Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40291 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40291 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che la prima censura dell’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e il vi di motivazione in tutte le sue forme in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, non è formulata in termini consentiti dalla legge i questa sede, perchè costituita da rilievi in punto di fatto e fondati su argomentazioni che si risolvono nella mera reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, con una congrua e lineare motivazione, conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato il chiaro risultato dell’indagine dattiloscopica – da cui sono emersi ben venticinque punti di corrispondenza delle impronte, il particolare posizionannento in cui sono state rinvenute, che depone per un chiaro utilizzo dell’auto da parte dell’imputato, il quale d’altra parte non ha fornito alcuna plausibile giustificazione alternativa e il valore di prova piena della stessa);
che, dunque, la medesima doglianza deve considerarsi non specifica ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, limitandosi a proporre un diverso giudizio di rilevanza e un’alternativa lettura del merito, non consentita in questa sede (vedi per tutte: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; vedi anche: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01);
ritenuto che la seconda censura, prospettata con il medesimo motivo, relativa all’omessa applicazione della attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. civ., risulta manifestamente infondata, avendo i giudici di appello posto a base del diniego una congrua motivazione, sottolineando il valore non esiguo della res oggetto di ricettazione, in linea con l’indirizzo di questa Corte (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01);
osservato che parimenti manifestamente infondato risulta il motivo di ricorso nella parte in cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte territoriale ha correttamente motivato l’omessa concessione delle suddette diminuenti, facendo riferimento all’assenza di elementi di segno positivo (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610), nonché alla impossibilità di valorizzare anche a questi fini l’asserito collaborativo comportamento processuale sostanziatosi nella scelta del rito abbreviato;
che, infatti, con riferimento a tale ultimo profilo, deve ribadirsi che «In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica ex lege il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all’imputato» (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277271 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 4 novembre 2025.