Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7751 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7751 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna per i delitti di cui agli a 110,624 bis, 337 cod. pen. – capo a) – di cui agli artt. 582,585 in relazione all’art. 576 n. cod. pen. – capo b) – e di cui agli artt. 582,585 in relazione all’art. 576 n. 5 bis cod. capo c);
Rilevato che l’unico motivo di ricorso con cui si lamenta violazione di legge in ord all’affermazione di responsabilità per il delitto di furto consumato in luogo del tentati generico – perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla pronuncia della Corte territoriale (pagg.3 e 4), peraltro in doppia conforme, in assenza idoneo confronto con le relative proposizioni – e manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato – sotto il profilo della congruità e della logicità – su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica e effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizza l’affermazione di responsabilità, esulando dai poteri di questa Corte la “rilettura” degli elem di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riserva giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione d diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 07/02/2024