Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima via per contestare una sentenza di condanna. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio della Suprema Corte. Un recente provvedimento ha chiarito, ancora una volta, i criteri che portano a un ricorso inammissibile, offrendo spunti fondamentali sulla corretta formulazione dei motivi di impugnazione. L’ordinanza analizza un caso di furto aggravato, ma i principi espressi hanno una valenza generale e toccano istituti cruciali come la particolare tenuità del fatto e la sospensione condizionale della pena.
I Fatti del Caso: Dal Furto alla Condanna
Il ricorrente era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di furto in abitazione, aggravato dall’aver commesso il fatto con violenza sulle cose (artt. 624 bis e 625 c.p.), ovvero rompendo una catena e un lucchetto. La difesa, non accettando la pronuncia della Corte d’Appello, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, basando la propria strategia su tre distinti motivi.
L’Analisi della Cassazione: I Motivi del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi presentati dalla difesa, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità del ricorso nella sua interezza. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Primo Motivo: La Mera Riproduzione delle Censure
Il primo motivo contestava la sussistenza della circostanza aggravante, sostenendo una tesi difensiva già presentata e respinta nei precedenti gradi di giudizio. La Cassazione ha sottolineato come questo motivo fosse una semplice riproposizione di argomenti già vagliati, senza una critica specifica e puntuale delle ragioni esposte nella sentenza d’appello. In pratica, non basta ripetere le proprie ragioni, ma è necessario dimostrare perché la decisione impugnata sia errata. Questo vizio procedurale è una causa tipica che conduce a un ricorso inammissibile.
Secondo Motivo: L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
La difesa lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., che prevede la non punibilità per fatti di particolare tenuità. Anche in questo caso, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato il carattere abituale della condotta dell’imputato, attestato da due precedenti specifici. L’abitualità è una delle cause ostative previste dalla legge per il riconoscimento di tale beneficio. Il fatto che la difesa avesse ‘incomprensibilmente’ negato tali precedenti ha ulteriormente indebolito la doglianza.
Terzo Motivo: Il Divieto di Ulteriore Sospensione della Pena
Infine, il ricorso criticava il diniego della sospensione condizionale della pena. La Cassazione ha liquidato il motivo come infondato, richiamando un dato normativo inequivocabile: il beneficio non può essere concesso per più di due volte. L’imputato, come risultava dal suo casellario giudiziale, ne aveva già usufruito per ben tre volte. La circostanza, addotta dalla difesa in una memoria successiva, che uno dei benefici fosse stato revocato, è stata considerata del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su una valutazione rigorosa dei requisiti di legge. Il primo motivo è stato scartato per la sua natura meramente riproduttiva e per la mancanza di una critica specifica alla sentenza impugnata, un vizio che denota l’assenza di un reale confronto con le argomentazioni del giudice di merito. Gli altri due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati perché si ponevano in diretto contrasto con chiare disposizioni normative e con le risultanze processuali (i precedenti penali e il numero di sospensioni condizionali già concesse). La decisione ribadisce che il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame offre importanti lezioni pratiche. In primo luogo, un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere censure specifiche e non limitarsi a ripetere argomenti già disattesi. In secondo luogo, la valutazione della possibilità di accedere a benefici come la non punibilità per tenuità del fatto o la sospensione condizionale della pena non può prescindere da un’attenta analisi della storia criminale dell’imputato. La presenza di precedenti, specialmente se specifici, e il numero di benefici già goduti sono elementi decisivi che la legge stessa indica come ostativi. Per questi motivi, il ricorso inammissibile è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se si limita a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza formulare una critica specifica e puntuale contro le argomentazioni della sentenza impugnata.
La presenza di precedenti penali impedisce di ottenere il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Sì, la Corte ha confermato che il carattere abituale della condotta, desumibile dalla presenza di precedenti penali specifici, è ostativo al riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 131-bis del codice penale.
Quante volte è possibile ottenere la sospensione condizionale della pena?
Secondo la normativa vigente richiamata nell’ordinanza, il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere concesso per più di due volte. Averne già usufruito in tre occasioni precedenti, anche se una è stata revocata, preclude un’ulteriore concessione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3886 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3886 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d’appello di Catanzaro dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la memoria del 14.11.2025, con la quale il difensore ha richiesto la trasmissione del ricorso ad altra Sezione, contestando la rilevata inammissibilità
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 bis comma 1 e 625 comma 1 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea valutazione della prova, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante – è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e logici, dal giudice di merito e non contraddetti da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, ove si è dato adeguatamente conto dell’inverosimiglianza della tesi difensiva circa la riferibilità
ad altri dell’effrazione della catena e del lucchetto a protezione della proprietà della persona offesa.
Il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione per non essere stato applicato l’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché inerente a asseriti difetti di contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, trascurandosi per di più il riferimento, fatto dalla Corte di appello, al carattere abituale della condotta (attesi anche due precedenti specifici, incomprensibilmente negati in ricorso) che è ostativo al riconoscimento del beneficio ai sensi dell’art. 131 bis, comma 1 cod. pen.
Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza della motivazione ed erronea valutazione della prova in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato perché in contrasto con il dato normativo che non consente la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena per più di due volte.
L’imputato ha invero (illegittimamente) fruito di ben tre sospensioni condizionali della pena (vedi n. 1,2 e 3 del casellario) e a nulla rileva la circostanza che il beneficio sia stato successivamente revocato, come rappresentato nell’ulteriore memoria depositata dalla difesa, trattandosi di circostanza del tutto ininfluente.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/12/2025