Ricorso Inammissibile: Perché Ripetere gli Stessi Motivi in Cassazione non Funziona
Quando si affronta un processo penale, l’esito dei gradi di giudizio inferiori può non essere quello sperato. In questi casi, la legge offre la possibilità di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, è fondamentale comprendere che il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un controllo di legittimità. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità e ripetitività dei motivi sia destinato al fallimento, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Un imputato, condannato per rapina, aveva presentato ricorso in Cassazione lamentando un unico vizio di motivazione: il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4 del codice penale (relativa al danno patrimoniale di speciale tenuità).
L’imputato sosteneva che i giudici d’appello avessero errato nel negargli tale beneficio. Tuttavia, la sua difesa davanti alla Suprema Corte si è rivelata problematica, non per il contenuto della richiesta, ma per il modo in cui è stata formulata.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero se l’attenuante dovesse essere concessa o meno), ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nella motivazione con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. I giudici hanno rilevato che i motivi del ricorso erano una “pedissequa reiterazione” di quelli già presentati e discussi nel giudizio d’appello. In altre parole, il difensore si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni, senza muovere una critica specifica, logica e giuridica alla motivazione con cui la Corte d’Appello le aveva respinte.
La Corte d’Appello, infatti, aveva spiegato in modo congruo e logico le ragioni del suo diniego, facendo riferimento a due elementi chiave:
1. Il valore economico e morale del bene sottratto durante la rapina.
2. Le modalità efferate con cui era stata consumata la condotta criminale.
Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve “assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso”. Non basta dire che la sentenza è sbagliata; è necessario spiegare perché la sua motivazione è illogica, contraddittoria o viola una specifica norma di legge. Limitarsi a ripetere argomenti già vagliati e respinti trasforma il ricorso in un atto apparente, privo della specificità richiesta dalla legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale. Il ricorso per Cassazione non è una terza occasione per ridiscutere i fatti, ma un rimedio straordinario per correggere errori di diritto. Per questo motivo, la sua redazione richiede un’elevata tecnicità.
Le implicazioni pratiche sono evidenti:
* Necessità di motivi specifici: Non è sufficiente ripresentare le stesse lamentele del giudizio d’appello. Occorre analizzare la sentenza impugnata e individuarne i vizi logico-giuridici.
* Rischio di condanna alle spese: Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, aggravando la posizione del ricorrente.
In conclusione, questa pronuncia serve da monito: la strategia difensiva deve evolvere con il progredire dei gradi di giudizio. Ciò che poteva essere un valido argomento in appello diventa inefficace in Cassazione se non viene adattato per contestare specificamente il ragionamento giuridico della decisione che si intende impugnare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva motivi nuovi o specifici, ma si limitava a essere una “pedissequa reiterazione”, ovvero una ripetizione letterale degli stessi argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello.
Qual era il motivo principale del ricorso presentato dall’imputato?
L’unico motivo di ricorso riguardava la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’articolo 62, comma primo, n. 4 del codice penale, che la Corte d’Appello aveva negato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31478 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31478 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 23/05/1989
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cort di merito alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, il giudice di appello ha congruamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del suo convincimento, facendo riferimento tanto a valore economico e morale del bene oggetto di rapina, quanto alle efferate modalità di consumazione della condotta;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 01/07/2025.