Ricorso inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara in Cassazione
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità per ridiscutere l’intero processo. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione non specifica e meramente ripetitiva conduca a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché la specificità dei motivi è un requisito fondamentale per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato sia in primo grado che in appello per una serie di reati gravi: furto aggravato in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Le sentenze dei primi due gradi di giudizio, in una situazione definita di “doppia conforme”, avevano accertato la sua piena responsabilità sulla base di una ricostruzione logica e congrua dei fatti e delle prove raccolte.
Nonostante ciò, l’imputato ha deciso di presentare ricorso in Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza riguardava la qualificazione del delitto di furto, sostenendo che dovesse essere considerato solo tentato e non consumato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della distinzione tra furto tentato e consumato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione stessa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, una conseguenza tipica in caso di inammissibilità per colpa del ricorrente.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali che ogni avvocato penalista dovrebbe tenere a mente:
1. Genericità e Ripetitività: Il motivo del ricorso è stato giudicato “generico” perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Non vi era un confronto critico e specifico con le motivazioni della sentenza impugnata. In pratica, l’atto di appello sembrava ignorare le ragioni fornite dal giudice di secondo grado, riproponendo le medesime censure senza argomentare sul perché fossero errate.
2. Manifesta Infondatezza e Ruolo della Cassazione: Il ricorso è stato anche ritenuto “manifestamente infondato”. La Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva motivato in modo “pianamente motivato e argomentato” su tutte le questioni, sia sulla ricostruzione dei fatti che sulla valutazione delle prove. La Cassazione ha ribadito un principio cardine: il suo ruolo non è quello di effettuare una “rilettura” degli elementi di fatto. La valutazione delle prove è un compito esclusivo dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Prospettare una diversa interpretazione delle risultanze processuali non costituisce un vizio di legittimità che possa essere fatto valere in Cassazione.
Le Conclusioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante. Per avere successo in Cassazione, un ricorso non può essere una semplice riproposizione degli atti precedenti. È essenziale che l’impugnazione si confronti in modo specifico e puntuale con la motivazione della sentenza che si intende contestare, evidenziando vizi di legittimità (violazione di legge o vizi logici della motivazione) e non semplici divergenze sull’interpretazione dei fatti. Un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di successo, ma comporta anche ulteriori sanzioni economiche per l’imputato. La difesa tecnica deve quindi essere precisa, chirurgica e focalizzata sui soli aspetti che rientrano nelle competenze della Suprema Corte.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione sollevata perché il ricorso manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. In questo caso, il ricorso era troppo generico e ripetitivo.
Per quale motivo principale la Cassazione ha respinto il ricorso?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché era una mera riproduzione di censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata. Inoltre, chiedeva una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (3000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7751 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7751 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna per i delitti di cui agli a 110,624 bis, 337 cod. pen. – capo a) – di cui agli artt. 582,585 in relazione all’art. 576 n. cod. pen. – capo b) – e di cui agli artt. 582,585 in relazione all’art. 576 n. 5 bis cod. capo c);
Rilevato che l’unico motivo di ricorso con cui si lamenta violazione di legge in ord all’affermazione di responsabilità per il delitto di furto consumato in luogo del tentati generico – perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla pronuncia della Corte territoriale (pagg.3 e 4), peraltro in doppia conforme, in assenza idoneo confronto con le relative proposizioni – e manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato – sotto il profilo della congruità e della logicità – su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica e effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizza l’affermazione di responsabilità, esulando dai poteri di questa Corte la “rilettura” degli elem di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riserva giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione d diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 07/02/2024