Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48023 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48023 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 20 dicembre 2022 la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data 28 settembre 2021, ha condannato NOME COGNOME per la violazione dell’art. 10, comma 2-ter, d.lgs. n. 286/1998, accertato in data 03/07/2021
La Corte di appello ha dichiarato infondati i motivi di impugnazione nel merito, con i quali l’imputato asseriva di avere agito in stato di necessità, dovendo fuggire dalla Tunisia per le sue precarie condizioni economiche e per non subire vessazioni a causa della sua omosessualità, non essendo tali circostanze dimostrate e non giustificando, comunque, un reingresso illegale, potendo egli chiedere l’accoglimento percorrendo le vie legali. Ha inoltre respinto le richieste di assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen. e di concessione della prevalenza delle attenuanti generiche, per la gravità del comportamento tenuto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando quattro motivi, con i quali ripete i motivi di appello, chiedendo l’assoluzione per non avere commesso il fatto, l’applicazione della scriminante di cui all’art. 54 cod.pen., l’assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen. e la prevalenza sull’aggravante delle attenuanti generiche
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza e genericità.
Il ricorrente si limita a ripetere il contenuto dei motivi di appello, senz confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha esaminato detti motivi e li ha ritenuti infondati, con motivazione congrua e non illogica, soprattutto evidenziando, quanto all’affermazione di avere egli agito in stato di necessità, che le allegazione difensive non sono state provate, e che l’avvenuto respingimento attesta che l’autorità amministrativa italiana ha escluso che egli avesse diritto alla protezione internazionale. A fronte di tale motivazione, il ricorrente non ha offerto alcun elemento ulteriore né ha indicato in quali punti essa sarebbe errata, ovvero apodittica e contraddittoria.
Analogamente, quanto alle richieste di assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen. e di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, egli si limita a ripetere l’assenza di un danno a terzi e il proprio stato di incensuratezza, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza, che fonda la decisione sulla
gravità e pericolosità della condotta, anche per le sue modalità, e sull’assenza di elementi valutabili in senso favorevole all’imputato.
E’ un principio consolidato nel tempo quello secondo cui «E inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; vedi anche Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).
Esula, infatti, dai poteri di questa Corte la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ed il giudizio di legittimità può riguardare solo la verifica dell'”iter” argomentativo tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la sentenza.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente