerata troppo alta?
La Corte di Cassazione non può ricalcolare la pena, poiché la sua quantificazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Può intervenire solo se la motivazione a sostegno della pena è completamente assente, manifestamente illogica o contraddittoria, ma non per una semplice divergenza di valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44914 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44914 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il 03/09/1988
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso con il quale la difesa dell’imputa contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabi è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiteraz di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in q omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avvers sentenza oggetto di ricorso;
considerato poi che il secondo motivo di ricorso con il quale la dife dell’imputata lamenta il mancato riconoscimento alla COGNOME della causa di punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non è co in sede dì legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente d come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’ 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di grava riportato nella sentenza impugnata (si vedano pagg. 1 e 2), che l’odierno ricor avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto comunque non corretto;
considerato altresì che il terzo motivo di ricorso con il quale la di dell’imputata lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazio trattamento sanzionatorio irrogato è manifestamente infondato perché, second l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anc relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravan attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen che, nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatament assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rileva veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 novembre 2024.