Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che questo contenga elementi di novità e critiche puntuali alla sentenza impugnata. Un’ordinanza recente ha chiarito ancora una volta che la mera riproposizione di argomenti già discussi e respinti nei gradi precedenti porta a una sola conclusione: un ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo essere stato condannato in primo grado dal Tribunale, vedeva confermata la sua colpevolezza anche dalla Corte d’Appello. Non rassegnandosi alla decisione, decideva di proporre ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due principali motivi: la presunta violazione dell’art. 131-bis del codice penale (relativo alla particolare tenuità del fatto) e la violazione degli articoli 132 e 133, che regolano la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando il caso, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi solidi e consolidati nella giurisprudenza di legittimità.
La Ripetitività dei Motivi di Ricorso
Il primo punto cruciale riguarda la natura dei motivi sollevati. I giudici hanno osservato che le censure presentate non erano altro che una riproduzione di profili già ampiamente vagliati e motivatamente disattesi dal giudice di merito, ovvero la Corte d’Appello. In sede di legittimità, non è consentito riproporre le stesse questioni di fatto già decise, sperando in una rivalutazione. Il ricorso in Cassazione deve evidenziare vizi di legge o di motivazione (come la manifesta illogicità), non limitarsi a contestare una valutazione ritenuta semplicemente sfavorevole.
L’Insindacabilità del Trattamento Sanzionatorio
Il secondo argomento, altrettanto importante, concerne la critica alla quantificazione della pena. La Corte ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: la determinazione del trattamento sanzionatorio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Questa scelta può essere contestata in Cassazione solo se risulta frutto di un puro arbitrio o se è supportata da una motivazione palesemente illogica. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la decisione del giudice d’appello fosse correttamente argomentata e non presentasse tali vizi, rendendo quindi inammissibile anche questa censura.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state chiare e dirette. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi sollevati non erano consentiti in sede di legittimità. Essi erano ‘riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito’. Inoltre, la Corte ha ricordato che la determinazione della pena è ‘incensurabile, qualora… non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica’. Poiché tali condizioni non si sono verificate, il ricorso non poteva essere accolto.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di strutturare un ricorso per Cassazione su vizi specifici della sentenza impugnata, evitando la semplice riproposizione di argomenti di merito. Per gli operatori del diritto, è un monito a concentrarsi su critiche pertinenti al giudizio di legittimità, per non incorrere in una declaratoria di ricorso inammissibile che, oltre a confermare la condanna, comporta un ulteriore onere economico per l’assistito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte con argomenti corretti dal giudice di merito.
È possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa dal giudice?
No, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione, a meno che non sia il risultato di un’azione arbitraria o basata su una motivazione manifestamente illogica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11110 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11110 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BOLOGNA il 12/09/1999
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia resa in data 14/12/2021 dal locale Tribunale che lo ha dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione dell’art. 131-bis cod. pen.; violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito. Giova, inoltre, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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